Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23921 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. I, 03/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 03/09/2021), n.23921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24544/2020 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi,

N. 51, presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Urbinati Paola;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – O.G. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 23 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per errore in procedendo, violazione dell’art. 112 e 99 c.p.c., vizio di ultra petizione per pronuncia sulla credibilità del richiedente, questione mai sollevata in appello.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo stato adeguatamente valutato il percorso di integrazione in relazione alla domanda di protezione umanitaria.

Il terzo mezzo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 e precisamente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione del paese di origine in relazione al rispetto dei diritti primari ed al percorso di integrazione.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo, con cui si assume che la Corte d’appello avrebbe ritenuto non credibile il richiedente, nonostante la credibilità fosse stata invece confermata dal Tribunale, ed in mancanza di impugnazione sul punto: ma la Corte d’appello ha desunto dalla non credibilità del richiedente il diniego della protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), che neppure risulta fosse stata richiesta, visto che nel ricorso si riferisce a pagina 4, che O.G. “aveva diritto alla protezione sussidiaria in ragione della violenza indiscriminata in Nigeria ed in particolare nella zona del Delta State”. Ed al riguardo la sentenza impugnata è sostenuta da autonoma ratio decidendi non impugnata, giacché la Corte d’appello ha escluso la sussistenza in detta zona di una situazione di conflitto armato indiscriminato.

Si tratta in definitiva di motivo che non coglie la ratio decidendi.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Esso non ha nulla a che vedere con l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, ma mira a ribaltare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello” la quale ha escluso la sussistenza, ed ancor prima la allegazione, di una specifica situazione di effettiva, stabile e significativa integrazione raggiunta in Italia, “certamente non rappresentata dalla semplice frequenza ad un corso di lingua italiana”. Ne’, evidentemente, la Corte d’appello avrebbe potuto tener conto di documentazione (attestante un lavoro come lavapiatti in due ristoranti per qualche mese) che si assume versata con la comparsa conclusionale, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, a contraddittorio ormai chiuso, trattandosi peraltro di documentazione formatasi, secondo la stessa prospettazione, prima di detta udienza.

4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.

In assenza di un radicamento in Italia, non ha senso la doglianza del ricorrente secondo cui il giudice di merito non avrebbe rapportato la situazione creatasi in Italia a quella di provenienza.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA