Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23924 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 894-2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AVIGNONE,

102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MONTELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CATERINA GATTA e

MARIO IACONE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

NAPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

UGO MAJELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5129/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art6. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5129/46/2015, depositata il 28 maggio 2015, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del sig. C.N. avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso intimazione di pagamento relativa ad IVA, interessi e sanzioni, per gli anni 2000 e 2001.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’agente della riscossione resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, assumendo che la produzione, solo in grado d’appello, della copia della relata afferente alla notifica della cartella di pagamento prodromica all’impugnata intimazione deve ritenersi preclusa, rientrando nella previsione di cui al comma 1 della citata norma, donde l’ammissibilità della relativa produzione in grado d’appello sarebbe subordinata alla dimostrazione della parte di non averla potuta fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine al disconoscimento, tempestivamente operato dal contribuente, della conformità del documento esibito in copia rispetto all’originale, ex art. 2719 c.c.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, secondo cui “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, si pone, infatti, come l’eccezione più consistente al divieto di nuove prove affermato dal medesimo art. 1, dal momento che fa in ogni caso salva la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello.

L’interpretazione della norma offerta dalla decisione impugnata si rivela quindi, conforme, alla giurisprudenza costante di questa Corte (tra le molte, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27474; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3661) in materia in relazione alla specialità della norma in oggetto stabilita per il processo tributario rispetto al regime di produzione di documenti secondo il codice di rito (art. 345 c.p.c., comma 3).

Va ritenuto invece inammissibile il secondo motivo, che prospetta un preteso vizio motivazionale della decisione impugnata in relazione, peraltro, alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove nel presente giudizio trova applicazione, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione attualmente vigente, in relazione alla quale, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), risulta ormai preclusa ogni possibilità di sindacato in ordine alla pretesa insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna, secondo soccombenza, del ricorrente, al pagamento in favore della controricorrente (ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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