Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23926 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28340-2012 proposto da:

D.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE,

che lo rappresenta e difende che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 410/38/2011 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 21/09/2011 e depositata il 17/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.R., medico, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Lazio 21/9/11, depositata il 17/10/2011, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, mentre non si è costituito il Ministero dell’economia e delel finanze, carente di legittimazione passiva.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Con il secondo motivo, deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ritenendo contraddittoria nella parte in cui aveva fatto riferimento alla presunta esistenza di collaboratori o dipendenti, pacificamente non risultanti dalla documentazione prodotta.

Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è fondato ed assorbe l’esame del primo motivo.

La motivazione della CTR non indica gli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, facendo un generico riferimento alla documentazione prodotta dal contribuente, non consentendo così di identificare quale sia il criterio posto alla base della decisione.

Inoltre, i giudici d’appello hanno fatto riferimento a delle risorse umane, per affermare la sussistenza dì un’autonoma organizzazione, ma non hanno indicato il tipo di collaborazione di cui si sarebbe avvalso il contribuente. Sul punto, vale la pena di ricordare che le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le SU hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Pertanto, nella specie, la CTR avrebbe dovuto specificare che tipo di attività veniva svolta dalle risorse umane.

Sulla base delle considerazioni svolte, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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