Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23919 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19089-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

intimata –

avverso la sentenza n. 1855/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

C.S. impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio nr 1855 del 2019 contestando con un unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle e dei parametri ad esso allegate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR avrebbe operato una liquidazione complessiva dei compensi non già per fasi in violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 ed al di sotto dei parametri medi che minimi previsti dalla normativa vigente (D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) tenuto conto del valore della controversia pari ad Euro 8.562,12.

Il motivo è fondato.

Occorre rammentare che questa Corte ha chiarito che il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto, per l’ammissibilità della censura è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. 2020 nr 4990; n. 270 del 11/1/2016; Cass. n. 10409 del 20/5/2016; Cass. n. 22983 del 29/10/2014; Cass. n. 3651 del 16/2/2007).

Nel caso di specie la censura formulata non risulta generica ed è pertanto ammissibile, considerato che il ricorrente, pur in assenza di una specificazione da parte del giudice di merito delle singoli voci della tariffa in concreto liquidate, ha indicato il valore della causa e lo scaglione di riferimento e, al fine di dimostrare la violazione dei limiti tariffari previsti dalla norma in vigore ha elaborato un prospetto riassuntivo con riguardo ai compensi spettanti in relazione a ciascuna fase applicando i parametri medi.

Tanto premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con la conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass., sez. 5, n. 6338 del 10/03/2008; Cass. n. 24890 del 25/11/2011; Cass., sez. 6-5, ord. n. 19623 del 30/9/2016).

La Commissione regionale non risulta essersi conformata a tale orientamento, poichè ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali, omettendo di specificare il valore della controversia, i criteri normativi in concreto applicati, in violazione dell’obbligo di motivazione, e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere cassata.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui va demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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