Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23920 del 29/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19159-2019 proposto da:
SOCIETA’ RISORSE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIEGI 58, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA STRATA, rappresentata e difesa
dall’avvocato VERONICA BARZANTI;
– ricorrente –
contro
B.D., non in proprio ma quale legale rappresentante e
socia accomandataria della GI-CLA SAS di B.D. & C.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA DI ROCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2303/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
La società Risorse s.p.a. con due motivi di ricorso impugnala sentenza n. 2303 della CTR Toscana con cui era stato accolto l’appello della società GI.C.I.A. di B.D. avverso la pronuncia della CTP di Prato con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso a seguito del mancato pagamento Ici per l’anno 2009.
Si è costituita la GI.C.I.A. di B.D. eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale e per violazione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Preliminare all’esame del motivo di ricorso è il controllo sulla sua ammissibilità, in relazione alla procura speciale, necessaria per ricorrere in cassazione.
Nella fattispecie la Società Risorse s.p.a., ha nominato l’avv. Veronica Barzanti con atto notarile del (OMISSIS) conferendogli una procura generale, senza però specifico richiamo al presente giudizio di cassazione. Risulta pertanto evidente che tale procura ha un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura stessa in relazione al ricorso per cassazione (cfr. Sez. Un. 23535 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; n. 18727 del 2017).
Il ricorso difetta anzitutto di procura speciale, riferendosi, quella allegata al ricorso, genericamente alla difesa in giudizio innanzi a molteplici autorità giudiziarie, senza nessun riferimento al provvedimento impugnato.
Questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile, per difetto di procura speciale, il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 7718/2020; Sez. L -, n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 – 01; Sez. 6 – 3, n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155 – 01; Sez. 1, n. 6070 del 21/03/2005, Rv. 580207 – 01).
Ciò per il particolare rigore che connota il ricorso per cassazione, rigore che impone che la procura debba necessariamente essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3: Sez. U, 12 giugno 2006, n. 13537 e successive conformi.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020