Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23925 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. I, 03/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 03/09/2021), n.23925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21803/2020 proposto da:

J.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Patruno, in

virtù di mandato in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 2492/2019,

pubblicata in data 28 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 18 maggio 2019, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da J.O., nato in (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 31 gennaio 2018, comunicata al predetto lo stesso giorno.

2. I giudici di secondo grado, premesso che l’appello non doveva essere proposto con citazione ma con ricorso da depositarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, hanno ritenuto il gravame tardivo perché il deposito dell’impugnazione era avvenuto il 6 aprile 2018, quindi oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione; né, hanno aggiunto, poteva applicarsi il principio (affermato da Cass. S.U. n. 28575/2018) della conservazione degli effetti processuali della citazione in quanto non risultava documentata la data di notifica dell’atto di citazione; peraltro, anche a volere ritenere tale notifica avvenuta entro il termine del 2 marzo 2018 e, quindi, tempestiva, l’appello era comunque improcedibile, ex art. 165 c.p.c. e art. 348 c.p.c., comma 1, avendo l’appellante depositato la nota di iscrizione a ruolo il 6 aprile 2018.

3. J.O. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c., nonché l’omesso esame della corretta data di deposito telematico dell’atto di appello, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione che, a fronte della notifica avvenuta in data 2 marzo 2018, l’iscrizione a ruolo era avvenuta in data 12 marzo 2018 come si ricavava dall’attestazione rilasciata dal Cancelliere della Corte di appello di Bari il 27 luglio 2020.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Il ricorso censura specificamente la sola statuizione relativa alla data di deposito della impugnazione, limitandosi, quanto alla distinta ed autonoma statuizione relativa alla mancata prova della notifica della citazione d’appello, ad affermare che essa sarebbe avvenuta in data 2 marzo 2018, senza tuttavia precisare se e come tale decisivo dato di fatto risultasse – contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale – documentato in atti, attraverso l’unico strumento di verifica apprestato dalla legge al giudice, cioè la relata di notifica. Non vi è dunque, al riguardo, una specifica censura da parte del ricorrente che possa apprezzarsi come tale.

1.3 Deve quindi trovare nella specie applicazione il principio ormai consolidato secondo il quale “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass., 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass., 3 novembre 2011, n. 22753; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293; Cass., 27 luglio 2017, n. 18641; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314).

L’inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

2. Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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