Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23928 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 25/09/2019), n.23928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25563-2016 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., Società con socio unico, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIONE 71, presso lo studio

dell’Avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36/A, presso lo studio dell’Avvocato FABIO PISANI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FABRIZIO CALVO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1008/2015 della CORTE D’APPELLO di

CATANIA, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 946/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Nella sentenza impugnata si legge che, con ricorso al giudice del lavoro di Catania, P.R. aveva esposto che, in virtù di una pronuncia resa dalla Corte di appello di Catania n. 326/2004, passata in giudicato, era stato accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’equo indennizzo a seguito dell’aggravamento delle infermità di cui era portatore; aveva chiesto, pertanto, che fosse determinato l’importo dovuto con la condanna di Rete Ferroviaria Italiana spa al relativo pagamento.

2. L’adito Tribunale, previo svolgimento di ctu, aveva condannato la società a corrispondere la somma di Euro 35.729,75, comprensiva di accessori e detratto l’importo già percepito.

3. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1008/2015, decidendo sul gravame presentato da Rete Ferroviaria Italiana spa, ha confermato la pronuncia di prime cure precisando che, anche in caso di riliquidazione dell’indennizzo, come nel caso di specie, ai sensi di una interpretazione estensiva del D.M. 2 luglio 1983, n. 271, art. 15 doveva aversi riguardo alla classe iniziale dello stipendio in vigore al momento della concessione dell’emolumento e non a quello della presentazione della domanda amministrativa, e che la pronuncia n. 326/2004 non aveva affrontato la questione del criterio del calcolo della riliquidazione dell’equo indennizzo neanche in modo implicito.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Rete Ferroviaria Italiana spa affidato a due motivi illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso P.R..

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere i giudici del merito rilevato che la Corte di appello di Catania, con la sentenza del 2004, ormai coperta da giudicato, aveva accertato il diritto del P. alla riliquidazione dell’equo indennizzo dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.5.1997, di talchè la pronuncia impugnata si poneva in contrasto con un accertamento già divenuto definitivo; 2) la violazione del D.M. Trasporti 2 luglio 1983, n. 1622, art. 15 nonchè dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per errata interpretazione della suddetta disposizione che riguardava unicamente i casi di liquidazione dell’equo indennizzo e non anche quelli aventi ad oggetto la riliquidazione.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Invero, nella censura si deduce che, a differenza di quanto ritenuto nella gravata sentenza, nella pronuncia della Corte di appello di Catania n. 326 del 13.4.2004 era già contenuto un accertamento in ordine alla decorrenza degli interessi, riportando un passo di quest’ultima decisione.

Nel giudizio di legittimità, però, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca la esistenza del giudicato deve, a pena di inammissibilità, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passato in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. 23.6.2007 n. 15737; Cass. 31.5.2018 n. 13988).

Non essendosi a ciò ottemperato, il motivo non è ammissibile.

Anche il secondo motivo incontra il limite della inammissibilità procedurale per essere scrutinato in questa sede nel merito.

Infatti, la ricorrente lamenta la violazione del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, art. 15, nonchè dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Orbene, come affermato dal questa Corte (Cass. 2.7.2014 n. 15065) con un orientamento cui si intende dare seguito, la natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all’applicabilità del principio iura novit curia, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti.

Nella fattispecie in esame, nel motivo non è riportato il testo nè del decreto nè degli articoli in qualche modo censurati di errata interpretazione, da effettuarsi peraltro con l’indicazione precisa dei canoni esegetici asseritamente violati sicchè la doglianza, che ha fatto generico riferimento all’art. 12 preleggi, anche sotto questo ulteriore profilo non può considerarsi correttamente formulata.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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