Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23924 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/10/2020), n.23924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3907/2016 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BONAMICI;

– ricorrente –

contro

TUA ASSICURAZIONI S.P.A., (società incorporante Duomo Uni One

Assicurazioni S.p.a., già Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni

S.p.A.) in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO TODARO (Studio Rucellai Raffaelli), che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO EMANUEL

CONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3630/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/08/2015 R.G.N. 552/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti la s.p.a. Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni, in seguito denominata s.p.a. Duomo Uni One Assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento di emolumenti connessi al pregresso rapporto di agenzia intercorso fra le parti, oltre al risarcimento del danno.

Esponeva al riguardo che in seguito alla illegittima revoca del mandato di agenzia per asserite irregolarità gestionali, intervenuta successivamente alla archiviazione del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti dall’ISVAP, e dopo la pubblicazione del lodo arbitrale a lui favorevole, la società preponente aveva sporto denuncia nei suoi confronti, promuovendo l’instaurazione di un procedimento penale a suo carico per appropriazione indebita, conclusosi poi con sentenza di assoluzione; deduceva altresì che a causa della instaurazione nei suoi confronti del procedimento penale, gli era stato precluso l’ottenimento di ulteriori mandati.

Sulla scorta di tali premesse, instava, quindi, affinchè la società fosse altresì condannata al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale nonchè da lucro cessante.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, il giudice adito rigettava il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Corte distrettuale.

A fondamento del decisum, la Corte osservava che il primo giudice aveva escluso, prima ancora che comunque non provata, la allegazione stessa del danno di calunnia da parte dell’ O., e che detta premessa logico-argomentativa non era stata adeguatamente censurata da parte appellante.

Quanto alle ulteriori pretese azionate con riferimento al credito per compensi indebitamente non corrisposti, deduceva che “le poste attive rivendicate” non risultavano adeguatamente “illustrate nei loro elementi costitutivi, specificamente contestate ex adverso, e non suffragate da documentazione completa e concludente”.

Avverso tale pronunzia O.S. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ci si duole che la Corte di merito abbia del tutto omesso di enunciare le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione, limitandosi ad esprimere delle enunciazioni astratte e prive di alcun riferimento alla fattispecie concreta. Si deduce che il rinvio alle argomentazioni sottese alla sentenza di primo grado non può tradursi in una mera riproposizione delle stesse, ma deve essere corredato da un esame confutativo delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della pronuncia impugnata. In tal senso si censura anche la statuizione di assorbimento delle doglianze formulate con i motivi secondo, terzo e quarto dell’atto di appello, perchè del tutto priva di motivazione.

2. Il motivo non è fondato.

Affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (vedi Cass. 18/9/2009 n. 20112).

Questa enunciazione riassuntiva corrisponde a consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie” (Cass. 16/5/1992 n. 5888). In tal senso è stato precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232).

Muovendo da tali principi, appare evidente che la Corte di merito non sia incorsa nella denunciata mancanza, avendo dato atto che, secondo la sentenza di prime cure, la dedotta calunniosità della denuncia spiegata dalla società preponente, prima ancora che non dimostrata, non risultava affatto allegata da parte ricorrente.

Si tratta di argomentazione che, pur enunciata secondo sintetiche modalità espressive, non risponde ai requisiti della assoluta carenza di motivazione idonei ad integrare l’errore nella legge processuale denunciato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è, infatti, legittimamente motivata per relationem ove – così come nella specie – contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (vedi Cass. 23/8/2018 n. 21037).

Quanto alla dedotta necessità di motivazione specifica anche in relazione ai motivi assorbiti, essa deve essere esclusa alla stregua dei principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l’indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d’impugnazione (nei giudizi d’impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente – pur dovendoli prendere in considerazione – tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come “succinta” nel senso voluto dall’art. 118 disp. att. c.p.c. (vedi Cass. 17/5/2013 n. 12123).

Nello specifico, i presupposti giuridici per la sindacabilità della pronuncia di assorbimento dei motivi da parte dei giudici del gravame, non sussiste, giacchè è del tutto rispondente alla logica della reiezione della domanda per difetto di allegazione degli elementi circostanziali che integravano la causa petendi (dolo di calunnia), l’assorbimento delle censure attinenti al mancato espletamento della attività istruttoria sollecitata da parte ricorrente.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che nella sentenza di primo grado si dava atto della corretta definizione della causa petendi, con riferimento alla articolata condotta posta in essere dalla società (denuncia-querela in data 3/11/2006 innanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti) a seguito della quale era iniziato un processo penale conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 53/2010.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il giudice di prima istanza non avrebbe in alcun modo posto a fondamento del decisum una deduzione di difetto di allegazione, considerato che il ricorso di primo grado aveva descritto nel dettaglio, la sequenza dei fatti posti a fondamento del diritto azionato.

4. Il motivo va disatteso.

Il ricorrente imputa alla Corte di merito di avere sostanzialmente errato nella applicazione delle regole processuali, per avere incongruamente interpretato la portata oggettiva della domanda ed il contenuto della sentenza di primo grado che detta interpretazione aveva patrocinato.

Ma detta censura non si confronta con i consolidati principi di questa Corte in base ai quali la denunciata violazione deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (ex multis, v. Cass. 15/10/2019 n. 26087Cass. 9/7/2014 n. 15676, Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931). Nello specifico il ricorrente mira infatti ad accreditare la tesi secondo cui una diversa e corretta interpretazione del ricorso avrebbe dovuto condurre alla conclusione della effettiva allegazione della sussistenza del dolo di calunnia in sede di ricorso introduttivo del giudizio, che risultava ampiamente dimostrato dai documenti richiamati.

Tale conclusione non appare, tuttavia, idonea a ribaltare l’esito del giudizio, in cui (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) era stata comunque acclarata l’assenza, nella condotta assunta dalla preponente, dall’elemento soggettivo della colpa grave. Detta valutazione, logica e congruamente argomentata dal giudice di prima istanza, con statuizione confermata dai giudici del gravame, è riservata ai giudici del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

5. Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno respinto le domande volte a conseguire il pagamento di somme spettanti a titolo di conto fine gestione e cassa previdenza agenti, perchè non illustrate nei loro elementi costitutivi e non adeguatamente dimostrate.

Si osserva per contro che le somme oggetto di rivendicazione erano specificamente provate alla stregua della prodotta documentazione che non era stata oggetto di adeguato vaglio in sede di gravame.

6. Il motivo è privo di fondamento.

E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla cui stregua la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex plurimis, vedi Cass. 5/9/2006, n. 19064; Cass. 17/6/2013, n. 15107; Cass. 21/2/2018, n. 4241).

Nel caso di specie, premesso che l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato spettava al ricorrente, il giudice del merito non ha operato un’indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla controparte, ma ha ritenuto che lo stesso non fosse stato debitamente assolto.

L’eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata avesse assolto l’onus probandi non integrerebbe violazione dell’art. 2697 c.c., ma soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente negli angusti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5.

Conclusivamente, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 11.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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