Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23921 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23921 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 30673-2007 proposto da:
AZD OSPEDALIERA 00.RR. SAN GIOVANNI DI DIO & RUGGI
D’ARAGONA SALERNO, in persona del Direttore Generale
e legale rappresentante p.t. Dott. ATTILIO ANTONIO
MONTANO BIANCHI, elettivamente domiciliata ex lege in
ROMA,
2013
1710

presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DE
SANTIS DANILA, FORTUNATO MARCELLO, RAMUNNI WALTER
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

A.G.A.

BIOMEDICA S.R.L.

01128810650,

in persona

dell’amministratrice unica sig.ra PASQUALINA NARBONE,
elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato PAGLIARA MASSIMO in CAVA DE’

in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 751/2006 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 19/10/2006 R.G.N. 485/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

24/09/2013

dal

Consigliere

Dott.

ANNAMARIA AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r.

2

TIRRENI (SA), Via Diego Ferraioli, 10, giusta delega

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 751 depositata in data 19.10.2006 la Corte
di appello di Salerno – rigettando l’appello proposto dalla
Azienda Ospedaliera “00.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
D’Aragona” (di seguito, brevemente, Azienda Ospedaliera) nei

sentenza del Tribunale di Salerno di rigetto
dell’opposizione proposta dall’Azienda Ospedaliera avverso
il decreto ingiuntivo n. 270/1998 di pagamento della somma
di E 74.703.919 a titolo di corrispettivo di prestazioni
afferenti a contratto di manutenzione per apparecchiature
medicali, stipulato in data 18.12.1994 con la USL 53;
contratto che parte ingiungente deduceva essere stato
prorogato, una volta costituita l’Azienda Ospedaliera, a
seguito di delibera del direttore generale della stessa
Azienda in data 16.02.1995.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Azienda Ospedaliera, deducendo, sotto molteplici profili,
violazione di legge e vizio di motivazione.
Ha resistito la s.r.l. A.G.A. BIOMEDICA, depositando
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I Giudici di appello hanno confermato la statuizione di
primo grado, secondo cui le prestazioni per cui è causa,
afferenti al periodo 01.07.1995/30.09.1995, erano state
effettivamente eseguite in costanza di regolare rapporto
contrattuale, prorogato dal 01.01.1995 al 07.12.1995 (data
di

«formale comunicazione del recesso»),

3

segnatamente

confronti della s.r.l. A.G.A. BIOMEDICA – ha confermato la

escludendo che potesse avere «influenza» il precedente della
stessa Corte territoriale n. 928 del 11.07.2002, atteso che
A stesse riguardava una pretesa fondata su una fattura e
pertanto ritenuta non provata, nonchè relativa al periodo
08.12.1995-08.02.1996

«totalmente escluso da qualsivoglia

In particolare, a fondamento della pretesa di pagamento,
la Corte territoriale ha osservato: che la A.G.A. BIOMEDICA
era stata incaricata del servizio di manutenzione
apparecchiature con contratto stipulato in data 18.02.1994
dall’Amministratore straordinario della USL 53 avente durata
annuale dal 01.01.1994 al 31.12.1994; che, una volta
costituita l’Azienda Ospedaliera, il contratto era stato
prorogato dal Direttore Generale della stessa allorchè aveva
deliberato in data 16.02.1995 la rinegoziazione di tutti i
contratti stipulati dalla disciolta USL 53, nel contempo
prevedendo la protrazione dei servizi sino alla costituzione
di nuovi obblighi contrattuali; che il nuovo contratto di
manutenzione con assegnazione del servizio ad altra società
risultava essere stato stipulato in data 31.10.1995 con
decorrenza dal 01.07.1995 e durata annuale; che la s.r.l.
A.G.A. BIOMEDICA con nota in data 07.08.1995 aveva
contestato all’Azienda Ospedaliera di aver autorizzato altra
ditta a intervenire sulle apparecchiature oggetto del
contratto di manutenzione, declinando la propria
responsabilità; che la pretesa fatta valere in monitorio
riguardava il periodo 01.07.1995/30.09.1995, nel quale indipendentemente dalla posizione assunta dall’Azienda

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possibilità di rivendicazione».

Ospedaliera nei confronti della ditta subentrante, ma non
ancora ritualmente incaricata del servizio – era data prova
della effettività delle prestazioni

«(già oggetto del

contratto originariamente stipulato tra le parti, solo
successivamente revocato) in regime di affidamento

1.1. Con unico articolato motivo di ricorso si denuncia in
relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
violazione o falsa applicazione dei norme di legge (artt.
1325, 1326, 1327 e 1362 e seg. cod. civ.; comb. disp. degli
artt. 1326 cod. civ. e 17 R.D. 18.11.1923 n. 2240, cd legge
sulla contabilità di Stato; R.D. 827/1924; comb. disp. di
cui agli artt. 1350 cod. civ. e 17 R.D. 18.11.1923 n.2240;
R.D. 827/1024), nonché difetto dei presupposti e
motivazione, manifesta ingiustizia, omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia,

error in decidendo, error in iudicando, errore

di fatto e di giudizio, omessa pronuncia, contrasto con i
precedenti, violazione dei principi sanciti dalla stessa
Corte di appello di Salerno con sentenza n. 928/2002 e dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 12158/2007 in
fattispecie uguale tra le stesse parti.
Il ricorso contiene l’esposizione di un duplice gruppo di
quesiti con i quali si chiede a questa Corte:
1.1.1. «A- se in applicazione del combinato disposto degli
artt 1326 c.c., 17 R.D. 18.11.1923 n. 2240, cd Legge sulla
contabilità di Stato e R.D. 827/1924 i contratti con gli
Enti pubblici, ivi inclusi rinnovi o proroghe, ancorchè

5

temporaneo da parte del Direttore Generale».

consacrati in un unico documento necessitano di forma
scritta

ad substatiam;

se ai sensi dell’art. 1325 c.c.

requisiti di validità del contratto posto in essere da un
Ente pubblico, anche jure privatorum,

debbano attenere alla

manifestazione di volontà ed alla forma prescritta dalla

dei due requisiti ancorchè il privato abbia dato esecuzione
alla prestazione, si configurerebbe un’ipotesi di
comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano
giuridico; C- se ai sensi dell’art. 1326 c.c. la
deliberazione a contrarre, quale atto interno dell’Ente e la
successiva manifestazione di volontà negoziale, ad opera
dell’organo rappresentativo dell’Ente medesimo rivolta
all’altro contraente, sono elementi
perfezionato il contratto

sufficienti per ritenere

di proroga tra l’Ente medesimo

rivolta all’altro contraente, sono elementi sufficienti per
ritenere perfezionato 11 contratto di proroga tra l’Ente ed
una società commerciale o, in quanto fattispecie a
formazione progressiva, per il perfezionarsi del contratto è
necessario che pervenga all’Ente proponente anche
l’accettazione scritta dell’altro contraente; D- se, ai
sensi dell’art. 1350 c.c. nei contratti in cui è parte un
Ente pubblico, l’esigenza dell’elemento formale investe le
dichiarazioni di entrambe le parti, sicchè l’accettazione
non può essere desunta da comportamenti concludenti, tanto
più che una rinnovazione e/o tacita per facta concludentia
perverrebbe all’effetto di eludere il requisito della forma
scritta».

6

legge sotto pena di nullità e, pertanto, ove difettasse uno

1.1.2.

«a) se i contratti con la P.A. possano o meno

perfezionarsi per facta concludentia atteso che i requisiti
dei contratti

de quibus

attengono essenzialmente alla

manifestazione di volontà ed alla forma che a pena di
nullità deve essere scritta; se occorre sempre la

essendo la manifestazione dell’intenzione di contrarre
dell’Ente pubblico atto interno dell’atto stesso (Cass.
7833/86; 1894/87: 8018/87); b) se i requisiti di validità
dei contratti posti in essere dalla P.A. anche
privatorum

iure

attengono essenzialmente alla manifestazione

della volontà e alla forma che deve essere, a pena di
nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli
cui l’azione amministrativa è sempre soggetta ed assicurare
l’imparzialità ed 11 buon andamento della P.A.; c) se per la
validità della proroga, anche in ipotesi di scambio di
corrispondenza commerciale, non è sufficiente per la società
dar corso al contratto e ritenere deducibile la formale
accettazione della proposta dalla trasmissione delle
fatture, atteso che tale attività non può prescindere dal
consenso, espresso in forma scritta, delle parti in ordine
al tempi e modalità di attuazione dell’accorso stesso».
2. Il ricorso – sebbene formulato, in maniera articolata,
con riferimento sia al n. 3 che al n.5 dell’art. 360 cod.
proc. civ. – si incentra su una questione di diritto; e,
cioè, se le prestazioni per cui è causa, riferite a periodo
successivo al l luglio 1995 (e comunque contestate nella
loro effettività) possano o meno ritenersi erogate in

7

manifestazione di volontà da parte di entrambi i contraenti,

costanza di valido rapporto contrattuale, atteso che il
contratto annuale

inter partes

era scaduto in data

31.12.1994, senza che fosse prevista una clausola di rinnovo
e/o proroga automatica e senza che ricorressero i requisiti
formali previsti, in relazione ai contratti stipulati dalla

proroga. A tal riguardo – e a margine della prioritaria
contestazione – la ricorrente Azienda Ospedaliera si duole
che la decisione impugnata contrasti con il precedente della
medesima Corte salernitana tra le stesse parti, costituito
dalla sentenza n.928 del 04.11.2002, che, nel rigettare
analoga pretesa di pagamento, prospettata sul presupposto
del medesimo rapporto contrattuale, aveva testualmente
affermato che era

«agli atti la prova che il contratto

scaduto in data 31/12/1994 non è mai stato formalmente
rinnovato a favore della società …»
risultava che

e che, inoltre,

«nessuna proroga implicita era

contrattualmente prevista …»

(cfr. pag. 20 in ricorso dove

vengono riportati ampi stralci della sentenza indicata).
Ciò posto e considerato che parte ricorrente allega che la
citata sentenza n. 928 del 2002 è stata confermata da questa
S.C. con sentenza n. 12158 del 2007 profilando un conflitto
di giudicati, il problema da porsi in via pregiudiziale – a
prescindere dai termini più o meno perspicui in cui esso è
prospettato dalla parte – è quello della sussistenza o meno
del giudicato esterno. La relativa verifica va, del resto,
effettuata anche di ufficio da questo Giudice di
legittimità, pur quando il giudicato si sia formato

8

P.A., per il ritenuto «affidamento temporaneo» in regime di

successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata
(come nella specie), eventualmente avvalendosi, nel caso di
giudicato conseguente a sentenza della Corte di cassazione,
dell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali) che
costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante,

Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza
con il divieto del ne bis in idem,

e di conoscere i propri

precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale
derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui
all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario. (cfr. Cass. 30
dicembre 2011, n. 30780; conf. Cass. 23 dicembre 2010, n.
26041 e altre).
2.1. Come si è già accennato riportando la sintesi della
decisione impugnata

(sub

n.1), la Corte salernitana ha

escluso l'”influenza” nel presente giudizio di accertamenti
e/o principi affermati nel proprio precedente, sul
presupposto della rilevanza di diversi criteri fattuali
nell’uno e nell’altro giudizio, evidenziando a tali effetti
vuoi l’inidoneità probatoria della fattura prodotta
nell’altro giudizio, vuoi, anche, l’essere detta fattura
riferita a periodo

«totalmente escluso da qualsivoglia

possibilità di rivendicazione».

In sostanza – per quanto è

dato comprendere dalla stringatissima motivazione
l’elemento significativo che distinguerebbe le due
controversie tra le medesime parti sarebbe rappresentato dal
fatto che in un caso (quello della sentenza n. 928/2002), a
differenza che nel presente, si trattava di pretesa di

9

in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla

pagamento
07.12.1995,

fondata
in cui

su

fattura
«l’A.G.A.

successiva
aveva

alla

data

ricevuto formale

comunicazione di recesso da parte dell’A.0.».
Senonchè la questione, nei termini svolti dalla Corte
territoriale, è mal posta. Invero -pacifico e, comunque,

venivano in rilevo fatture emesse per periodi successivi
alla data 31.12.1994 di scadenza del contratto annuale di
manutenzione di apparecchiature medicali (oltre che alla
data del 01.07.1995 di affidamento dell’incarico di
manutenzione ad altra ditta) – il problema da porsi, con
riferimento al giudizio definito in appello con la cit.
sentenza n.928/2002, è non già se la fattura ivi dedotta
fosse successiva al 07.12.1995, bensì se la circostanza, che
a tale data risaliva la «formale comunicazione del recesso»,
abbia costituito o meno la ragione fondante della
statuizione di rigetto della pretesa di pagamento. Per altro
verso, con riguardo al presente giudizio, il rilievo che le
fatture poste a fondamento della pretesa monitoria si
riferissero a prestazioni antecedenti a tale data si rivela
inconsistente, a fronte della prioritaria contestazione
(che, in definitiva la stessa decisione neppure affronta) in
ordine al difetto di una valida proroga del rapporto. E’,
infatti, evidente che in tanto può parlarsi di “formale
recesso”, in quanto il rapporto contrattuale sia stato
formalmente

(ergo, validamente) prorogato dalla P.A., atteso

che neppure è controverso che non fosse contrattualmente
previsto il tacito rinnovo o proroga del rapporto stesso.

10

desumibile in atti, che nell’uno e nell’altro giudizio

In disparte la considerazione che la questione del
riscontro probatorio dell’effettività delle prestazioni
risulta indifferente rispetto alla problematica ora esposta,
dal momento che, in difetto del rinnovo o proroga del
rapporto contrattuale, l’esecuzione delle stesse prestazioni

già la pretesa contrattuale svolta in questa sede.
2.2. Entrando in medias res è il caso a questo punto di
rammentare che la capacità espansiva del giudicato posa sui
seguenti elementi: a) che due giudizi tra le stesse parti
abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico; b) che
uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato; c) che sussista un punto fondamentale comune ad
entrambe le cause, formante la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo
della sentenza definitiva, sicché ne risulti precluso il
riesame nell’altra causa. In difetto dell’unitarietà del
rapporto giuridico, non è possibile l’estensione del
giudicato ancorché la seconda lite richieda accertamenti di
fatto già avvenuti nella prima, poiché l’efficacia oggettiva
del giudicato non può investire singole questioni di fatto o
diritto (Cass.03 agosto 2012, n. 14058).
Nel caso all’esame la sussistenza dei requisiti

sub a) e

b) emerge già dell’esposizione che precede. Val la pena,
comunque, di puntualizzare che:
il doveroso controllo del precedente di questa Corte non
lascia adito a dubbi, pur in presenza di un errore materiale
nell’epigrafe, sul fatto che la sentenza n. 12158 del 2007

11

legittimerebbe eventualmente l’azione di arricchimento e non

si riferisca al ricorso (a parti invertite rispetto a quello
all’esame) avverso la cit. sentenza della Corte di appello
di Salerno n.928 in data 11 luglio-4 novembre 2002; orbene
quest’ultima sentenza – accogliendo l’appello dell’Azienda
Ospedaliera – ha accolto l’opposizione proposta dalla stessa

dal Pretore di Cava dei Tirreni in favore della A.G.A.
BIOMEDICA in forza della medesima convenzione di
manutenzione stipulata fra le parti di cui si controverte in
questa sede;
il “nucleo comune” tra le due cause tra le stesse parti
emerge già dalla parte espositiva della sentenza n. 12158
cit., laddove vengono riassunti i punti salienti della
decisione impugnata con il ricorso per cassazione; in
particolare si evidenzia che la Corte territoriale (con la
sentenza n. 928/2002) aveva ritenuto che

«la convenzione di

manutenzione stipulata fra le parti era scaduta il 30
dicembre 1994 e non era mai stata formalmente rinnovata in
mancanza di una proroga implicita»

e si sottolineano,

proprio con riferimento agli stessi atti posti a fondamento
del presente giudizio – e, cioè: la nota del 16 febbraio
1995 con cui

«l’Azienda Ospedaliera subentrata alla

disciolta U.S.L. 23 aveva invitato la società a prestare la
propria opera alle stesse condizioni per il tempo occorrente
la lettera di riscontro del 7

al rinnovo della convenzione»;

marzo successivo con la quale «la società aveva comunicato
le proprie proposte»; ku.2.~

l’affidamento del medesimo

incarico di manutenzione ad altra ditta con decorrenza dal 1

12

Azienda avverso il decreto ingiuntivo di pagamento emesso

luglio stesso anno

le conclusioni cui era pervenuta la

Corte salernitana in ordine al difetto di prova
dell’esecuzione di interventi a partire dal luglio 1995,
nonché all’esclusione di

«ogni valore contrattuale»

dell’«incarico temporaneo conferito per il periodo gennaio-

massimo»

di tal chè la società avrebbe potuto

«al

esercitare l’azione di indebito arricchimento,

previa dimostrazione dei relativi presupposti;
la sentenza n.928 del 2002 della Corte di appello di
Salerno è passata in giudicato successivamente al deposito
(in data 19.10.2006) di quella qui impugnata; la richiamata
decisione di questa Corte n.12158 è stata, infatti,
depositata il 24 maggio 2007 ed è di rigetto del ricorso
dell’A.G.A. BIOMEDICA.
2.2. Quanto all’altro requisito sopra riportato sub c), si
osserva che il precedente della Corte di appello di Salerno
si fondava su due

rationes decidendi,

autonome l’una

dall’altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, e
cioè non solo il difetto di riscontro probatorio della
prestazione, ma anche (e soprattutto) il rilevo che
dell’inesistenza di un valido rapporto contrattuale
partes

inter

per effetto dell’intervenuta scadenza contrattuale

del 31.12.1994 e in difetto di rinnovo o proroga dello
stesso rapporto. Orbene, nell’esaminare lo spettro di
critiche svolte dall’A.G.A. BIOMEDICA con specifico
riferimento a quest’ultimo ordine di ragioni (logicamente
prioritario), la sentenza n. 12158 cit. di questa Corte ha
osservato che:

13

luglio 1995»,

non era contestata «l’affermazione relativa alla mancanza
di una clausola di tacita proroga della convenzione e che
non è stata fornita la prova di una accettazione della
proposta di una temporanea prosecuzione dell’assistenza alle
stesse condizioni dopo la scadenza della convenzione in

dovuto rivestire una forma espressa non essendo ipotizzabile
nella specie una accettazione tacita ai sensi dell’art. 1327
c.c., sia perché i contratti con la Pubblica Amministrazione
richiedono a pena di nullità il rispetto della forma
scritta, sia per la impossibilità di ipotizzare un inizio di
esecuzione per un contratto che, secondo _L’interpretazione
della ricorrente, prevedeva solo la disponibilità della
società in attesa di eventuali richieste di intervento
(cosiddetta manutenzione su chiamata)»

(cfr. rigetto I

motivo);
che, in assenza della specifica deduzione di violazione di
canoni ermeneutici, non era censurabile l’interpretazione
della vicenda negoziale svolta dalla Corte territoriale – e,
segnatamente, l’aver ravvisato
società»

«nella risposta della

(e cioè la lettera del 7 marzo 1995 di cui si è

detto innanzi, di riscontro della nota dell’Azienda
Ospedaliera in data 16 febbraio 1995)

«solo una proposta

contrattuale ai fini della rinnovazione della convenzione e
non pure un’accettazione della proroga di fatto offerta
dall’Azienda Ospedaliera»

come asserito da A.G.A. BIOMEDICA

con la precisazione che, in ogni caso,

«l’eventuale

accettazione scritta non sarebbe sufficiente a fondare

14

attesa della sua rinnovazione, accettazione che avrebbe

l’azione contrattuale promossa dalla società ricorrente non
essendo ipotizzabile la conclusione di un contratto con la
Pubblica Amministrazione in assenza di contestualità delle
manifestazioni di volontà provenienti, rispettivamente, dai
legali rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera e della soc.

2.3. Orbene appare chiaro dall’esame della richiamata
decisione di legittimità che nella soluzione della
precedente controversia tra le medesime parti non ha
“giocato” alcun ruolo la circostanza della
comunicazione del recesso»,

«formale

che, per quanto sopra

evidenziato, risulta circostanza “neutra” anche ai fini
della presente decisione. Piuttosto il punto centrale della
controversia era rappresentato (allora come ora) dal valore
da dare allo scambio della nota dell’Azienda Ospedaliera del
16.02.1995 e della lettera dell’A.G.A. BIOMEDICA del
07.03.1995, trattandosi di accertare se tali atti
costituissero valida manifestazione di volontà di “proroga”
del rapporto. E su tale punto che è comune alla
controversia in oggetto, costituendo l’accertamento di un
valido rapporto contrattuale inter partes la premessa logica
indispensabile anche della presente decisione – è stata data
una risposta negativa, in applicazione del principio secondo
cui i contratti degli enti pubblici, ivi inclusi i rinnovi e
le proroghe, necessitano di forma scritta

ad substantiam,

nonchè sulla base di un’interpretazione della vicenda
negoziale, che (per essere la medesima di cui si controverte
in questa sede) non può essere rimessa in discussione nel

15

AGA BIOMEDICA» (rigetto II motivo).

presente giudizio tra le stesse parti.
Valga considerare che, in tema di giudicato, qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo
rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto

di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta
nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa
giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto
accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio
abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo
scopo ed il petitum del primo

(ex plurimis:

Cass. 05 marzo

2013, n. 5478; Cass. 3 marzo 2004, n. 4352 Cass. 18 luglio
2002, n. 10420; Cass. 16 maggio 2002, n. 7140).
Ne consegue che, non essendo più discutibile per effetto
del precedente giudicato l’inesistenza (con specifico
riguardo al periodo che qui rileva) di un valido rapporto
contrattuale

inter partes,

deve escludersi che la A.G.A.

BIOMEDICA possa esercitare l’azione contrattuale
relativamente alle prestazioni in oggetto. Ciò comporta la
cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con le
conseguenti statuizioni di merito e, cioè, la revoca del
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda
proposta con il ricorso per ingiunzione.
Si ravvisano i giusti motivi di integrale compensazione
delle spese dell’intero giudizio, a norma dell’art. 92 cod.

16

in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione

proc. civ., nella formulazione
temporis

alla fattispecie all’esame

applicabile

ratione

anteriore alla

modifica apportata dall’art. 2, comma 1, L. 28 dicembre 2005
n. 263, avuto riguardo all’intervenuta formazione del
giudicato esterno in data successiva alla sentenza impugnata

natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi in motivazione;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la
domanda proposta con il ricorso per ingiunzione; compensa
integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

e considerata, altresì, la peculiarità della vicenda e la

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