Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23917 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 09/06/2017, dep.11/10/2017),  n. 23917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17214/2016 proposto da:

EDILMASELLA DI T.M.A. & C. SNC, in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO MORETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE MICCOLI;

– ricorrente –

contro

COSEDIL SRL in liquidazione, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA CLEMENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo l’infondatezza del ricorso perchè, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l’applicazione del principio del non contestazione.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

La società Edilmasella di T.M.A. & C. con ricorso del 12 luglio 2016 ha chiesto a questa Corte di Cassazione la cassazione, senza rinvio, della sentenza n. 57 del 2016 con la quale la Corte di appello di Lecce rigettava l’appello e confermava la sentenza n. 78 del 2012 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva accolto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, proposta dalla società Cosedil srl con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 78.620,00 oltre accessori e spese di procedura in favore della società opponente quale saldo per il corrispettivo per lavori di appalto eseguiti dall’intimante presso il cantiere dell’intimata.

La cassazione della suddetta sentenza è stata chiesta per un motivo: omessa applicazione del principio della non contestazione, nello specifico riferita alla parte opponente, rispetto alla pretesa avanzata in monitorio dalla opposta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, nonchè errata applicazione del principio dell’onere probatorio e del suo assolvimento quanto al fatto estintivo eccepito dall’opponente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2. La società Cosedil srl ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Ragioni della decisione.

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società Edilmasella di T.M.A. & C. si duole del fatto che la Corte di Appello, e già prima il Tribunale di Brindisi, non avrebbero considerato che il credito riportato dalla fattura doveva essere ritenuto provato non essendo stato contestato in particolare, secondo la ricorrente la società Cosedil (committente) non aveva negato l’esistenza del contratto di appalto non aveva contestato la regolare esecuzione dei lavori ma si era limitata ad affermare che la pretesa della ricorrente in monitorio fosse destituita di fondamento e non provata in ordine alla sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile. Pertanto, da tale impostazione difensiva della convenuta in senso sostanziale doveva derivare l’assoluto e definitivo riconoscimento implicito per omessa specifica contestazione della domanda che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere provata dal ricorrente in monitorio.

b) La Corte distrettuale avrebbe errato non solo nel ribadire la necessità della prova della pretesa creditoria che non occorreva fornire a cagione della mancata contestazione dell’opponente, ma anche nel ritenere non necessaria la prova dell’eccezione di pagamento del dovuto formulata dalla medesima opponente così violando l’art. 2697 c.c., nel momento in cui ha ritenuto provata la mera allegazione per altro estremamente generica.

1.1. – Il motivo non può essere accolto e, al contrario, va riconfermata la sentenza impugnata perchè adeguatamente motivata e fondata sui principi che governano il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, nonchè in ordine all’onere della prova, così come enucleati ed espressi da questa Corte di cassazione. E, tuttavia, va qui osservato che l’art. 115, non ha introdotto una nuova ipotesi di prova legale. Le prove legali (confessione, giuramento, atto pubblico, scrittura privata) vincolano il giudice in ordine all’efficacia in quanto la legge, a priori, attribuisce valore probatorio assoluto a tali prove e quindi il giudice non ha margini per esprimere un convincimento diverso da quello risultante da tali prove. Invece, l’art. 115 c.p.c., implica in ogni caso una “valutazione della non contestazione”, impugnabile con ricorso in cassazione per error in procedendo. Piuttosto, la non contestazione assurge a mezzo di prova solo se: a) l’allegazione avversaria è specifica ma non quando è generica: altrimenti non vi sarebbe coerenza logica con l’art. 115, che richiede una contestazione “specifica” (non si può contestare specificamente ciò che è allegato genericamente); b) i fatti allegati dall’attore siano vicini o riferibili direttamente (principio di vicinanza della prova) al convenuto.

Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione: in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti, anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni dettagliate e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

Nella specie, il ricorrente non ha fornito alcuna dettagliata allegazione dei fatti che si assumono, erroneamente, come non contestati, nè ha mai chiesto come afferma la Corte distrettuale, di provare o ha provato, aliunde la prova del credito vantato. Al contrario, la Corte distrettuale ha precisato che l’opponente ha contestato l’esistenza del diritto di credito riportato dalla fattura posta a fondamento del giudizio ingiuntivo, e di aver saldato quanto dovuto in virtù dell’appalto.

1.2.- Stesse considerazioni valgono per l’invocata inversione dell’onere della prova perchè collegata in rapporto di dipendenza e subordinazione all’accertamento positivo della allegata mancata contestazione specifica da parte della resistente dell’avversa pretesa azionata.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA