Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23918 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14707/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168,

presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNIA TUCCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6487/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 10/11/2014, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6487/30/2014, depositata in data 10/19/9014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un provvedi di diniego, opposto, dall’Amministrazione finanziaria, alla definizione agevolata di carichi tributari relativi all’anno 1996 (per mancato versamento del saldo dovuto) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che alcuna sanzione di decadenza, in caso di ritardo dei pagamenti relativi alla c.d. rottamazione dei ruoli, era prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, cosicchè il “pagamento della prima rata, pari all’ottanta per cento dell’importo condonabile, perfeziona il condono, senza che possa determinarsi la decadenza della definizione agevolata in caso di omesso o ritardo pagamento della seconda ed ultima rata”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 12, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che non determinasse decadenza dalla definizione agevolata il mancato versamento del saldo dovuto a titolo di condono, malgrado contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di condono di tipo clemenziale e non premiale.

2. L’unica censura del ricorso principale e fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 20746/2010: Cass. 104/2014; Cass. 15124/2015) che “in tema di condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, grarando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da venarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, e, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.

La C.T.R. non si è attenuta, nella decisione impugnata, a tali principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente. In considerazione del complessivo andamento del giudizio di merito, le spese processuali delle fasi di merito vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna il controricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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