Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23922 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12491-2019 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1014/2018 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

V.E. ricorreva in via monitoria nei confronti del Ministero dell’economia deducendo di aver ottenuto un’ordinanza di assegnazione, solo parzialmente satisfattiva, all’esito di un pignoramento effettuato a carico del convenuto allora esecutato, presso il terzo Banco di Napoli, e di aver avuto, successivamente, un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento, adempiuto, dell’imposta di registro, di cui quindi chiedeva la restituzione;

il Giudice di pace accordava il decreto ingiuntivo e, all’esito dell’opposizione del Ministero, lo revocava rilevando che l’ordinanza di assegnazione costituiva già titolo esecutivo, sicchè la pretesa difettava di interesse;

avverso questa decisione ricorre per cassazione V.E. articolando un motivo.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 474 c.p.c., poichè il Giudice di pace avrebbe errato mancando di considerare che l’ordinanza di assegnazione costituiva titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato ma non del debitore originariamente esecutato, per le spese successive all’esecuzione ma determinate da quella e, dunque, dovute;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale invece che, correttamente, a quella generale dello Stato, ma l’esito dello scrutinio permette di evitare un inutile ordine di rinnovo della notifica (Cass., 17/06/2019, n. 16141);

nel merito cassatorio il provvedimento non è ricorribile per cassazione ma, sia pure limitatamente, appellabile, poichè pronunciato, come specifica lo stesso, a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2;

ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione;

in ogni caso l’unica censura sarebbe stata inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, a mente della giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass., 20/11/2018 n. 29855 e Cass., 20/02/2019, n. 4964);

infatti, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo e, nel caso, oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati);

è irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo “debitor debitoris” la somma in questione non fosse stata (ovvero non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell’ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione;

al contempo, questa Corte ha da tempo risalente chiarito che:

a) il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 553 c.p.c., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l’imposta di registro, ancorchè nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.);

b) il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964);

ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza; per altro verso l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicchè, ferma la legittimazione dell’Erario a chiedere il pagamento dell’imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c., nel perimetro dell’importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all’originario credito;

pertanto, laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione con addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., sicchè esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato; di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, in sede esecutiva;

il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore;

non deve pronunciarsi sulle spese stante la mancata difesa di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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