Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23928 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23928 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 19270-2007 proposto da:
MIGLIACCIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G ANTONELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato PACE FERDINANDO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1784

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende per legge;

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

- controricorrente nonchè contro

ORD. PROV. MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROV. NAPOLI,
PROCREP TRIBUNALE ROMA , PREFRA ROMA , MIN. INTERNO;
– intimati –

la

n.

decisione

10/2007

SANITARIE

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI

di

della
ROMA,

depositata il 03/05/2007 R.G.N. 2286/1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

avverso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli, dispose la cancellazione dall’Albo degli odontoiatri
del dott. Giovanni Migliaccio, a decorrere dal 10 gennaio 2005, per non
avere il sanitario partecipato alla prova attitudinale, prevista dal d.lgs. 13
ottobre 1998, n. 386 quale condizione per mantenere il beneficio
dell’iscrizione.

dal medico, rigettò il ricorso (decisione del 3 maggio 2007).
2. Avverso la suddetta decisione, Giovanni Migliaccio ha proposto ricorso
con due motivi, corredati da quesiti.
Ha resistito con controricorso il Ministero della salute.
3. All’udienza del 12 marzo 2013, è stata disposta l’integrazione del
contraddittorio, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’Ordinanza:
nei confronti dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Napoli, che non si era difeso e per il quale la
notifica del ricorso non risultava perfezionata in mancanza dell’avviso di
ricevimento della raccomandata; del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, non intimato, essendo stato il ricorso notificato al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
L’ordinanza di integrazione del contraddittorio è stata ritualmente
notificata al ricorrente personalmente, risultando in atti il decesso del
difensore domiciliatario e non essendo intervenuta nomina di altro
difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio, secondo
quanto disposto dalla Corte rispetto a litisconsorti necessari, quali
pacificamente (Cass. 27 maggio 2011, n. 11755) sono il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli e l’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli.
Consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331, secondo
comma cod. proc. civ.

3

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, adita

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei
parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, a favore del Ministero
della Salute, che si è difeso con controricorso.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in

cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese
prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013

Il consigliere estensore

favore della Ministero della salute, delle spese processuali del giudizio di

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