Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23921 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11205-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIANO

ZUCCOLI 65, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MURET,

rappresentato e difeso da se medesimo e dagli avvocati VIRGINIA

CERULLO, TEODORO COSTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1441/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.G. conveniva in giudizio E.TR. s.p.a., esponendo di aver venduto a minor prezzo una vettura dopo aver scoperto, in occasione di una prima trattativa volta all’alienazione, l’iscrizione di un fermo amministrativo non comunicato, e il cui sotteso credito solo successivamente alla tardiva notifica dello stesso era stato possibile pagare;

domandava i conseguenti danni;

il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello;

avverso questa decisione ricorre per cassazione G.G. articolando due motivi, corredati da memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’artt. 82 e ss. c.p.c. nonchè dell’art. 111 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che alla precedente convenuta Equitalia Polis s.p.a., già E.TR., s.p.a., era succeduta in forza del D.Lgs. n. 193 del 2016, dal 2017, Agenzia delle Entrate Riscossione, sicchè avrebbe dovuto concludersi per il difetto di conclusioni della giusta parte e conseguente quanto speculare acquiescenza;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e art. 86, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, sin dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 193 del 2001, era necessaria la comunicazione del fermo al destinatario passivo dello stesso;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’ammontare di danni indicato non era stato contestato, sicchè la relativa domanda sarebbe stata erroneamente rigettata per assorbimento;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

risulta infatti violato l’art. 366 c.p.c., n. 3, come desumibile dall’evidente carenza nell’idonea esposizione delle ragioni di rigetto della domanda sia in primo che secondo grado, alle pagine 4 e 6 del ricorso;

in ogni caso le censure, per come esposte, sarebbero state parimenti inammissibili, anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

quanto alla prima censura si deduce un profilo nuovo che non emerge fosse stato dedotto in appello;

peraltro, altrimenti, la medesima censura sarebbe stata infondata dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il processo, nel caso, trattandosi di successione legale, può proseguire senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovo ente fino all’emanazione di una sentenza destinata a produrre effetti diretti nei confronti di quest’ultimo, in modo che anche il mandato difensivo originariamente attribuito dal previo concessionario si mantenga parimenti valido ed efficace anche nei confronti dell’ente subentrato, salva solo l’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia inteso autonomamente costituirsi in giudizio per l’espletamento di ulteriore attività difensiva: “nel caso di mancata costituzione in giudizio del nuovo ente, infatti, la non estensione (anche) al mandato difensivo della regola di successione universale nei rapporti giuridici pregressi già instaurati da Equitalia risulterebbe, in definitiva, contraria alla stessa “ratio” legislativa volta ad assicurare, nell’interesse pubblico sotteso alla materia, la ordinaria stabilità dei rapporti processuali in funzione della massima fluidità dell’azione di riscossione (Cass., 09/11/2018, n. 28741, pag. 6, e succ. conf.: Cass., 24/01/2019, n. 1992, Cass., 14/04/2019, n. 10547);

la seconda censura sarebbe stata contraria alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, così come il fermo stesso, è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere, previsto dal del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto quanto diverso ambito dell’esecuzione forzata (Cass., 21/09/2017, n. 22018, Cass., 05/12/2011, n. 26052);

nè vengono in gioco:

a) la modifica del D.P.R. n., n. 602 del 1973, art. 86, comma 2, apportata dal D.Lgs. n. 69 del 2013, infatti neppure invocata, che ha imposto, questa sì, un previo avviso;

b) la giurisprudenza secondo la quale anche prima di simili disposizioni può ritenersi sussistente un obbligo di previo avviso partecipativo (Cass., Sez. U., 19/04/2014, n. 19667, in materia d’iscrizione ipotecaria, con riferimento all’analoga novella del 2011 del medesimo D.P.R., art. 77), cui è succeduta la precisazione secondo cui in materia tributaria non può invece ritenersi sussistente, in difetto di specifiche ed espresse enunciazioni legislative, un generale obbligo di contraddittorio preventivo, eccetto che per i tributi armonizzati dalla disciplina Eurounitaria (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823): nella fattispecie in scrutinio non è dato sapere se si trattasse di tributo e di quale, e per il resto la stessa nomofilachia del 2014 costituiva un’innovativa giurisprudenza successiva alla condotta pretesamente rilevante sul piano eziologico (cfr., Cass., 22/11/2018, n. 30189, pag. 8);

c) l’obbligo di semplice comunicazione previsto per il destinatario del fermo dalla normativa “ratione temporis” applicabile, e invocata, posto che non si trattava, appunto, di un obbligo preventivo e neppure soggetto a termine;

la terza censura sarebbe stata inammissibile poichè la stessa parte indica che si trattava di un profilo assorbito nella decisione impugnata;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.500,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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