Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23927 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16261/2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANGELA

MASTROGREGORI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n.6855/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.R. ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio, rigettandone l’appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado, aveva ribadito la ritualità della notificazione dell’atto prodromico la cartella impugnata, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato ” violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nonchè dell’art. 137 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di appello laddove aveva ritenuto legittima la notificazione dell’atto prodromico la cartella, avvenuta con la procedura di irreperibilità c.d. “assoluta” mentre, nel caso in specie, non risultavano documentate le ricerche effettuate dal Messo speciale tra il tentativo di notifica dell’atto a mezzo raccomandata e il deposito presso la Casa comunale.

1.1. La censura è fondata. In materia secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6 ordinanza n. 24260 del 13/11/2014; Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013; Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 27/06/2011) la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Si è inoltre puntualizzato che “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune” (Cass. n. 24260/2014 cit.).

1.2. Nella specie, la sentenza impugnata -che legittima il ricorso alla procedura notificatoria di cui al citato art. 60 sulla base della sola annotazione “sconosciuta/trasferita” senza alcun riferimento alla necessità delle dovute ricerche e della loro effettiva indicazione- si discosta dai menzionati principi.

2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il 2^ ed il 3^ (siccome riproposizione dei motivi di impugnazione del prodromico avviso di accertamento vertenti su questioni ritenute implicitamente assorbite dal Giudice di appello), la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito, perchè provveda al riesame, uniformandosi ai superiori principi, e liquidi le spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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