Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23922 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23922 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 30704-2007 proposto da:
MASTRELLA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio
dell’avvocato D’ALESSANDRO VINICIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato D’AGOSTINO GIUSEPPE giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1712

ALLIANZ gia’ RAS S.P.A. 05032630963, in persona dei
legali
Dott.ssa

rappresentanti
NICOLETTA

Dott.

GIUSEPPE MAZZEI

BAITELLI,

1

e

elettivamente

Data pubblicazione: 22/10/2013

domiciliata in ROMA, VIA VERONA, 9, presso lo studio
dell’avvocato GRANOZIO ROMANO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4495/2006 della CORTE

9322/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato EUGENIO PACE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2006 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.4495 depositata il 19.10.2006 la Corte di
appello di Roma rigettando l’appello proposto da Antonella
Mastrella nei confronti della R.A.S.-Riunione Adriatica
Sicurtà s.p.a. (ora Allianz s.p.a.) – ha confermato la

dell’appellante di pagamento di indennizzo assicurativo di cui
al contratto stipulato il 10.12.2006, relativamente ad un
intervento chirurgico per ernia discale subito dalla Mastrella
in data 18.01.2007.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Antonella Mastrella, svolgendo due motivi.
Ha resistito la Allianz s.p.a. (già R.A.S.), depositando
controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello ha osservato che la clausola
assicurativa, che posticipava l’operatività della polizza per
le conseguenze di stati patologici non conosciuti
dall’assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico,
anteriormente alla stipula, al 180 ° gg successivo a quello di
effetto dell’assicurazione, non poteva ritenersi vessatoria in
relazione all’art. 1469 bis cod. civ., trattandosi di clausola
delimitativa dell’oggetto del contratto; ha, quindi,
confermato il diniego dell’indennizzo assicurativo, sulla
scorta delle condivise risultanze della c.t.u. disposta in
grado di appello, evidenziando che l’acuto episodio
sintomatico che aveva dato luogo al ricovero e all’intervento
chirurgico, per cui la Mastrella reclamava l’indennizzo

3

sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda

assicurativo, doveva sicuramente ricollegarsi ad una patologia
preesistente, atteso che il processo degenerativo a carico del
rachide lombo sacrale con protrusione discale a livello L5-S1
2 aveva una lunga evoluzione.
2. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia

antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di
cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per
effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006; si applica, in
particolare, l’art. 366 bis cod. proc. civ., stante l’univoca
volontà del legislatore di assicurarne ultra-attività (ex
multis,

cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la

norma resta applicabile in virtù dell’art. 27, comma 2 del
cit. d. Lgs ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo
2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4
luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47,
comma l, lett- d), in forza della disciplina transitoria
dell’art. 58 di quest’ultima.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt.
112 l 115 cod. proc. civ. (art. 360 n.5 cod. proc. civ.). Al
riguardo parte ricorrente propone due quesiti:

A)

«se il

giudice di appello, in violazione degli artt.112 e 115 del
c.p.c.. poteva disattendere del tutto le istanze
dell’appellante

tendenti

alla

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prova

della

esatta

della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e

interpretazione di un documento posto a base della domanda
giudiziale da parte dell’attore e a fondamento della sentenza
di rigetto della stessa da arte del giudice di primo grado»;
B)

«se poteva il Giudice di appello, disporre una c.t.u. non

richiesta da nessuna delle parti, per stabilire la

impossibile peraltro da accertare sei o sette anni dopo
l’evento e, per giunta, incaricando un medico legale non
qualificato scientificamente a contestare un certificato
rilasciato da un Professore di neurochirurgia in cui questi
attesta fatti accertati e verificati personalmente e
professionalmente quale chirurgo nell’eseguire direttamente
l’intervento sulla Mastrella».
2.2. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ..
Invero la censura – pur espressamente denunciando vizio
motivazionale ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.non contiene la «chiara indicazione» (c.d. quesito di fatto),
la quale deve consistere in una parte del motivo che si
presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da
cui risulti non solo «il fatto controverso» in riferimento al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma
«la decisività» del vizio, e

anche – se non soprattutto –

cioè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
(cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n.20603; Cass. ord., 18
luglio 2007, n.16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n.8897). In

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preesistenza di una patologia sulla signora Mastrella,

sostanza il c.d. quesito di fatto deve consistere – come da
questa Corte ripetutamente precisato – in un elemento
espositivo che rappresenti un

quid pluris rispetto alla mera

illustrazione delle critiche alla decisione impugnata,
imponendo un contenuto specifico autonomamente e

delle allegate incongruenze argomentative, in maniera da non
ingenerare incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla
valutazione demandata alla Corte (confr. Cass. 10 ottobre
2007, n. 20603).
Nel motivo di ricorso all’esame è, invece, formulato,

sub

specie di quesito di diritto, un duplice interpello a questo
Giudice di legittimità in ordine alla scelta di disporre una
c.t.u. e alla motivata condivisione dei relativi risultati da
parte della Corte di appello. Peraltro gli stessi quesiti, pur
riguardati come quesiti di diritto, risulterebbero, comunque,
inadeguati, perché formulati sulla base di una premessa quella dell’incontestabilità del certificato emesso dal medico
curante – meramente assertiva e, anzi, priva di fondamento,
trattandosi, nella specie, di un atto di natura squisitamente
valutativa, che non proviene da un pubblico ufficiale, né è
formato nell’esercizio di una funzione specificamente diretta
alla documentazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti
(art. 360 n.3 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 1362 cod.
civ. e seg. e degli artt. 1892, 1893 cod. civ. e 1469 bis cod.
proc. civ.- Al riguardo parte ricorrente formula i seguenti

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immediatamente individuabile, volto a circoscrivere i limiti

quesiti: A)

«se la clausola di cui al 4 0 punto relativo alla

“operatività delle garanzie” a pag. 13 della polizza

“per le

conseguenze di stati patologici non conosciuti
dall’assicurato, ma insorti, secondo giudizio medico,
anteriormente alla stipula della polizza: 180 ° giorno

ritenersi vessatoria»;

B)

debba

«se la R.A.S. Riunione Adriatica di

Sicurtà possa rifiutarsi di pagare le spese mediche previste
dalla polizza senza che abbia fornito la prova della
sussistenza del giudizio medico che, obiettivamente,
stabilisca la preesistenza della patologia alla stipula della
polizza e che, quindi, giustifichi tale comportamento della
R.A.S.»; C)

«se la Corte di appello poteva ignorare del tutto

il fatto che, se la patologia di ernia discale fosse
effettivamente preesistente alla stipula della polizza, la
R.A.S. non poteva invocare la clausola di cui sopra in quanto
la Mastrella era stata assicurata con la R.A.S., con tutta la
sua famiglia dal 22.4.1988 fino all’anno precedente al
10.12.1996».
3.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua
funzione, la norma indicata va interpretata nel senso che
per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno
dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 cod.
proc. civ., per cui la parte chiede che la decisione sia
cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Una

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successivo a quello di effetto dell’assicurazione”,

formulazione del quesito di diritto congrua,in relazione alla
sua funzione, richiede, quindi, che risulti

individuata la

discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che
deve essere indicata, e il diverso principio

di diritto da

porre a fondamento della decisione invocata; di conseguenza,
punto della sentenza investita dal

motivo, la parte, dopo avere riassunto gli aspetti di fatto
rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice abbia
deciso, è tenuta ad esprimere la diversa regola di diritto
sulla cui base il punto controverso andava viceversa risolto,
formulando il quesito in modo tale da circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(confr. Cass. civ. 17 luglio 2008 n. 19769; Cass. civ. 26
marzo 2007, n. 7258). La novella del 2006 ha, infatti, avuto
lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella
preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità,
imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di
sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva,
valutazione della avvenuta violazione della legge processuale
o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica
le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di
diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la
fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo
tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede
l’affermazione.
Nel caso di specie, invece, mancano i requisiti in
questione, posto che:

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con riferimento a ogni

la

prima

proposizione

l’individuazione della

affida

a

regula iuris

questa

Corte

applicabile alla

fattispecie in oggetto, omettendo di confrontarsi con la
soluzione adottata dai Giudici di appello, secondo cui vertendosi in tema di delimitazione dell’oggetto del contratto

vessatoria;
la seconda proposizione muove da una premessa assertiva e,
cioè, che facesse carico alla RAS dimostrare la preesistenza
della malattia al contratto di assicurazione, sicchè neppure
si tratta di un vero e proprio quesito, ma di una mera
petizione di principio; peraltro – contrariamente a quanto
suggerito dal ricorrente – trattandosi di provare un fatto
costitutivo della pretesa dell’indennizzo, l’onere della prova
incombeva sull’assicurata;
la terza proposizione propone una questione di mero fatto,
peraltro inconferente, atteso che non è ravvisabile alcuna
continuità tra il contratto scaduto

“l’anno precedente al

10/12/1996” e quello per cui è causa stipulato, per l’appunto,
il 10.12.1996 di cui trattasi.
4. E’ appena il caso di osservare che l’inadeguata
formulazione dei “quesiti” di fatto e di diritto non è che il
riflesso dell’inammissibilità della censure, atteso che esse
non individuano alcuna incongruenza nell’iter motivazionale,
né infirmano la ratio decidendi,

laddove viene individuato il

punto nodale della controversia
carattere medico legale»,

«in una

valutazione di

trattandosi di accertare, non già

quale fosse l’apprezzamento del medico curante, bensì

9

– la clausola di cui si controverte non aveva natura

l’effettività della preesistenza o meno della malattia
rispetto al contratto di assicurazione.
Nella sostanza le argomentazioni a sostegno del ricorso
svolgono temi che rendono necessari apprezzamenti riservati al
giudice di merito e – lungi dall’evidenziare le denunciate

rivelano surrettiziamente finalizzate a una nuova valutazione
delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa
Corte, onde trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo
grado di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di
fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o
minore di questa o di quella risultanza procedimentale,
quanto, ancora, le opzioni espresse dal Giudice di appello non
condivise e perciò censurate al solo fine di ottenerne la
sostituzione con altre più consone ai propri desiderata.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in E 1.700,00 (di cui E 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge.
Roma 24 settembre 2013

plurime violazione di legge o il vizio motivazionale – si

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