Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23917 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13762/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., L.E., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10077/42/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 31/10/2014, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di L.A., L.E. e F.M. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 10077/47/2014, depositata in data 20/11/2014, con la quale – in controversia concernente le distinte impugnazioni di avvisi di accertamento, emessi per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2005, a titolo di maggiore plusvalenza conseguita dalla cessione, in detto anno, di terreni, suscettibili di utilizzazione edificatoria, e determinata sulla base del valore definito dalla parte acquirente, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, in sede di accertamento con adesione – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nel confermare l’annullamento dell’avviso di accertamento, per la parte concernente la plusvalenza determinata dall’Ufficio, utilizzando il valore definito ai fini dell’imposta di registro, che la circostanza relativa all’acquiescenza prestata dalla parte acquirente all’atto impositivo, con il quale l’Ufficio ha determinato un maggior valore commerciale dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, non può da sola integrare la prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, circa l’esistenza di un corrispondente maggior corrispettivo percepito dai venditori.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68, comma 1 e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. contestato erroneamente il potere dell’Ufficio di quantificare la plusvalenza relativa alla cessione di immobili, facendo riferimento al valore definito ai fini dell’imposta di registro, presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dai contribuenti per detta cessione ed il relativo valore di mercato, pratica che ha già trovato piena conferma nell’orientamento di questo giudice di legittimità.

2. La censura è infondata.

Nelle more del giudizio, e intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3, prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non e presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma è da ritenersi applicabile anche ai giudici in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C. Cost. n. 246 del 1999, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016: Cass. 6135/2016).

Come osservate) già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, e certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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