Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23916 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18417-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING SRL A S.U., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO LOGOZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di AOSTA, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E CONSIDERATO

che:

La CTR della Valle D’Aosta, con sentenza nr 53 del 2018 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP con cui era stato accolto il ricorso della società Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l., quale incorporante la cessata Idroenergia s.r.l., avente ad oggetto l’intimazione di pagamento degli interessi sull’Iva in emessi sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza nr 22 del 2017.

Rilevava la correttezza del ragionamento seguito nella gravata pronuncia che aveva ritenuto come non fossero dovuti sanzioni ed interessi per gli effetti del legittimo affidamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la società Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in cui danno atto dell’intervenuta decisione nelle more del giudizio della sentenza n. 26145/2019 con cui sono stati annullati gli avviso di accertamento ai fini Iva, presupposto dell’intimazione di pagamento.

Con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20 e degli art. 1219,1224 e 1282 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che la CTR avrebbe fatto mal governo delle norme che regolano il legittimo affidamento (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2).

Sostiene che la sentenza della CTR nr 22/2017 con cui non sono stati esclusi gli interessi stabiliti dagli avvisi di accertamento notificati fra il 2014 ed il 2015 nel periodo intercorrente fra la violazione fiscale contestata a quello dell’avviso di accertamento non sarebbe stata intaccata dalle odierne intimazioni di pagamento che si riferiscono agli interessi di mora calcolati per la fase successiva (dagli avvisi di accertamento sino all’intimazione di pagamento).

In via preliminare occorre rilevare che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza nr 26145/2019 che ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio pendente in quanto ha annullato gli avvisi di accertamento ai fini Iva che costituisca il presupposto dell’avviso di intimazione di pagamento relativo agli interessi.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il procedimento va estinto essendo cessata la materia del contendere.

Le spese della presente causa vanno regolate in base al principio della soccombenza virtuale che va riconosciuta in capo all’Amministrazione finanziaria la quale ha visto annullato in base alla richiamata sentenza di questa Corte il titolo in base al quale erano stati poi pretesi gli interessi.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 9.000,00 oltre S.P.A.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA