Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23918 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23918 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 30297-2007 proposto da:
BERNARDINI SARA, BERNARDINI DEBORAH,

elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che le
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

2013
1663

ALLIANZ S.P.A.

in virtù del trasferimento del

complesso aziendale organizzato per l’esercizio
dell’attività

assicurativa

delle

società

LLOYD

ADRIATICO S.P.A. e ALLIANZ SUBALPINA S.P.A. alla

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. in persona dei
legali rappresentanti LEONARDO TACCONI e ALESSANDRO
MCIHELINI, elettivamente domiciliata in ROMA (OSTIA),
VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio
dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentata e

delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

DI MARCO GIULIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5230/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 15/03/2007, R.G.N. 5827/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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difesa dall’avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA giusta

Svolgimento del processo

Deborah Bernardini e Sara Bernardini convennero in
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma l’Italica
Assicurazioni s.p.a. e Alessandro e Giulio Di Marco per
sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa

In particolare Sara Bernardini esponeva di aver subito
lesioni personali e Deborah Bernardini danni all’autovettura
di sua proprietà.
Si

costituirono

l’Italica

Assicurazioni

s.p.a.

e

Alessandro e Giulio Di Marco contestando la domanda attrice.
Il processo, interrotto a seguito del decesso di
Alessandro Di Marco, fu riassunto con ricorso notificato il 5
luglio 2000 unicamente alla Italica s.p.a. ed a Giulio Di
Marco.
Si costituirono quindi la Ras s.p.a. quale incorporante,
in seguito a fusione, della Italica s.p.a. e Giulio Di Marco
contestando la domanda attrice e l’irritualità della
riassunzione in quanto la stessa non era stata effettuata
anche nei confronti degli eredi di Alessandro Di Marco.
Deborah e Sara Bernardini davano atto di rinunciare alla
domanda nei confronti di Alessandro Di Marco.
Il Giudice riteneva corretta la riassunzione così come
effettuata dato che la parte deceduta era un mero
litisconsorte facoltativo, essendo solo conducente del
veicolo.
3

dell’incidente stradale verificatosi in Roma il 24 marzo 1999.

Il Giudice di Pace condannò Giulio Di Marco e la Ras, in
solido, a pagare a Deborah Bernardini la somma di C 1.085,00
ed a Sara Bernardini la somma di C 2.788,00, oltre interessi
legali.
Condannò altresì i convenuti a pagare le spese legali.

Pace.
Propongono ricorso per cassazione Deborah e Sara
Bernardini con quattro motivi.
Resiste con controricorso la Allianz s.p.a., in virtù del
trasferimento del complesso aziendale organizzato per
l’esercizio dell’attività assicurativa delle società Lloyd
Adriatico s.p.a. ed Allianz Subalpina s.p.a., alla Riunione
Adriatica di Sicurtà. La stessa presenta memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «Violazione
o falsa applicazione di norme di diritto

ex art. 360 n. 3

c.p.c. con riguardo agli artt. 131, 112 cpc – Vizio di
motivazione ex art. 360 n. 4 e 5 cpc.»
Sostengono le ricorrenti che il Tribunale si è limitato
ad un semplice e acritico richiamo della motivazione del primo
giudice sulla percentuale di invalidità permanente, senza
richiamare gli elementi essenziali di tale decisione e senza
confutare esplicitamente i motivi di censura. Quindi, senza
adempiere al suo obbligo istituzionale di revisione e senza

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Il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di

consentire il controllo logico e giuridico della decisione
adottata.
Dalla omessa motivazione delle contestazioni mosse alla
decisione del primo giudice deriva, secondo le ricorrenti,
l’omessa corrispondenza tra la decisione del Tribunale e le

112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
In primo luogo infatti l’impugnata sentenza, facendo
proprie le considerazioni svolte dal giudice di primo grado e
condividendo la riduzione dal 3% al 2% dell’invalidità
permanente a favore di Sara Bernardini, ha dato conto, seppur
sinteticamente, della correttezza della motivazione di tale
giudice, elaborata sulla base della valutazione delle
risultanze processuali ed in specie sulla base
dell’istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo
grado.
Non si riscontra pertanto l’omessa corrispondenza tra la
decisione del Tribunale e le domande delle appellanti, né
risulta apparente la relativa motivazione.
E comunque il controllo del giudice di merito sui
risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico
d’ufficio costituisce un apprezzamento di fatto in ordine al
quale il giudizio di legittimità è limitato alla verifica
della sufficienza e correttezza logico giuridica della

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domande delle appellanti, con conseguente violazione dell’art.

motivazione della sentenza. La ricorrente tende invece ad un
riesame nel merito della vicenda.
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione o falsa
applicazione delle norme di diritto

ex art. 360 n. 3 cpc con

riguardo agli artt. 112 cpc, 324 cpc, 345 cpc – Vizio di

Le ricorrenti criticano la decurtazione della fattura
relativa alla liquidazione del danno materiale, in mancanza di
una specifica contestazione della stessa da parte del
danneggiante Giulio Di Marco, e sostengono che la mancata
corrispondenza fra le motivazioni di primo e di secondo grado,
addotte a giustificazione di detta decurtazione, rende la
motivazione del Tribunale palesemente viziata, non consentendo
l’individuazione della ratio decidendi.
L’omessa contestazione comporta inoltre, secondo le
ricorrenti, un vizio di ultrapetizione nonché una omessa
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Ad avviso delle

ricorrenti poi,

in assenza di

contestazioni sulla efficacia probatoria della suddetta
fattura e sulla corrispondenza delle voci di spesa ivi
indicate agli effettivi esborsi della Bernardini, si è formato
un giudicato interno

ex art. 324 cpc, immodificabile in sede

di gravame. Né la contestazione della fattura e delle relative
voci poteva essere effettuata dalla Ras s.p.a. in sede di
gravame a pena di incorrere nella violazione dell’art. 345
c.p.c.
6

motivazione ex art. 360 n. 5 cpc.»

Il motivo è infondato.
Emerge infatti dal controricorso, alle pp. 21 e 22, che
con la comparsa di costituzione in giudizio e con quella di
riassunzione (testualmente riportate) l’Italica Assicurazioni
e Alessandro Giulio Di Marco contestarono il valore probatorio

A seguito di tale contestazione il Giudice di Pace doveva
quindi valutare la fattura e tanto ha fatto ritenendo la
pretesa attrice eccessiva e liquidando una somma inferiore
rispetto a quella portata dalla fattura stessa.
Il Tribunale ha indicato le ragioni della decurtazione
della somma richiesta nella fattura

de qua, escludendo sia la

spesa per la batteria in quanto la stessa non risulta
coinvolta nel sinistro; sia la voce “materiale di consumo” e
la voce “manodopera” in quanto manifestamente eccessive perché
facenti riferimento all’anno 1999. Il giudice ha altresì
rilevato che la voce “battitura tetto” non appare inerente al
sinistro tenuto conto delle modalità dello stesso.
Alla luce della motivazione del giudice di secondo grado
non si riscontra quindi alcun contrasto fra la relativa
sentenza e quella del Giudice di Pace ma piuttosto una
integrazione della motivazione della prima da parte della
seconda.
Va peraltro rilevato che il vizio di contraddittorietà
della motivazione è ravvisabile solo allorché vi sia
insanabile contrasto tra parti della medesima sentenza, non
7

della fattura e il quantum debeatur.

già tra sentenze di grado diverso,

essendo l’appello

istituzionalmente finalizzato a perseguire una decisione
diversa e contrastante con quella impugnata e comunque
effettuata in altra sede.
Per le ragioni che precedono non sussiste il vizio di
o

extrapetizione,

non si è formato un giudicato

interno, né si riscontra domanda nuova in appello.
Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 e ss. c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 4.»
Sostengono le ricorrenti che l’impugnata sentenza è
censurabile sotto il profilo della violazione delle norme del
codice di rito in tema di soccombenza in quanto la stessa ha
respinto il gravame di parte attrice volto ad ottenere la
riforma della liquidazione delle spese di lite del primo
grado, operate dal Giudice di Pace nella misura inferiore ai
limiti di legge e comunque omettendo la maggiorazione di cui
all’art. 5 comma 4 del d.m. 585/1994.
Secondo le Bernardini, in particolare, il Tribunale è
incorso in errore per aver ritenuto congrua la liquidazione
dei diritti procuratori operata dal Giudice di Pace, senza
tuttavia riconoscere il diritto procuratorio per l’escussione
della triplice intimazione della teste De Bonis.
Il motivo è infondato.

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ultra

Al riguardo si deve anzitutto ricordare che, a norma
dell’art. 6 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, nella liquidazione
degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei
giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro,
il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma

(Cass., 15 luglio 2004, n. 13113).
Emerge inoltre dall’impugnata sentenza che le spese di
lite, liquidate dal Giudice di Pace, sono state distinte nelle
singole grandi voci e che, rispetto alla nota spese prodotta
in primo grado, è stata sottratta la voce relativa alla
c.t.u., liquidata in dispositivo autonomamente.
Quanto poi ai diritti di procuratore si deve rilevare che
non si è proceduto ad escutere tre testi bensì uno e che
l’istruttoria si è incentrata nell’espletamento della c.t.u.
medico-legale.
Per tali ragioni deve in conclusione ritenersi che il
Tribunale ha dato adeguata motivazione della riduzione della
voce da esso operata.
Con il quarto motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 co. 4 del DM. 585/94 in relazione
all’art. 360 n. 3 cpc; omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»
Sostengono le ricorrenti che la sentenza impugnata è
censurabile nella parte in cui i giudici hanno totalmente
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attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata

omesso la liquidazione in favore delle ricorrenti della
maggiorazione del 20% di cui all’art. 5 co. 4 del dm 585/94
per avere il difensore, nel precedente procedimento, assistito
e difeso due soggetti con identiche questioni e posizioni,
nonostante detta voce fosse stata espressamente richiesta

maggiorazione da parte del Tribunale avrebbe perciò dovuto
comportare un obbligo di specifica motivazione da parte del
giudice di secondo grado che è stato invece totalmente
pretermesso.
Il motivo è infondato.
Con riguardo alla liquidazione degli onorari a carico
della parte soccombente, infatti, la disposizione dell’art. 5,
quarto comma, del d.m. 31 ottobre 1985 (tariffe forensi) secondo cui, nel caso di assistenza e difesa di più parti
aventi la medesima posizione processuale, la parcella unica
potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di
sei, del venti per cento – non comporta l’introduzione di un
minimo inderogabile della tariffa stessa, bensì importa
l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, senza che
lo stesso sia vincolato all’aumento del venti per cento ogni
qualvolta si verifichi l’ipotesi in essa considerata (Cass.,
21 marzo 1994, n. 2649).
Per tutte le ragioni che precedono i suddetti motivi
devono essere rigettati con condanna di parte ricorrente alle

10

-3P-

nella nota spese; il diniego di liquidazione di tale

spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in

accessori di legge.
Roma, 18 settembre 2013

complessivi C 1.700,00, di cui C 1.500,00 per compensi, oltre

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