Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23928 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 29464-2016 proposto da:

S.P. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA

RUZZETTA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIGNA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 9004/2014 dal TRIBUNALI di FIRENZE

depositata l’11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Don. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che S.P., quale procuratrice speciale di Linda Corrado, ha presentato ricorso per regolamento di competenza in riferimento a ordinanza dell’11 novembre 2016 con cui il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, ha respinto l’istanza di ricusazione proposta dalla stessa ricorrente nei riguardi di un magistrato di tale Tribunale, dottor P.F., giudice istruttore di una causa civile;

rilevato che nel ricorso si censura che a presiedere il collegio non è stato il Presidente del Tribunale, bensì un altro magistrato, il dottor B.A., che semmai avrebbe dovuto qualificarsi come presidente facente funzioni, e che ciò avvenne nonostante che la dottoressa R.M. aveva già assunto l’incarico di Presidente del Tribunale da quasi un anno; si lamenta altresì che il dottor B. e un altro componente del collegio che ha deciso sull’incidente relativo alla ricusazione, il dottor Z.F., sarebbero già stati a loro volta ricusati, per gravi fatti con risvolti civili e penali, onde i suddetti sarebbero stati “anche soggetti incompatibili a trattare la ricusazione” – la cui istanza si sarebbe fondata sulle stesse vicende – del dottor P.; ma nonostante l’attuale ricorrente avesse depositato una memoria in cui “sollecitava i predetti ad astenersi, ed eccepiva già in quella sede l’incompetenza territoriale del Dott. B.A. a presiedere il Collegio” non essendo egli il Presidente del Tribunale, l’ordinanza sopra indicata avrebbe disatteso l’eccezione di incompetenza funzionale;

rilevato che pertanto la ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi l’incompetenza funzionale del dottor B. a decidere sulla richiesta di ricusazione del dottor P. e dichiararsi l’esclusiva competenza del Presidente del Tribunale in carica, dottoressa R.;

rilevato che la ricorrente ha poi depositato anche memoria nella quale contesta la fondatezza della requisitoria del Procuratore Generale, assumendo che quanto addotto nel ricorso rientrerebbe comunque nel regolamento di competenza;

rilevato che risulta invece fondato quanto osserva il Procuratore Generale, dal momento che il ricorso non ha il contenuto proprio di regolamento di competenza, bensì concerne la composizione di un collegio relativo ad una istanza di ricusazione, per cui deve essere sussunto nelle questioni attinenti appunto a tale istanza: il che conduce il ricorso alla inammissibilità, in quanto una ordinanza di rigetto di istanza di ricusazione – come è infatti l’ordinanza in riferimento alla quale è stato proposto il ricorso, che ha respinto l’istanza ricusatoria – non riveste i caratteri di definitività e non contiene alcuna statuizione sulla competenza del Tribunale, per cui non è impugnabile attraverso regolamento di competenza, nè tantomeno è impugnabile mediante il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., sotto quest’ultimo aspetto essendosi anche di recente rimarcato che il principio di imparzialità è sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte la cui istanza sia stata rigettata di chiederne il riesame al giudice d’appello (Cass. sez. 6-1, 9 febbraio 2016 n. 2562: “L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perchè, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) “iudex suspectus”, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Nè può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell’art. 53 c.p.c., comma 2, laddove non prevede l’impugnabilità, con il ricorso predetto, dell’ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato.”; cfr. sulla stessa linea Cass. sez. 6 – 3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1932, Cass. sez. 3, 12 luglio 2006 n. 15780 e S.U. 20 novembre 2003n. 17636);

ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, sia che lo si qualifichi ricorso per regolamento di competenza, sia che lo si qualifichi ricorso straordinario, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali;

ritenuto altresì che sussistono – trattandosi comunque di ricorso di natura impugnatoria (cfr. Cass. sez, 6-L, ord. 22 maggio 2014 n. 11331) – D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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