Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23921 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5689-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MARCO MARIA VALERIO RIGI

LUPERTI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA

56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO GAETANO SILVAGNI, ELISA SALERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1478/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/12/14 rgn. 218/11.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine ai contratti intercorsi tra G.B. ed Equitalia Romagna s.p.a. mentre aveva ritenuto generica la causale apposta al contratto di somministrazione di lavoro in esecuzione del quale la G. aveva lavorato presso Equitalia Romagna s.p.a., ne aveva accertato la conversione dal 5 novembre 2007 in contratto a tempo determinato ed aveva condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice ed a pagarle le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora e fino al ripristino del rapporto.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la causale apposta al contratto (esigenze di lavoro aggiuntivo) non consente di verificare, ex ante e neppure ex post, quali concrete esigenze il contratto di somminisrazione era chiamato a soddisfare. Quanto alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del contratto, il giudice di appello ha escluso l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 confermando la statuizione del primo giudice.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Equitalia Centro s.p.a. ed articola due motivi ai quali resiste con controricorso G.B. che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 21 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

4.1. Sostiene la ricorrente che alla genericità della causale apposta al contratto di somministrazione non consegue, come statuito dai giudici di merito, la costituzione del rapporto di lavoro con la società utilizzatrice posto che tale sanzione sarebbe prevista solo per il caso di assenza del contratto di somministrazione.

5. La censura è infondata alla luce del condivisibile orientamento che si è andato consolidando in base al quale in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore (cfr. Cass. 08/01/2019 n. 197 e già Cass. 01/08/2014 n. 17540).

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, n. 5 che la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile ai contratti di somministrazione a tempo determinato.

7. La censura è fondata alla luce dell’ormai costante orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di somministrazione di lavoro, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, (come autenticamente interpretato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione” (cfr. tra le altre Cass. 03/04/2018 n. 8148 e già Cass. 01/08/2014 n. 17540).

7.1. Ne consegue che per tale aspetto il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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