Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23923 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/10/2020), n.23923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23389/2015 proposto da:

B.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CORSO 160, C/O STUDIO ALESSANDRINI, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A. – GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO – CREDEM

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo

studio dell’avvocato MARIANNA RISTUCCIA, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIUSEPPE CALABI, PASQUALE PICCIARIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/03/201 r.g.n. 602/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso al Tribunale di Acqui Terme (poi Alessandria), CREDEM s.p.a. chiedeva la condanna di B.M.P. – previo accertamento dell’insussistenza di giusta causa del recesso comunicato dal convenuto con raccomandata 31.3.2010- al pagamento dello importo di Euro 33.978,00, a titolo di penale di cui all’art. 7 dell’Allegato C dell’11 giugno 2009 – Patti Aggiuntivi del contratto di agenzia, nonchè dell’importo di Euro 4.417,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, previa compensazione dell’importo di Euro 330,73 spettante all’agente.

Costituendosi in giudizio il B. contestava le avverse pretese ed assumendo che il rapporto si era risolto per fatto e per colpa imputabile alla società, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo di Euro 4.417,36 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di Euro 23.984,02 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., oppure in subordine Euro 1.500,00 a titolo di indennità sostitutiva di clientela, nonchè Euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno in conseguenza dei plurimi illeciti e/o inadempimenti realizzati dalla società ed, infine, il pagamento di Euro 10.689,00 quale compenso maturato in relazione ai prodotti Aviva; in subordine il B. chiedeva la riduzione della penale.

Con sentenza 19.1 2.2013 il Tribunale adito accoglieva le domande attoree respingendo quelle di parte resistente.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il B.; resisteva la Banca. Con sentenza depositata il 30.3.15, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, riduceva ad Euro 16.989,00 oltre interessi la somma dovuta dall’appellante a titolo di penale, compensando per metà le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato a nove motivi, cui resiste la società con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del procedimento per errata valutazione delle risultanze istruttorie raccolte nel processo.

La censura è all’evidenza inammissibile in quanto, nonostante la formalmente dedotta violazione di norma processuale, essa è esplicitamente diretta ad una non consentita rivalutazione dei fatti e delle emergenze di causa nel regime di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, come più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell’art. 115 c.p.c. (e/o art. 116), (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12362/06), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento alla Corte di cassazione.

2.- Con secondo e terzo motivo il B. denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 1746 e 1749 c.c., oltre alla motivazione inesistente o solo apparente della sentenza impugnata.

Evidenzia al riguardo la contraddittorietà di quest’ultima laddove da una parte ritiene esistente una promessa di pagamento da parte di Credem (in ordine alla gestione del prodotto Aviva) e dall’altra non la riconduce ai patti relativi al collocamento del prodotto Aviva.

Anche le censure in esame si risolvono in una inammissibile rivalutazione delle emergenze istruttorie, contrapponendo all’apprezzamento di esse (ed in particblare di talune “emails”), da parte del giudice di merito, una diversa valutazione da parte del ricorrente.

4.- Con quarto motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione dell’art. 115 c.p.c., esponendo con dovizia di particolari perchè le varie emails interorse tra le parti dimostravano, diversamente da quanto ritenuto dalla corte piemontese, la fondatezza delle sue pretese.

La censura non si sottrae al giudizio di inammissibilità per le stesse ragioni sopra menzionate.

5.- Con quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora la violazione dell’art. 115 c.p.c. e “violazioni di legge”, per avere la corte sabauda esercitato i suoi poteri ufficiosi sulla base del suo sapere privato e comunque in base ad elementi non acquisiti al processo in violazione dell’art. 1748 c.c..

Anche tale doglianza non si sottrae ad una statuizione di inammissibilità censurando sostanzialmente l’esercizio dei poteri, notoriamente discrezionali, del giudice di merito inerenti l’acquisizione della prova e richiedendo una rivalutazione di elementi istruttori già esaminati e valutati dal giudice di merito.

6.- Con sesto motivo il B. denuncia la sentenza impugnata per motivazione inesistente e/o apparente e/o incomprensibile, segnatamente per aver disatteso l’immissione di mezzi istruttori decisivi, pretendendo anche qui di fornire una diversa valutazione della decisività delle prove rispetto a quella congruamente (e peraltro in linea col principio dell’inammissibilità di prove tardivamente prodotte) fornite dalla Corte di merito. Critica anche il mancato accoglimento di una istanza di esibizione di scritture contabili e di ammissione di c.t.u., istanze entrambe rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 13 marzo 2009 n. 6155, Cass. 18 settembre 2009 n. 20104), senza considerare l’inammissibilità di tali censure nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Censura inoltre inammissibilmente (id est solo riproducendo il brano della motivazione contestato) la condanna al pagamento della somma di Euro 16.989 a titolo di penale, senza aggiungere alcuna specifica critica alla sentenza impugnata sul punto.

7.- Con settimo motivo il ricorrente denuncia “la violazione dell’art. 1750 c.c., ai sensi dell’art. 1344 c.c.”. Lamenta che la clausola penale di cui all’art. 7, All. C al contratto di agenzia, era nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1750 c.c., comma 4, secondo cui le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente. Invoca sostanzialmente un principio di parità di trattamento tra le parti in tema di preavviso a suo dire disatteso dalla sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile non censurando minimamente la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui la clausola in questione prevede non termini di preavviso ma un patto di stabilità realizzato e finalizzato, in funzione dissuasiva, con l’erogazione di un miglior trattamento economico in favore dell’agente che maggiormente procrastini il recesso dal contratto.

8.- Con ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1325 c.c., per non contenere la clausola Penale i requisiti essenziali del contratto (accordo, oggetto e causa).

La censura, già assorbita dalla precedente considerazione, è infondata trattandosi di allegato al contratto di agenzia, debitamente sottoscritto dalle parti, e segnatamente quanto all’All. C dal B. (pagg. 65-66 ricorso).

9.- Col nono motivo il B. ripropone la medesima questione (sia pur sotto il profilo della violazione dell’art. 1382 c.c.) della validità della clausola in quanto avente “finalità sanzionatoria e punitiva”.

Le considerazioni che precedono depongono per l’infondatezza della censura, senza considerare che il ricorrente non critica minimamente, sotto il presente profilo, la riferita ratio decidendi della sentenza impugnata.

10.- Con decimo motivo il B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c., per avere la sentenza ridotto la penale solo per manifesta eccessività e non anche in relazione alla parte di obbligazione effettivamente eseguita.

La censura è infondata avendo la sentenza impugnata ridotto, per obiettiva gravosità, la misura della penale. La tesi per cui l’art. 1384 c.c., prevederebbe una duplice e concorrente ragione di riduzione (obbligazione in parte eseguita e manifesta eccessività della penale) oltre ad essere assorbentemente questione nuova (nè comunque la parte indica, in assenza di cenni nella sentenza impugnata, dove, come e quando essa sarebbe stata devoluta al giudice del gravame) è infondata essendo i due parametri alternativi (“ovvero”) e comunque il riferimento codicistico all’equità da parte del giudice di merito rende la valutazione non censurabile, nei termini esposti, in questa sede.

11.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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