Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23927 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 25/09/2019), n.23927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8508/2015 proposto da:

C.F.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERRROVIE DELLO STATO S.P.A. –

Società di Trasporti e Servizi per Azioni) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

CARINO, (c/o Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Legal Advisor),

già rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO FAETA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3685/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 2757/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza n. 3685 del 2014 la Corte di appello di Napoli, dopo avere disposto nuova consulenza medico-legale, ha confermato la pronuncia dell’1.4.2008 resa dal Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta la domanda, proposta da C.F.S. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana spa, diretta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell’importo spettante a titolo di equo indennizzo in ragione della ascrivibilità della infermità “lombo-artrosi”, già riconosciuta da causa di servizio, alla VII categoria della tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981.

2. I giudici di seconde cure, condividendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, hanno ritenuto che non si aveva motivo di riconoscere un aggravamento delle condizioni menomative del soggetto in esame.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.F.S. affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso Rete Ferroviaria italiana spa.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere rilevato la Corte di merito che il primo elaborato della ctu conteneva dati ed elementi non riferibili al C. e che, solo successivamente, a seguito dei chiarimenti richiesti in ordine alle contestazioni sollevate, era stato, invece, depositato un nuovo elaborato, posto successivamente a base della decisione, sulla scorta di una relazione medico-legale da ritenersi, per quanto sopra detto, nulla; 2) l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di merito aveva fatto propria una ctu errata o inesistente, malgrado la correzione effettuata, in quanto il primo elaborato era inesatto e i chiesti chiarimenti non erano stati forniti dal consulente che non aveva valutato i certificati medici esibiti dal C..

2. Il primo motivo è inammissibile.

3. Giova premettere che la nullità della consulenza tecnica si ha nel caso di mancato rispetto delle esigenze del contraddittorio che si sia concretato influenzando le conclusioni del consulente e pregiudicato il diritto di difesa delle parti (cfr. in termini Cass. n. 18598/2008; Cass. n. 4511/1997).

4. Si tratta, comunque, di nullità relativa che rimane sanata se non eccepita nella prima udienza o difesa successiva al deposito della consulenza (cfr. Cass. n. 7243/2006; Cass. n. 5762/2005) e l’eccezione di nullità non può essere generica, dovendo la parte specificare quali lesioni del diritto di difesa siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cass. n. 13428/2007; Cass. n. 9231/2001).

5. Nel caso in esame, oltre a non avere il ricorrente riportato il testo dei due elaborati al fine di verificare la effettiva consistenza del denunciato errore, va rilevato che i giudici di seconde cure, dopo avere preso atto delle erronee indicazioni nella prima stesura dell’elaborato peritale, hanno disposto l’assunzione di chiarimenti che si sono esplicitati in un nuovo espletamento dell’incarico peritale, il cui esito è stato conforme nuovamente a quello di primo grado.

6. Non è chiaro, pertanto, in che cosa sia consistita la asserita nullità della ctu e in che modo essa si sia riverberata sul diritto di difesa della parte che avrebbe potuto fare valere, in ogni caso, nella successiva udienza a quella del deposito della consulenza, ogni sua ragione.

7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile al presente giudizio ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e sulla razionalità della motivazione sulle quaestiones facti – oggetto delle censure nel caso in esame – che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 29.10.2018 n. 27415).

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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