Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23927 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3179/2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE RUSSO, ANDREA OSTINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA CHIESA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2265/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 21/12/2016 R.G.N. 24976/2013.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 21 dicembre 2016, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da S.G. avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., da cui erano stati esclusi i diversi crediti insinuati in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1 (in principalità, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di mensilità supplementari previste dall’art. 19 CCNL Dirigenti delle Piccole e Medie aziende industriali; in subordine, di retribuzione percipienda fino alla cessazione del rapporto di lavoro; in ogni caso: di retribuzione spettante per il periodo lavorato dal 5 marzo all’11 aprile 2011; di T.f.r. percipiendo o almeno maturato; di corrispettivo per il patto di non concorrenza e risarcitorio per le varie causali indicate);

2. a motivo della decisione, esso escludeva la prova, neppure offerta, del loro presupposto: di prestazione lavorativa subordinata dirigenziale nel suindicato periodo, anteriore alla formale assunzione con scrittura 11 aprile 2011 (in particolare, contemplante un periodo di prova di sei mesi, un termine al 31 dicembre 2013 di avvenuto consolidamento della fase di ristrutturazione e rilancio della società, poi fallita e un patto di non concorrenza), in esecuzione dei più ampi accordi stipulati con la scrittura privata 4 marzo 2011 tra il ricorrente, all’epoca socio unico e amministratore di (OMISSIS) s.r.l. e Velko-2000 000 PKP, di ripianamento dalla seconda società delle perdite della prima (di Euro 1.892.000,00 in base alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2010) e di subentro a S.G. nel ruolo di socio unico. E su tale indimostrato presupposto, egli aveva richiesto in via incidentale, in principalità, l’accertamento di nullità del patto di prova e di illegittimità del licenziamento intimato per suo mancato superamento o, in subordine, per mancanza di giusta causa o giustificatezza, a base dei crediti retributivi e risarcitori insinuati allo stato passivo;

3. con atto notificato il 20 gennaio 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con nove motivi, cui resisteva il Fallimento con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale l’identità delle mansioni dirigenziali svolte prima e dopo la formale assunzione dell’11 aprile 2011 (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la documentazione prodotta da cui risultante la suddetta identità di mansioni (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c., per una valutazione dei requisiti di subordinazione attenuata dell’attività lavorativa prestata dal 5 marzo all’11 aprile 2011 in base a parametri inappropriati rispetto alla sua natura dirigenziale (terzo motivo); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quali l’ammissione della prova orale (con trascrizione dei capitoli, tempestivamente dedotti e reiterati, da 8 a 11) e i documenti da cui ben era desumibile il proprio inserimento strutturale e funzionale come dirigente, sottoposto alle direttive programmatiche dell’amministratore unico, anche nel suindicato periodo (quarto motivo); nullità del provvedimento, in relazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 134 c.p.c., per assoluta mancanza di motivazione nella qualificazione dell’attività lavorativa svolta nel periodo dal 5 marzo all’11 aprile 2011 alla stregua di “doverosa collaborazione al solo fine di agevolare il passaggio di consegne” (quinto motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2385 c.c., u.c., artt. 1362 c.c. e segg., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 134 c.p.c., art. 111 Cost., per omessa individuazione del titolo giuridico del dovere di “passaggio di consegne” cui il Tribunale aveva ricondotto l’attività svolta dal ricorrente nel suindicato periodo, a fronte di una dettagliata indicazione di quella che fin da subito avrebbe dovuto prestare, tenuto conto dell’effetto immediato delle sue dimissioni da amministratore unico senza regime di prorogatio, in assenza di una previsione collaborativa diversa dall’impegno (“possibilmente entro il 10 marzo 2011”), negli accordi tra le parti con la scrittura del 4 marzo 2011, della sua assunzione come direttore generale (sesto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

2.1. il Tribunale ha, infatti, accertato e qualificato il periodo di prestazione di attività del ricorrente anteriore alla sua assunzione come direttore generale dalla società (in precedenza dal medesimo partecipata come socio unico ed amministrata con trasferimento delle quote alla nuova proprietà per effetto degli accordi contenuti nella scrittura privata 4 marzo 2011), in esito ad una critica valutazione delle risultanze istruttorie; in base ad essa, ha escluso persino l’offerta di una prova idonea di alcun concreto elemento di subordinazione. E ciò neppure nella forma attenuata propria della natura dirigenziale dell’attività asseritamente prestata, con specifico riferimento in particolare, tra gli altri, all’individuazione e alla consistenza, quale elemento di subordinazione pertinente, delle “direttive programmatiche” (sia pure nell’ambito dei poteri di iniziativa e di discrezionalità comportati dalle attribuzioni dirigenziali conferite: Cass. 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. 16 settembre 2015, n. 18165; Cass. 23 marzo 2018, n. 7295), in base ad argomentazione concisa, ma adeguata (dall’ultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 del decreto);

2.2. giova al riguardo ribadire come, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale (nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente), il giudice di merito debba valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata (Cass. 15 maggio 2012, n. 7517; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3640);

2.3. per tali ragioni, i primi due motivi sono inammissibili, in quanto, lungi dall’investire circostanze decisive (neppure in realtà integranti fatti storici), risultano sostanzialmente irrilevanti;

2.4. quanto al terzo, esso non configura un vizio di violazione di legge, ossia di erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, nè di falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851): e ciò per avere il Tribunale correttamente individuato il parametro di subordinazione dirigenziale (come da giurisprudenza di legittimità sopra citata); ed è altresì noto che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa sia esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisca alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.5. neppure sussiste, in riferimento al quarto motivo, l’omesso esame di alcun fatto (al di là della loro pluralità, sintomaticamente espressiva del difetto di decisività di ciascuno: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705) davvero decisivo, per inidoneità di un’allegazione pertinente; 2.6. quanto agli ultimi due motivi, il Tribunale ha qualificato il primo periodo di successione nella proprietà della società poi fallita, con argomentazione più che adeguata e comunque tale da escludere una nullità del decreto per mera apparenza di motivazione, che ricorre quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819); ed infatti, in assenza di prova della qualificazione giuridica rivendicata dal ricorrente, esso ha più che plausibilmente applicato (sub specie di doverosa collaborazione al solo fine di agevolare il “passaggio di consegne” al nuovo amministratore: così al secondo capoverso di pg. 4 del decreto) il principio di doverosa esecuzione del contratto con lealtà e buona fede. Esso costituisce espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, a prescindere dall’esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge: con la conseguenza che la sua violazione costituisce di per sè inadempimento (Cass. s.u. 25 novembre 2008, n. 28056; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1618; Cass. 10 novembre 2010, n. 22819; Cass. 29 agosto 2011, n. 17716);

2.7. in via riepilogativa, i motivi congiuntamente scrutinati si risolvono in una complessiva contestazione generale, sotto i rispettivi profili illustrati, dell’accertamento e della valutazione probatoria del Tribunale, sulla base di una diversa ricostruzione del fatto tendente ad una sostanziale rivisitazione del merito (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3965; Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

3. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa pronuncia del Tribunale sui crediti retributivi maturati dal 5 marzo all’11 aprile 2011 e comunque per quello di T.f.r. del periodo successivo, regolato dal contratto di assunzione (settimo motivo);

4. esso è infondato, quanto al primo periodo dal 5 marzo all’11 aprile 2011, non sussistendo l’omessa pronuncia denunciata, in quanto essa è stata resa nel senso di implicito rigetto dei suindicati crediti retributivi, in assenza di prova di un rapporto di lavoro dirigenziale;

4.1. è invece fondato in riferimento al diritto al T.r.f. per il periodo di lavoro subordinato incontestatamente prestato, non avendo il Tribunale, che ha limitato il proprio accertamento, e la conseguente decisione, al solo primo periodo rivendicato, pronunciato su di esso;

4.2. sicchè, ricorre il vizio di omessa pronuncia, che sussiste quando sia mancata qualsiasi decisione su di un capo di domanda, per tale intendendosi ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e in genere ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 16 luglio 2018, n. 18797);

5. il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 2125 c.c., per erronea esclusione del corrispettivo per il patto di non concorrenza contenuto nel contratto di lavoro dirigenziale, sulla base di una non corretta interpretazione del dato testuale (impegno a non svolgere attività concorrenziale per tre anni dalla cessazione del rapporto “per qualsiasi causa”) della relativa clausola (ottavo motivo);

6. esso è inammissibile;

6.1. oggetto della censura è, infatti, il risultato interpretativo in sè (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), discendente dalla contrapposizione dell’interpretazione di parte ricorrente a quella del Tribunale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), peraltro ben plausibile e congruamente argomentata (per le ragioni esposte al penultimo capoverso della parte motiva di pg. 4 del decreto), neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto, sindacabile in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);

6.2. nella critica del ricorrente è pure assente alcuna indicazione dei canoni interpretativi violati, nè tanto meno la specificazione delle ragioni nè del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 8 agosto 2019, n. 21198);

7. infine, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale il superamento del periodo di prova e la mancanza di buona fede del licenziamento e nullità del provvedimento, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 134 c.p.c., per assoluto difetto di motivazione in ordine all’inidoneità dei fatti indicati a smentita della fondatezza della comunicazione di non superamento del patto di prova (nono motivo);

8. esso è infondato;

8.1. non ricorre l’omissione di esame di alcun fatto storico, tanto meno decisivo (tali non essendo le allegazioni a pgg. 27 e 28 del ricorso), essendo stata anzi ritenuta la mancata assoluzione, adeguatamente argomentata (al quarto capoverso di pg. 4 del decreto), dell’onere probatorio a carico del lavoratore ricorrente; ed infatti, in caso di licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova (che, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore), incombe al lavoratore stesso, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale stabilita dall’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. 14 ottobre 2009, n. 21784; Cass. 18 gennaio 2017, n. 1180);

9. pertanto il settimo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati e tutti gli altri rigettati, con la cassazione del decreto impugnato, in relazione al motivo come accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettati gli altri; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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