Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2392 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. III, 03/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14114/2017 proposto da:

B.M.C., elettivamente domiciliato in Roma al viale delle

Milizie, n. 38, presso lo studio dell’AVVOCATO PIERFILIPPO COLETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ROBERTO

CATALDI;

– ricorrente –

contro

S.E.G., elettivamente domiciliato in Roma alla

piazza di Pietra, n. 26, presso lo studio dell’AVVOCATO DANIELA

JOUVENAL, che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI

ROBERTA DI MAGGIO, PAOLO PAUTRIE’;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 02839/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Pierfilippo Coletti, anche in sostituzione

dell’Avvocato Roberto Cataldi per la ricorrente e l’Avvocato Daniela

Jouvenal per il controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M.C. impugna per cassazione, a seguito di ordinanza di inammissibilità dell’appello della Corte territoriale di Torino, la sentenza del Tribunale della stessa sede di accoglimento parziale delle domande proposte nei suoi confronti da S.E.G. e di condanna alla corresponsione, in favore dello stesso, della complessiva somma di oltre Euro quattrocentosessantamila, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutate ed interessi dalla sentenza.

S.E.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie nel termine di legge. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che nel ricorso per cassazione risultano riportati i motivi di appello ed il tenore della decisione d’inammissibilità adottata dalla Corte territoriale di Torino, conformemente ai precedenti specifici di questa Corte (segnatamente: Cass. n. 10722 del 15/05/2014 Rv. 630702-01 e n. 8942 del 17/04/2014 Rv. 630332-01), cosicchè deve escludersi che si sia formato giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice dell’impugnazione di merito.

La domanda di S.E.G. era stata originariamente proposta come derivante dall’associazione in partecipazione che era intercorsa tra lo stesso e l’odierna ricorrente B.M.C..

Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda ai sensi dell’art. 2549 c.c. e, escludendo che fossero applicabili le norme in tema di mandato e di obbligazioni naturali, qualificandola come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’ha accolta nei limiti sopra riportati e con riferimento a due delle operazioni di acquisto e ristrutturazione e rivendita di immobili poste in essere dalla B. e dallo S. nel corso di oltre venti anni di convivenza.

I tre motivi del ricorso principale sono formulati il primo ai sensi dell’artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2549 e 2042 c.c. e per la non ritenuta sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento; il secondo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2034 e 2041 c.c., ed il terzo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ad art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per nullità della sentenza per omessa motivazione.

In ordine al primo motivo del ricorso principale, che contesta violazione o falsa applicazione di norme di legge, e segnatamente degli artt. 2549 c.c. e segg. e art. 2042 c.c., per non avere il Tribunale escluso l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento, in considerazione della sussistenza di un titolo contrattuale, affermato dallo stesso attore in primo grado, si rileva quanto segue.

La sentenza impugnata ha affermato, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2350 del 31/01/2017 Rv. 642718-01: “La proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” e Cass. n. 17317 del 11/10/2012 Rv. 623829-01: “L’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un’azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito”) alla quale si intende in questa sede dare seguito, che sussiste il requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., non risultando configurabile, nel complesso rapporto economico intercorso tra la B. e lo S., un’associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 c.c. e segg..

Il primo motivo di ricorso non incide adeguatamente detta motivazione, che, come tratteggiato, ha escluso, sulla base di adeguata ricostruzione in fatto delle articolate vicende patrimoniali intercorse nell’arco di un ventennio tra la B. e lo S., che fosse sussistente tra i due predetti conviventi un accordo qualificabile in termini di associazione in partecipazione e non si è, pertanto, limitata a ritenere che l’associazione in partecipazione non fosse provata.

Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2034 e 2041 c.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto di ricondurre le dazioni e comunque i versamenti di denaro effettuati dallo S. al paradigma normativo dell’obbligazione naturale, di cui all’art. 2041, ritenendo, viceversa che esse fosse assoggettabili all’azione di indebito arricchimento in danno della B..

Il motivo non coglie nel segno. La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore alle centinaia di milioni delle vecchie lire (nel vigore del precedente corso legale) e comunque superiore a centinaia di migliaia di Euro (anche per importi di Euro cinquecentomila) non potevano essere ricondotte all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto esorbitanti “dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza” di cui all’art. 2034 c.c.. La conclusione della sentenza impugnata è, peraltro, coerente con l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. n. 3713 del 13/03/2003 Rv. 561116-01): “Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”. Sul punto, ed in via conclusiva, sul secondo mezzo, si ribadisce che (Cass. n. 11330 del 15/05/2009 Rv. 608287-01): “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”).

Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per mancata statuizione su alcuni capi della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione ad art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per nullità della sentenza per omessa motivazione), non avendo la sentenza del Tribunale esaminato le vicende patrimoniali riguardanti tutti gli immobili acquistati ed alienati nell’arco di un ventennio.

Il mezzo è inammissibile: i beni immobili e le operazioni immobiliari dedotte in causa con la domanda originaria da parte dello S. erano soltanto alcuni (precisamente: quello di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) di quelli costituenti oggetto dei complessi rapporti affettivi e patrimoniali intercorsi, come si è detto, nell’arco di oltre un ventennio, tra la B. e lo S..

La B. non ha mai, e comunque qualora lo abbia fatto non ha specificato in ricorso come dove e quando processualmente ciò sia avvenuto, ossia in quali atti difensivi in primo o secondo grado, abbia dedotto in causa altre operazioni di acquisto e vendita di altri beni immobili, con la conseguenza che la sentenza in esame si è correttamente limitata alla disamina di alcune soltanto delle operazioni concluse e segnatamente di quelle originariamente comprese nella domanda dello S..

Il ricorso principale è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato dello S. è basato su tre motivi relativi all’art. 2549 c.c., al rendiconto ed alla domanda di restituzione.

Il ricorso incidentale è stato espressamente qualificato come condizionato, all’accoglimento del ricorso principale. Ne consegue che il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale.

Alla soccombenza della ricorrente principale consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale;

condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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