Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23923 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2104/2011 proposto da:

D.L.A.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato

MAFFEY CATERINA, rappresentata e difesa dall’avvocato VENTURA

Domenico giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 2415/10 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12/11/10, depositato il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: Parte ricorrente ha proposto alla corte d’appello di Napoli una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo iniziato davanti al tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno.

La corte d’appello di Napoli ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio indicando come competente la Corte di appello di Roma.

L’assunto della Corte di merito è che il principio affermato dalle Sezioni unite n. 6306 del 2010 non influirebbe sulla regola per la quale, come per la giurisdizione ordinaria, la questione della ripartizione interna tra TAR e sezioni distaccate non investe la competenza territoriale di due diversi tribunali amministrativi.

Regola confortata dal dato normativo costituito dalla L. n. 1034 del 1971, art. 32, laddove impone alla parte che reputi che il ricorso proposto al TAR sedente nel capoluogo debba essere deciso dalla Sezione Staccata deve eccepirlo all’atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso, con istanza al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale. Da ciò discenderebbe che in forza del principio enunciato dalle Sezioni unite la competenza della Corte di appello di Roma, in relazione a giudizio amministrativo presupposto svoltosi dinanzi al TAR Campania non soffrirebbe deroga nell’ipotesi di giudizio svoltosi dinanzi alla sezione distaccata di Salerno.

Infine, secondo la Corte di merito, non potrebbe essere considerato come precedente pertinente l’isolata pronuncia della S.C. n. 9933 del 2010 perchè priva di esplicita motivazione sul punto.

2.- Parte attrice ha proposto regolamento necessario di competenza lamentando l’erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e art. 11 c.p.p., come interpretati dalle Sezioni unite della S.C..

3.- Il ricorso per regolamento di competenza deve essere deciso nel senso che la competenza per territorio appartiene alla Corte di appello di Napoli.

Con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C. hanno ritenuto che la competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p., ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge.

Diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della distribuzione sul territorio delle corti di appello.

E’ agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perchè dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di competenza.

4.- E’ stato rilevato – sia nella dottrina che nella giurisprudenza di merito, ma prima che intervenissero le Sezioni unite con la pronuncia innanzi richiamata – che in materia di giustizia amministrativa esistono sezioni la cui collocazione non coincide con distretti di Corti d’appello, per le quali si realizza piena coincidenza fra riferibilità della pendenza del giudizio alla sede regionale ed identificazione della Corte competente così come esistono anche sezioni staccate che operano in territori corrispondenti a distretti di corte d’appello diversi da quello della sede regionale (come avviene per la sezione di Brescia del TAR Lombardia, la sezione di Lecce del TAR Puglia e la Sezione di Catania del TAR Sicilia).

Il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto quantunque non coincidente con l’ambito regionale – consente in ogni caso di individuare nella corte ex art. 11 c.p.p. quella competente.

Nell’esempio ora riportato, dunque, il procedimento iscritto dinanzi alla Sezione di Pescara del Tar Abruzzo consente comunque di individuare il distretto di L’Aquila come quello interessato e il procedimento riparatorio dovrà essere instaurato dinanzi alla corte di appello di Campobasso.

Nel secondo gruppo di esempi, invece, se il procedimento pendente o concluso dinanzi al Tar Lombardia – sezione di Brescia determina la competenza della Corte di appello di Venezia, non sembra che si verifichi una soluzione priva di logica.

5.- Il precedente menzionato dalla Corte di merito che ha sollevato il conflitto è proprio nel senso innanzi spiegato, perchè, decidendo in merito alla competenza a decidere di domanda di equa riparazione in relazione a giudizio amministrativo presupposto svoltosi dinanzi al TAR Puglia – sezione di Lecce – la Cassazione ha affermato la competenza della Corte di appello di Potenza (Sez. 1^, Ordinanza n. 9933/2010).

La decisione ha fatto applicazione puntuale della tabella A allegata alle disposizioni di attuazione richiamate dall’art. 11 c.p.c..

Dalla predetta tabella si evince che in relazione al distretto di Salerno la competenza appartiene al distretto di Napoli.

6. – La decisione sul regolamento di competenza dovrebbe essere nel senso che la competenza a decidere sulla domanda spetti alla medesima Corte di appello di Napoli, il cui provvedimento declinatorio deve essere cassato.

Tanto può essere affermato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

La competenza per territorio a decidere sulla domanda del ricorrente appartiene, quindi, alla Corte di appello di Napoli il cui provvedimento declinatorio deve essere cassato. La liquidazione delle spese va rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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