Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23922 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21262-2015 proposto da:

CPS SISTEMI ARCHIMEDE SRL, in persona del suo amministratore unico,

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI,

che La rappresenta e difende giusta procura generale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 4179/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del 12/05,12011, depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Simone CICCOTTI difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria insistendo per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO

La C.P.S. Sistemi Archimede srl propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4129/20/2014 depositata in data 23/06/2014 con la quale in controversia concernente l’impugnazione di avviso di recupero di credito d’imposta usufruito in compensazione dei versamenti dovuti per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 5 è stato, in sede di rinvio a seguito di cassazione, con sentenza n 2650/2001, di pregressa decisione della C.T.R., dichiarato estinto il giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, non avendo nessuna delle parti provveduto alla riassunzione del giudizio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.- è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 307 (nel testo vigente anteriormente alla alla Novella del 2009) e 393 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1,comma 22 e art. 63, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto di provvedere d’ufficio alla declaratoria di estinzione, in difetto di relativa eccezione; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 100 e 388 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, potendo nel processo tributario il giudice dichiarare d’ufficio l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, solo nel suo grado di giudizio”, con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 393 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 111 Cost. in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione non del giudizio ma dell’intero processo, senza consolidamento della pretesa creditoria controversa.

2. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono infondate.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45 stabilisce, al comma 3: che l’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti”.

La disposizione ne consente la pronuncia ex officio nel caso in cui non vengano rispettati i termini perentori entro i quali il indizio deve esser proseguito, integrato o riassunto. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 richiama l’applicazione alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie delle disposizioni del titolo 3, capo 1, del libro 2 c.p.c. (artt. da 323 a 338), escluso espressamente l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto dallo stesso D.Lgs. disciplinante il processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 sancisce, in generale l’operatività nel processo tributario delle disposizioni del codice di procedura civile, “per quanto non disposto” dalla legge speciale e compatibile con la stessa; analoga disposizione si rinviene, per il procedimento d’appello, nell’art. 61.

L’art. 310 c.p.c. (Sezione 3, Capo 7, libro 1 codice) nel disciplinare, in generale, nel processo ordinario di cognizione, gli effetti dell’estinzione rende inefficaci, al comma 2, che l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo”.

L’art. 338 c.p.c. (capo 1 titolo 3, Libroi 2) stabilisce poi che l’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti dall’art. 395, nn. 4 e 5 fa passare in giudicato la sentenza impugnata salvo che siano stati mofificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”.

Con riguardo specifico al giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, nel processo ordinario di cognizione l’art. 393 prevede l’estinzione dell’intero processo e, nel processo tributario, l’art. 63 ne riproduce il contenuto, sancendo l’estinzione “dell’intero processo”, in caso di mancata riassunzione nel termine di legge o di avverarsi di una successiva causa di estinzione, ad eccezione della previsione dell’efficacia vincolante della sentenza del giudice di legittimità.

Per costante orientamento di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, l’estinzione del processo tributario, relativamente al giudizio di rinvio, comportando la definiotività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto, rende inammissibile per difetto d’interesse, l’impugnazione proposta dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione (tra le tante, v. Cass. 3040/2008, Cass. 5044/2012; Cass. 21143/2015).

Al riguardo, va, infatti, considerato che, come evidenziato nelle su richiamate statuizioni, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 comma 2, il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali (così da rendere vana l’efficacia del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione).

Si è quindi affermato (Casa. 16689/2013; Cass. 5044/2012, Cass. 3040/2008, tutte rese in fattispecie ei estinzione del giudizio conseguente alla cassazione con rinvio di propria forza in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata, e che l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo, che non è un atto procesasuale bensì l’oggetto dell’impugnazione. (il principio trovazi così affermatosin dalla sentenza n. 119/1980: “Poichè l’opposizione avverso l’ingiunzione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio), non può implicare estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale vive di forza propria per effetto dell’ingiunzione stessa, ed in essa trova tritolo sostitutivo”).

Diversamente (Cass. 13808/2014) l’estinzione per Mani delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell’avviso di accertamento, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato, essendo applicabile, in virtù del vizio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, l’art. 338 c.p.c., compatibile con la disciplina speciale del contenzioso tributario, senza che possa rimanere in cita il provvedimento impositivo impugnato ormai travolto dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.

Ne discende, che, pur essendo certo che la riassunzione della causa in sede di rinvio può essere fatta da una qualunque delle parti, tuttavia, dominando, anche in questa fase, il principio generale dell’interesse (art. 100 c.p.c.) la riassunzione verrà operata da quella delle parti che ha interesse ad ottenere una pronuncia conclusiva, non certo da quella per la quale l’estinzione dell’intero processo possa essere di vantaggio (Cass. n. 1252/1968).

Quanto alla rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, deve rilevarsi che, nel processo tributario, è stata, normalmente espressa la regola specularmente opposta a quella vigente nel processo ordinario anche novella 2009, secondo cui “l’estinzione del processo tributario per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio” (così letteralmente esprimendosi l’art. 45, comma 3, nella sua prima parte, nè risultano eccezioni di sorta alla regola stessa.

Peraltro il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 45 e 63 devono essere letti in maniera coordinata, cosicchè per il giudizio di rinvio, è anche possibile la declaratoria d’ufficio (stante la regola generale derivata dall’art. 45), tuttavia l’estinzione, in forza dell’espressa norma speciale (art. 63), riguarderà non soltanto “quel grado di giudizio”, ma necessariamente, l’estinzione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, quindi, dell’intero processo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai senti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500.00 a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da part6e della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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