Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23922 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 29/10/2020), n.23922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21909/2015 proposto da:

M.G., P.A., R.L., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA n. 9, presso lo

studio dell’avvocato ROSELLINA RICCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato EMILIO FESTA;

– ricorrenti –

contro

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTIC S.R.L., ora GSK VACCINES S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio

dell’avvocato CHRISTIANO GIUSTINI (Studio Legale Tamburro),

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA DEL RE, ANTONIO LA

PERA;

MANPOWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, TIZIANA SERRANI, che la

rappresentano e difendono;

RANDSTAD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.

8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO QUARTO;

– controricorrenti –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N.R.G.:

Q.L., MA.MA., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 76, presso lo studio dell’Avvocato

ANTONELLA FAIETA, rappresentati e difesi dall’Avvocato DANIELE

BIELLI;

– ricorrenti successivi –

contro

RANDSTAD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.

8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO QUARTO;

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTIC S.R.L., ora GSK VACCINES S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio

dell’avvocato CHRISTIANO GIUSTINI (Studio Legale Tamburro),

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA DEL RE, ANTONIO LA

PERA;

– controricorrenti al ricorso successivo n. 1 –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G.:

m.p.f., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 76 presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLA

FAIETA, rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELE BIELLI;

– ricorrente successivo –

contro

RANDSTAD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE n.

8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAllA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO QUARTO;

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTIC S.R.L., ora GSK VACCINES S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio

dell’avvocato CHRISTIANO GIUSTINI (Studio Legale Tamburro),

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA DEL RE, ANTONIO LA

PERA;

– controricorrenti al ricorso successivo n. 2 –

e contro

B.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 219/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/06/2015 R.G.N. 183/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 219/2015 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di M.G. e di altri sei lavoratori intesa all’accertamento della illegittimità del termine e relativa proroga apposto ai contratti a tempo determinato intervenuti, anche in regime di somministrazione, con la società Novartis Vaccines and Diagnostic s.r.l.;

1.1. che la statuizione di riforma è stata motivata mediante riferimento alla sentenza n. 1034/2013 della medesima Corte di appello, che il giudice di appello ha asserito essere del tutto sovrapponibile in punto di fatto alle questioni oggetto di causa; la richiamata decisione aveva ritenuto, in sintesi, valida la apposizione del termine e la relativa proroga dei contratti in controversia, in quanto giustificata da esigenze di carattere temporaneo seppure riferibili all’ordinaria attività della parte datrice;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori M.G., P.A. e R.L. sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; le società Randstad Italia s.p.a., Manpower s.r.l. e GSK Vaccines s.r.l. (già denominata Novartis Vaccines Diagnostics s.r.l.), hanno depositato tempestivi controricorsi; i lavoratori Q.L., m.f.p., Ma.Ma. e B.B. sono rimasti intimati;

3. con autonomo ricorso Q.L. e Ma.Ma. hanno chiesto la cassazione della decisione di secondo grado sulla base di due motivi; le società Randstad Italia s.p.a., e GSK Vaccines s.r.l. (già denominata Novartis Vaccines Diagnostics s.r.l.), hanno depositato tempestivi controricorsi; Manpower s.r.l., M.G., P.A. e R.L. sono rimasti intimati;

4. con autonomo ricorso m.p.f. ha chiesto la cassazione della decisione di secondo grado sulla base di due motivi; le società Randstad Italia s.p.a., e GSK Vaccines s.r.l. (già denominata Novartis Vaccines Diagnostics s.r.l.) hanno depositato tempestivi controricorsi; Manpower s.r.l. è rimasta intimata;

5. M.G., P.A. e R.L. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;Randstad Italia s.p.a ha depositato memoria in relazione a tutti e tre i ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso proposto da M.G., P.A. e R.L..

1. con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che la relativa motivazione si fondava sul rinvio acritico a precedente della medesima Corte d’appello e si sostiene che nel giudizio deciso con la sentenza richiamata i motivi di appello erano differenti rispetto a quelli articolati nel presente giudizio;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che in relazione al primo dei contratti inter partes – avente decorrenza 15.10.2007/31.8.2008 – non poteva trovare applicazione – ratione temporis – la modifica introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 21, conv. in L. n. 133 del 2008, che riconosceva la validità della clausola di durata anche quando le ragioni che ne costituivano il fondamento erano riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro; in questa prospettiva si sostiene che nel vigore della disciplina applicabile le esigenze legittimanti l’apposizione del termine andavano intese come di natura eccezionale ed in quanto tali non in connessione con il normale andamento dell’attività aziendale e si evidenzia che, nel caso specifico, le esigenze giustificative della clausola di durata dimostravano che l’assunzione era avvenuta per lavorazioni ampiamente programmate e previste dalla società Novartis; sotto altro profilo si deduce il difetto di specificità della indicazione delle ragioni alla base dell’assunzione a termine e della relative proroghe;

Ricorso proposto da Q.L. e Ma.Ma..

3. Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla circostanza del rinvio per relationem ad altra sentenza, che si asserisce non sovrapponibile alla fattispecie in esame, nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che la relativa motivazione si fondava sul rinvio acritico a proprio precedente e che nel giudizio deciso con la sentenza richiamata i motivi di appello erano differenti rispetto a quelli articolati nel presente giudizio;

4. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per avere il giudice di appello affermato la validità dell’apposizione del termine in assenza delle condizioni legittimanti alla stregua della previsione richiamata; Ricorso proposto m.p.f..

5. con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla circostanza del rinvio per relationem ad altra sentenza, che si asserisce non sovrapponibile alla fattispecie in esame, e insufficiente o contraddittoria motivazione. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che la relativa motivazione si fondava sul rinvio acritico a precedente della medesima Corte di appello e che nel giudizio deciso con la sentenza richiamata i motivi di appello erano differenti rispetto a quelli articolati nel presente giudizio.

6. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per avere il giudice di appello affermato la validità dell’apposizione del termine in assenza delle condizioni legittimanti lo stesso alla stregua della previsione richiamata;

Esame dei motivi.

7. il primo motivo articolato da tutti e tre i ricorsi risulta fondato e tanto assorbe l’esame del secondo motivo formulato in ciascuno dei ricorsi proposti;

7.1. occorre innanzitutto premettere che con il primo motivo di tutti e tre i ricorsi, secondo quanto si evince dalla relativa illustrazione, i ricorrenti hanno inteso denunziare la carenza di motivazione della decisione impugnata per la inidoneità del rinvio per relationem operato ad altra sentenza della medesima Corte di appello a dare contezza delle ragioni in fatto ed in diritto alla base della riforma della statuizione di primo grado; il contenuto sostanziale della censura in concreto articolata consente di superare l’inappropriato riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stante la non vincolatività della configurazione formale della rubrica ove, come nel caso di specie, si possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato – nello specifico riconducibile al difetto di attività del giudice di appello – sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura (Cass. n. 12690 del 2018, Cass. n. 1370 del 2013, Cass. n. 14026 del 2012). Tanto assorbe la necessità di verifica della eccezione di inammissibilità formulata dalle controricorrenti in relazione alla modalità di articolazione della censura che si assume non conforme all’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7.2. nella verifica di fondatezza nel merito della doglianza occorre ancora premettere che la giurisprudenza di questa Corte, ribadita l’ammissibilità della motivazione della sentenza per relationem, vale a dire mediante rinvio ad altro precedente, chiarito che la verifica di completezza e logicità della motivazione deve, in questo caso, essere effettuata sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante, ha precisato che secondo un principio generale dell’ordinamento, desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. 111 Cost., per l’attività del giudice) il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem (Cass. n. 3367 del 2011); in continuità con tale affermazione Cass. n. 8053 del 2012, ha chiarito che la motivazione della sentenza per relationem, ammissibile ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, che consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi, richiede pur sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell’identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione; nella stessa prospettiva è stato precisato che in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass. n. 17403 del 2018, Cass. n. 11227 del 2017); resta escluso che adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale (Cass. 22242 del 2015, Cass. 11710 del 2011);

7.3. la parte motiva della decisione di secondo grado non è conforme al modello legale frutto della elaborazione giurisprudenziale di legittimità sopra richiamata posto che il rinvio per relationem ad altro provvedimento giurisdizionale della medesima Corte di appello, rinvio nel quale in pratica si esaurisce la motivazione della decisione qui impugnata, non è idoneo a dare contezza del percorso argomentativo in fatto ed in diritto alla base del decisum; manca, infatti, la esposizione, sia pure succinta ex art. 118 disp. att. c.p.c., dei fatti rilevanti della causa, funzionale alla identificazione della fattispecie concreta rispetto alla quale il giudice di secondo grado era chiamato a pronunziare e manca la stessa indicazione delle censure articolate dagli appellanti con i motivi di gravame alla sentenza di primo grado; non assolve a tale compito la affermazione che “il devoluto attiene alla legittimità dei contratti a tempo determinato intervenuti fra Novartis e gli appellati, anche in regime di somministrazione, ed alla loro proroga” (sentenza, pag. 1) la quale si limita in termini generici ad individuare la materia in controversia; nulla, infatti, chiarisce sui profili fattuali della vicenda (con riferimento alla tipologia dei contratti stipulati da ciascun lavoratore, alla relativa epoca, alla questione della proroga, ecc.) come, invece, tanto più necessario sia in ragione della pluralità di posizioni lavorative delle quali tener conto sia in ragione della stessa molteplicità delle questioni giuridiche che si assumono devolute con il ricorso in appello (e cioè legittimità del termine e relative proroghe, anche in regime di somministrazione), questioni da porre necessariamente in relazione agli elementi di fatto per come ritualmente acquisiti nell’ambito del giudizio di primo grado; la omessa indicazione dei motivi di gravame formulati alla sentenza di primo grado, della quale neppure si riporta la parte dispositiva, costituisce ulteriore ostacolo alla comprensibilità delle ragioni in fatto ed in diritto – ed alla verifica della loro pertinenza, logicità e congruità rispetto alle censure al decisum di primo grado – che hanno condotto al rigetto della domanda di primo grado;

7.4. le rilevate carenze non sono superate dalla affermazione che il precedente richiamato era intervenuto “su analoga questione, del tutto sovrapponibile in punto di fatto alla presente”, affermazione che stante la rilevata carenza della esposizione dei termini fattuali della vicenda nulla chiarisce sulla concreta fattispecie e sulla decidibilità della stessa alla stregua delle argomentazioni giuridiche del precedente richiamato;

8. in base alle considerazioni che precedono, configurandosi in relazione alla sentenza impugnata un’ipotesi di motivazione solo apparente, parificata quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio da altro giudice di secondo grado;

9. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, relativamente a ciascun ricorso, il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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