Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23922 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. n. 91/2014 della Corte di appello di Torino,
depositata il 27 febbraio 2014;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 7 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Ileana
Fedele.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a P.A. – assunto come collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53 anche in virtù del principio di parità di trattamento fra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad un unico motivo,
l’intimato non si è costituito;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 7 agosto 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.
Diritto
RITENUTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite (Cass. 21/06/2016, n. 12743), determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese (Cass. 05/05/2011, n. 9857; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971);
nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese;
non trova applicazione in ogni caso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017