Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23926 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13620/2016 proposto da:

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO CIAVARELLA e DOMENICO

ROSSI;

– ricorrente –

contro

DRANSI INTERNATIONAL INVESTAMENT INC, in persona del Rappresentante

legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FEDERICI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6236/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso, Roma Capitale impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a un avviso d’accertamento ICI per il 2006, 2007 e 2008 (quest’ultimo successivamente sgravato) in riferimento ad un immobile locato da parte della società proprietaria dello stesso, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, dell’art. 14 bis del regolamento ICI del Comune di Roma e dell’art. 1, lett. C) della Delib. Consiglio Comunale n. 327 del 2005 (per l’anno d’imposta 2006), Delib. Consiglio Comunale n. 9 del 2007 (per l’anno d’imposta 2007) e Delib. Consiglio Comunale n. 59 del 2008 (per l’anno d’imposta 2008) e delle norme correlate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, erroneamente non avrebbero ritenuto necessaria, per l’ottenimento del beneficio dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, anzichè quella maggiorata del 9,00 per mille, per un immobile che rientra nella disponibilità del proprietario, un’apposita comunicazione all’amministrazione, nella quale il contribuente dichiari di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi e, nello specifico, che l’immobile ad uso abitativo di proprietà, sia stato concesso in locazione, con la correlata prova documentale del contratto.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è fondato, in quanto, in virtù dell’art. 1, lett. c) delle Delib. n. 237 (per il 2006), Delib. n. 9 (per il 2007) e Delib. n. 59 (per il 2008), il Consiglio comunale aveva disposto l’applicazione dell’aliquota nella misura del 9 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultavano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, al primo gennaio dell’anno di riferimento. Quindi, l’applicazione dell’aliquota “maggiorata” conseguiva all’omessa registrazione di alcun contratto di locazione da almeno due anni per le unità ad uso abitativo oggetto d’accertamento e dall’omessa comunicazione all’amministrazione della circostanza che l’immobile fosse stato concesso in affitto, come disposto dall’art. 14 bis del regolamento ICI del comune di Roma, all’epoca vigente. Nel caso di specie, pur se tra le parti del rapporto di locazione poteva valere la volontà negoziale implicita di rinnovo automatico del rapporto per un periodo successivo a quello di scadenza, tuttavia, è da accogliere l’assunto dell’ente impositore, secondo il quale perchè tale volontà spiegasse efficacia nei rapporti con i terzi, in particolare, quelli aventi un rilievo fiscale, era necessaria la registrazione del contratto di locazione di cui trattasi, che nella specifica vicenda è mancata, in quanto l’ente impositore ha riconosciuto l’efficacia del contratto per il primo quadriennio e solo per il primo rinnovo contrattualmente previsto, mentre, successivamente, e in particolare, per le annualità in contestazione la società contribuente riteneva di avere diritto all’agevolazione sulla base del solo contratto originario, mentre, per godere del beneficio, la normativa comunale, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 6, prevedeva non solo la registrazione del contratto vigente, ma un’apposita comunicazione all’ente impositore che nella specie è mancata, che era volta a consentire il preventivo necessario controllo, da parte del Comune, dell’effettiva spettanza dell’aliquota ridotta, a nulla rilevando la documentazione fiscale successivamente prodotta in giudizio da parte della società contribuente.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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