Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23927 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28932-2012 proposto da:
G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI VIGNA PIA 32, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO
PERRECA, rappresentato c difeso dall’avvocato GIUSEPPE SERA, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, C.f.
(OMISSIS), in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/08/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 18/04/2012 e depositata il
02/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
G.F., ingegnere, propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR Campania n. 123/08/12, deposita il 2/05/2012, la quale aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della CTP che aveva escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente per l’anno 2006.
La CTR ha ritenuto che dalla dichiarazione annuale del contribuente emergevano elementi sintomatici di un’autonoma organizzazione (somme rilevanti per compensi a terzi che denotavano l’impiego non occasionale di lavoro altrui).
Il ricorrente deduce il vizio di nullità – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e dell’art. 50 TUIR, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Ritiene che la decisione della CTR sta in contrasto con le norme istitutive dell’IRAP e con la giurisprudenza di questa Corte in tema di esenzione IRAP.
Con il secondo ed il terzo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità – contrasto di giurisprudenza – omessa, carente e contraddittoria motivazione – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La CTR, nella specie, ha motivato la sua decisione ritenendo che dalla dichiarazione annuale del contribuente risultavano somme rilevanti per compensi a terzi che denotavano l’impiego non occasionale di lavoro altrui, con ciò decidendo in modo coerente a quanto ribadito anche di recente da Cass. S.U. n. 9451/2016.
Il secondo ed in terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente in relazione alla loro stretta connessione. Gli stessi sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che “in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui (…) sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni che riguardano l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e di conseguenza ìl ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (cfr. Cass. n. 12287/2015 e Cass. n. 22674/2014).
Orbene, nella specie dalla dichiarazione del contribuente emergevano compensi a terzi per un ammontare di Euro 61.200,00, i quali sono stati ritenuti dalla CTR elemento sintomatico della presenza di un’autonoma organizzazione.
Inoltre, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 27162/2009).
Pertanto, ne) caso in esame, non è decisivo il fatto che la CTR non abbia considerato il reddito complessivo prodotto dal contribuente, in quanto i compensi corrisposti a terzi sono stati ritenuti dalla stessa elevati, ne avendo il contribuente dimostrato, incombendo sul medesimo il relativo onere probatorio, l’occasionalità degli stessi. Ciò è sufficiente per affermare la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento reso dalle S.U. civili in materia.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016