Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23927 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23927 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

PU

SENTENZA

sul ricorso 28302-2007 proposto da:
GRISOLIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA

dell’avvocato

PORTUENSE

145,

presso

lo

MORTATI

CIRO

RICCARDO,

studio
che

lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COMUNE CASTROVILLARI, in persona del Sindaco pro
tempore,

legale

rappresentante,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,
presso lo studio dell’avvocato NATALE FRANCESCA

Data pubblicazione: 22/10/2013

RENATA, rappresentato e difeso dall’avvocato LAGHI
ROBERTO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 12/09/2006 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato PASQUALE NAPOLITANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

486/2003;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 29 ottobre 1996 il Comune di
Castrovillari propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo
con il quale, a istanza dell’ingegnere Francesco Grisolia, gli
era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 87.000.000,

Dedusse, a confutazione delle avverse pretese, il mancato
verificarsi della condizione alla quale era subordinata la
corresponsione delle competenze professionali e, in ogni caso,
l’inesistenza di un contratto scritto.
Costituitosi in giudizio, l’ingiungente chiese il rigetto del
mezzo, asserendo che la mancanza di una convenzione scritta non
escludeva la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le
parti. Avanzò, in via subordinata, domanda riconvenzionale di
indebito arricchimento.
Il giudice adito, con sentenza del 21 febbraio 2002, accolse
l’opposizione;

revocò,

l’effetto,

per

il

provvedimento

monitorio; rigettò la domanda di ingiustificato arricchimento.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di
Catanzaro, in data 12 settembre 2006, lo ha respinto.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte
Francesco Grisolia, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, il
Comune di Castrovillari.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

oltre accessori e spese.

N_

l Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli
artt. 128 della Costituzione, 3, 6 e 7 del d.lgs. n. 267 del
2000, 21 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, nonché vizi motivazionali.
Sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno delle

conto del disposto dell’art. 21 del Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti, norma in base alla quale gli incarichi
professionali non devono necessariamente essere conferiti in
forma scritta, essendone prevista l’adozione di norma,

e quindi

non obbligatoriamente, per la stipula delle convenzioni di cui
sia parte l’Ente.
Lamenta anche, l’esponente, difetto assoluto di motivazione con
riferimento alla medesima questione, svolgendo poi articolate
argomentazioni in ordine alla imputabilità alla controparte del
mancato verificarsi della condizione – stipula di un contratto
di mutuo per la realizzazione dell’opera alla quale era
subordinata l’erogazione delle competenze professionali.

2. Le critiche sono, per certi aspetti inammissibili, per altri
infondate.
Va al riguardo anzitutto precisato che, in ragione della data
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009), e in base al comb. disp. degli
artt. 27, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e 58 legge 18
giugno 2009, n. 69, l’impugnazione deve ritenersi soggetta,
quanto alla sua formulazione, alla disciplina di cui agli artt.

4

disposizioni che regolano la fattispecie, non avendo tenuto

360 e segg. cod. proc. civ., nel testo risultante dal menzionato
d.lgs. n. 40 del 2006. In base a tali norme, e segnatamente, in
base all’art. 366

bis

cod. proc. civ., nei casi previsti

dall’art. 360, primo comma, numeri l, 2, 3 e 4, l’illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità,

previsto dall’art. 360, primo comma, numero 5, l’esposizione
della censura va completata con la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. (Cass. sez. un., 12 maggio 2008, n.
11652).
3 Ora, nella fattispecie, la denuncia di vizi motivazionali non

è accompagnata dalla enucleazione di quel

momento di sintesi

(omologo del quesito di diritto), che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, richiede la formulazione conclusiva e
riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso
nel quale risalti in modo non equivoco il fatto controverso
rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria (confr. Cass. civ. l ° ottobre 2007, n. 20603).
4

A ciò aggiungasi che le considerazioni relative alla

ricorrenza dei presupposti per l’operatività del disposto
dell’art. 1359 cod. civ. – svolte in ordine sparso e quindi
neppure veicolate in uno dei motivi di ricorso specificamente e
tassativamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.

5

con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso

introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata, e
quindi nuove.
Ne deriva che di tali rilievi,

colpiti dalla sanzione

dell’inammissibilità, non è d’uopo ulteriormente occuparsi.
5

Quanto poi ai pretesi

errores

in iudicando

denunciati nel

Il giudice di merito, ravvisando la mancanza di un titolo idoneo
a legittimare la pretesa dell’ingiungente, non essendo mai stato
stipulato, tra le parti, un contratto nella forma scritta
richiesta ad substantiam dalla legge, e così implicitamente ma
inequivocabilmente considerando priva di ogni rilievo, ai fini
della decisione della controversia, la norma regolamentare
invocata dall’appellante,

ha

fatto

coerente

e

corretta

applicazione dei principi giuridici in tema di gerarchia delle
fonti.
Il ricorrente, invero, non mette neppure in discussione la
regola enucleabile dall’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, per
cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o
concludere contratti se non in forma scritta, a pena di nullità
assoluta dell’atto, rilevabile anche d’ufficio (salvo il larvato
dissenso insito nella sua connotazione in termini di principio
giurisprudenziale),

ma sostiene che essa, nello specifico,

sarebbe stata soppiantata dalla diversa disposizione, di matrice
regolamentare, che quella forma non richiederebbe più
substantiam.

6

ad

mezzo, essi non sono fondati.

e

L’insostenibilità di un simile assunto è però evidente, a sol
considerare la necessaria subordinazione della fonte
regolamentare ai vincoli stabiliti dalla legge, cui compete il
rango di norma primaria (confr. Cass. civ. 13 giugno 2012, n.
9631; Cass. civ. 10 maggio 2007, n. 10693). Né giova

come ente dotato di autonomia normativa, quali l’art. 128 della
Costituzione e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È sufficiente
al riguardo considerare che nessuna di tali fonti deroga al
principio per cui le autorità giudiziarie applicheranno gli atti
amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano
conformi alle leggi (art. 5 legge n. 2248 del 1865), né per
altro verso sovverte la regola della necessità della forma
scritta per gli atti con cui la pubblica amministrazione assume
impegni.
Non a caso, del resto, l’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000,
richiamato dall’esponente, riconosce, sì, al Comune e alla
Provincia la potestà di adottare regolamenti nelle materia di
propria competenza, ma pur sempre
fissati dalla legge e dallo statuto,

nel rispetto dei principi
così riconducendo a unità

il sistema e smentendo in maniera invincibile la tesi difensiva
posta a base delle censure.
6

Si prestano a essere esaminati congiuntamente i successivi

due motivi di ricorso.
Con il secondo mezzo il ricorrente deduce violazione degli artt.
183, commi 4 e 5, e 164, coma 5, cod. proc. civ. Oggetto delle

7

all’impugnante il richiamo ai principi che connotano il Comune

critiche è l’affermazione della Corte territoriale secondo cui
la domanda di pagamento della somma di lire 87.000.000, a titolo
di indebito arricchimento, costituiva domanda nuova, come tale
inammissibile.
Sostiene per

contro

il

ricorrente,

formulando all’uopo

ricorso monitorio, il

petitum

e la

causa petendi

della sua

domanda di pagamento, ben poteva, nel giudizio di opposizione,
ai sensi degli artt. 183, commi 4 e 5, ovvero 164, comma 5, cod.
proc. civ., proporre sia l’azione contrattuale che quella di
indebito arricchimento,
4.2

Con il terzo motivo, lamentando violazione dell’art. 112

cod. proc. civ. nonché contraddittorietà della motivazione,
assume che, anche se si fosse trattato di domanda nuova, la
stessa non poteva essere dichiarata inammissibile, avendo il
Comune di Castrovillari accettato, sul punto, il
contraddittorio.
Nel quesito chiede alla Corte di stabilire il principio che la
contestazione delle richieste istruttorie effettuata dal
soggetto passivo della domanda implicava accettazione del
contraddittorio, di talché il giudice di merito era tenuto,

ex

art. 112 cod. proc. civ., a pronunciarsi sulla domanda alla
quale afferivano quelle richieste.
7

Anche tali doglianze non colgono nel segno, benché la

motivazione della sentenza impugnata debba, in taluni punti,

8

pedissequo quesito, che, avendo esposto in maniera astratta, nel

essere integrata e corretta ai sensi dell’ultimo comma dell’art.
384 cod. proc. civ.
Il giudice di merito, dopo aver ricordato che, secondo la
consolidata giurisprudenza di legittimità,

la domanda di

indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a

una domanda nuova, inammissibile, in difetto di accettazione del
contraddittorio,

ha escluso che tale accettazione fosse

configurabile nel comportamento processuale dell’opponente.
8 Ora, le critiche del ricorrente, senza contestare l’affermato

principio di diritto e senza neppure invocare la riconosciuta
possibilità al creditore opposto di proporre,

nel giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo, l’azione di ingiustificato
arricchimento, sia pure entro i limiti che di qui a poco si
andranno a precisare – profilo del tutto ignorato anche nel
quesito di diritto – tentano di intercettare le aperture di
quella giurisprudenza che, ribadita l’eterogeneità delle azioni
di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento, ha
tuttavia negato la sussistenza di una mutatio libelli
in concreto, siano presenti

ab initio

laddove,

in giudizio tutti gli

elementi costitutivi dell’una e dell’altra, di talché la
ritenuta ammissibilità della proposizione della seconda in corso
di causa, e anche in appello, avviene nell’esercizio del potere
di qualificazione della domanda (confr. Cass. civ. sz . Un. 18
novembre 2011, n. 23284).

9

quella di adempimento contrattuale originariamente formulata,

7 Sennonché, a ben vedere, la deduzione, a questi fini, della
sostanziale neutralità dell’atto introduttivo, da un lato,
difetta di autosufficienza, non essendo compiutamente riportato
il contenuto del ricorso per decreto monitorio; dall’altro,
prova troppo, perché, individuando il petitum e la causa petendi

della somma di lire 87.000.000, e nel semplice compimento
dell’attività professionale, la connota in termini di tale
genericità, da rendere impredicabile qualsivoglia operazione di
qualificazione.
8 Va qui invero ribadito – in linea con un’esegesi alla quale si

intende dare continuità – che le domande di adempimento
contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che
riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano,
strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla

causa petendi

(posto che nella secondo soltanto rilevano, come fatti
costitutivi, la presenza e l’entità del proprio impoverimento e
dell’altrui locupletazione, nonché, ove l’arricchito sia una
P.A., il riconoscimento
quanto al

petitum

dell’utilitas

da parte dell’ente), sia

(pagamento del corrispettivo pattuito o

indennizzo), di talché nel procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa
avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto
(che riveste la posizione sostanziale di attore), ma solo
qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di
citazione, un ulteriore tema di indagine, tale da giustificare

10

della domanda, rispettivamente, nella richiesta di pagamento

l’esame di una situazione di arricchimento senza causa, e quindi
purché l’esigenza di introdurre

l’actio de in rem verso sia nata

da quelle difese, laddove in ogni altro caso, all’opposto non è
consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella
comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di

gennaio 2010, n. 26128).
9 Sotto altro, concorrente profilo, è poi il caso di ricordare

che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione
riservata al giudice di merito il cui apprezzamento,
risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in
sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e
adeguata, con riguardo, cioè, all’intero contesto dell’atto,
alla sua formulazione testuale, al contenuto sostanziale della
pretesa azionata in relazione alle finalità che la parte intende
perseguire (confr. Cass. civ. 27 settembre 2012, n. 16450; Cass.
civ. 24 luglio 2012, n. 12944; Cass. civ. 18 maggio 2012, n.
7932; Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22893). Ed è appena il
caso di evidenziare che la denuncia di vizi motivazionali,
contenuta nel terzo mezzo, non è accompagnata, ancora una volta,
dalla formulazione del c.d. quesito di fatto.
10 Infine le doglianze volte a denunciare l’erronea valutazione

della condotta processuale dell’opponente, oltre a riguardare
profili di stretto merito della decisione impugnata, partono dal
presupposto, erroneo, ancorché condiviso dal giudice

a quo,

che

la questione della novità della domanda fosse disponibile dalle

11

arricchimento senza causa (confr. Cass. civ., sez. unite, 27

parti, laddove ciò non è più nel vigore del regime delle
preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod.
proc. civ., introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,
dove l’inammissibilità della mutati() libelli è stata pienamente
ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice

novembre 2011, n. 25598).
Considerato allora che la causa risulta introdotta in epoca
successiva al 30 aprile 2005, ogni deduzione in ordine a pretese
condotte di accettazione del contraddittorio da parte del
convenuto doveva e deve ritenersi assorbita.
Il ricorso è respinto.
Il ricorrente rifonderà al resistente vittorioso le spese del
giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00
(di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per
legge.
Roma, 1 0 ottobre 2013

(confr. Cass. civ. 19 marzo 2012, n. 4366; Cass. civ. 30

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