Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2392 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via

Buccari 11, presso l’avv. Andrea Guidi, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro n. 316/2007

Registro Equa Riparazione del 23 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito, per il ricorrente, l’avv. Andrea Guidi;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

LA CORTE,

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.G.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il Decreto in data 23 novembre 2007, con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento in suo favore della somma di Euro 44.000,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato il 20 luglio 1985 davanti alla Corte dei Conti dal fratello C.F. C. (successivamente deceduto il (OMISSIS)) e poi riassunto dal ricorrente medesimo il 30 settembre 2005 e definito con sentenza del 16 gennaio-8 febbraio 2006;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

Diritto

OSSERVA

2. la Corte di appello di Catanzaro – pur riconoscendo che il giudizio, durato circa ventuno anni, poteva essere definito in tre anni ed ha avuto quindi una durata irragionevole di circa diciotto anni – ha respinto la domanda in quanto proposta dal ricorrente soltanto in proprio e non anche quale erede del fratello che aveva introdotto il giudizio ed era poi deceduto, rilevando altresì che, in relazione al periodo in cui il ricorrente è stato parte del giudizio, non poteva configurarsi nei suoi confronti alcun ritardo, essendo stata la causa definita in circa quattro mesi dalla data della riassunzione;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato con due motivi, denunciando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6 e 14 della CEDU e dell’art. 110 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si duole che la Corte abbia erroneamente ritenuto che il ricorso per equa riparazione sia stato da lui proposto soltanto in proprio e non anche quale erede del fratello;

4. il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha interpretato la domanda nel senso che il ricorrente ha introdotto il giudizio solo in proprio quale parte del giudizio stesso, e non anche quale erede del fratello, che aveva proposto la originaria domanda e che era deceduto nel corso del giudizio; poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 2006/15603);

4.1. nel caso di specie, il decreto impugnato appare sorretto da idonea motivazione e comunque il ricorrente non ha dedotto specifici vizi di motivazione in ordine a tale punto della decisione, limitandosi a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione della domanda, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo trascritto nel ricorso medesimo le parti dell’originaria domanda introduttiva idonee a far comprendere il contenuto effettivo della domanda stessa;

inoltre il ricorrente non ha concluso l’illustrazione del motivo di censura attinente al vizio di contraddittoria motivazione con la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume essere contraddittoria, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass, S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 4. e 4.1., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) rilevato che il controricorso- è inammissibile, in quanto tardivamente notificato in data 11 luglio 2008, a fronte del ricorso per cassazione notificato il 5 marzo 2008;

osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella discussione orale;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, attesa l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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