Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23917 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18420-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING SRL A S.U., in persona del

legale rappresentante pro tempore” elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO LOGOZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di AOSTA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 52 del 12.12.2018 la CTR della Valle D’Aosta rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Aosta con cui era stato accolto il ricorso della Idroenergia s.cons.r.l. e della Idroelettrica s.cons.r.l. avente ad oggetto il diniego di rimborso degli interessi maturati sulle somme corrisposte D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15 in pendenza della sentenza nr 13 del 4.2.2016 che aveva annullato gli avvisi di accertamento per pretese violazioni in materia di IVA.

Osservava che l’Agenzia delle Entrate a seguito della pronuncia su menzionata (nr 13 del 4.2.2016) aveva rimborsato la somma di Euro 3.885.992,92 che era stata versata all’Erario dalla contribuente a titolo di riscossione provvisoria nonchè la somma di Euro 5.958,13 a titolo di interessi; che proprio in relazione a tali accessori la società aveva avanzato domanda di rimborso degli interessi calcolati con riferimento alle norme specificamente applicabili in materia di Iva pari ad Euro 60.860,70.

Sottolineava che l’intervenuta modifica dell’originario titolo giudiziale nelle more dell’appello non assumeva alcun rilievo alla luce dell’intervenuta sospensione cautelare della gravata decisione.

Rilevava poi per quanto riguarda il computo degli interessi che il giudice di primo grado aveva fatto buon governo delle norme in tema di interessi sulle somme rimborsate.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l., quale società incorporante la Idroenergia S.c.r.l.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative con cui danno atto che con sentenza di questa Corte nr 26145 sono stati annullati gli atti presupposti dell’intimazione di pagamento.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta in particolare che la CTR sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1282 c.c. a norma del quale gli interessi rappresentano un accessorio del capitale e ne seguono pertanto la sorte di quest’ultimo.

Osserva infatti che nel caso di specie l’avvenuto annullamento del capitale per effetto della pronuncia della CTR nr 22/2017 che aveva stabilito la debenza dell’Iva all’Erario avrebbe fatto venir meno il credito della contribuente senza che potesse assumere un qualche rilievo l’avvenuta sospensione della sentenza che avrebbe comportato come unica conseguenza quella di non poterla porre in esecuzione.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e L. n. 602 del 1973, art. 44 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (errata applicazione del tasso di interesse sulle somme rimborsate).

Critica infatti l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1 in luogo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44 riguardando la prima disposizione espressamente i rimborsi da dichiarazione non estensibile al caso in esame che si riferisce al rimborso di somme versate in pendenza del giudizio ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.

Il primo motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.

Occorre rilevare che con sentenza nr 26145 del 2019 questa Corte ha accolto il ricorso della Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. riformando la decisione della CTR laddove aveva considerato dovute le accise come rientranti nella base d’imposta per la determinazione dell’IVA ed accolto l’originario ricorso della contribuente.

Tale decisione ha definitivamente sancito la legittimità della pretesa del capitale e degli interessi da parte della odierna ricorrente facendo venir meno l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a sollevare tale profilo di censura. Ogni altro profilo di contestazione resta assorbito.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il procedimento va estinto essendo cessata la materia del contendere.

Le spese della presente causa vanno regolate in base al principio della soccombenza virtuale che va riconosciuta in capo all’Amministrazione finanziaria la quale ha visto annullato in base alla richiamata sentenza di questa Corte il titolo in base al quale erano stati poi pretesi gli interessi.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5500,00 oltre S.P.A..

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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