Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23923 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7798-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO

GALLO;

– ricorrente –

contro

A.F., COMUNE DI PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2651/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2651/29/2014 la CTR della Sicilia, ritenuta ammissibile l’impugnazione di cartelle di pagamento per ICI dovuta nei confronti del Comune di Palermo per gli anni 2000 – 2002, accolse parzialmente l’appello proposto da detto ente territoriale nei confronti del sig. A.F., nel contradditorio anche con SERIT Sicilia S.p.A., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Palermo che aveva accolto in toto il ricorso del contribuente.

La CTR ritenne che la cartella n. (OMISSIS) dell’importo di 1907,37 doveva, infatti, ritenersi legalmente conosciuta dal contribuente che, in relazione alla medesima, aveva presentato istanza di rateizzazione, riconoscendo il debito ad essa relativo.

Avverso la sentenza della CTR Riscossione Sicilia S.p.A., già SERIT Sicilia S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Gli intimati Comune di Palermo ed il sig. A.F. non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d) dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della cartella assunta dal contribuente come non notificata per il tramite della conoscenza acquisitane tramite estratto di ruolo, stante la non autonoma impugnabilità dello stesso, quale atto interno dell’Amministrazione.

Con il secondo motivo l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad un acritico recepimento dell’orientamento espresso dall’ordinanza di questa Corte di questa Corte 3 febbraio 2014, n. 2248, senza dar conto dell’esistenza di orientamenti contrastanti ed esprimendo, quindi, una motivazione assolutamente lacunosa ed insufficiente.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, laddove con riferimento alla notifica effettuata al portiere a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 4, ha ritenuto che la mancata prova dell’invio della raccomandata da inviare al destinatario per dargli avviso dell’avvenuta consegna comporta il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e la conseguente nullità della notifica.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia ancora omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’agente della riscossione non abbia dimostrato che alla consegna al portiere, risultante dalle relate, abbia fatto seguito l’invio a mezzo raccomandata dell’avviso al destinatario, prescritto dall’art. 139 c.p.c.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Sulla questione oggetto di doglianza da parte ricorrente sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704), che, pur ribadendo che l’estratto di ruolo, come atto interno, non è oggetto di autonoma impugnazione se non notificato, hanno chiarito che la conoscenza delle cartelle che si assume acquisita attraverso il medesimo legittima il contribuente a proporre impugnazione avverso le cartelle in esso indicate, delle quali il contribuente eccepisca di non avere ricevuto notifica.

Di tale principio, con riferimento alla cartella per la quale non è stata ritenuta provata dall’agente della riscossione la regolare notifica, ha quindi fatto corretta applicazione la sentenza impugnata.

Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Oltre ad avere parte ricorrente denunciato impropriamente in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo del corretto riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione dal quale sarebbe affetta la sentenza impugnata, si tratta, in ciascun caso, di censure riferite ad insufficiente motivazione – sindacato ormai venuto meno alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053) e con riferimento a questioni di diritto e non ad accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 1 febbraio 2017, n. 2653; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. sez. unite 25 novembre 2008, n. 28054).

Priva in ogni caso d’interesse è la deduzione di parte ricorrente, nell’ambito dell’articolazione del quarto motivo, riferita alla cartella n. (OMISSIS), per la quale la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’Amministrazione ricorrente in appello, ritenendo comprovata l’avvenuta legale conoscenza della cartella con riferimento alla quale il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito.

Il quarto motivo è in primo luogo carente in relazione al requisito dell’autosufficienza del ricorso, non avendo specificato compiutamente la ricorrente le modalità dell’avvenuta notifica (se direttamente a mezzo di ufficiale giudiziario o di altra persona abilitata alla notifica, come ad esempio messo notificatore o direttamente da parte dell’agente della riscossione per mezzo del servizio postale), nè essendo stata specificata l’epoca della notifica stessa ai fini dell’applicabilità, ove avvenuta L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c. quale aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, di detta disposizione.

La denuncia della violazione dell’art. 139 c.p.c. induce comunque a ritenere che si tratti di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, con consegna dell’atto al portiere dello stabile dove è l’abitazione del destinatario, per il cui perfezionamento nei confronti di quest’ultimo, ai sensi del comma 4 del citato articolo, occorre che dell’avvenuta consegna al portiere si dia avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, costituendo la relativa omissione di detto ultimo adempimento non mera irregolarità, ma, fermi gli effetti della notifica per il notificante, determinando la nullità della notifica per il destinatario, come da giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata in tal senso (cfr. tra le molte, Cass. sez. lav. 16 giugno 2016, n. 12438; Cass. sez. 3, 4 dicembre 2012, n. 21725; Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17915).

Il motivo risulta quindi in ogni caso infondato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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