Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23916 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 25/09/2019), n.23916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2675/2015 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente – principale –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

SALISTRI 2, presso lo studio dell’avvocato LUISA BUONGIOVANNI,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI OLIVERIO e TANCREDI

MUNGIELLO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4812/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/07/2014 R.G.N. 460/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4812/2014, pronunciando sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia s.p.a., confermava la decisione del Giudice del lavoro del Tribunale di Nola nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la predetta società e C.F. a far data dal 1 giugno 1995 e della proroga dal 31 luglio al 31 agosto 1995 ed aveva dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 giugno 1995, restando assorbito l’esame dei successivi contratti a termine stipulati tra le parti.

2. La Corte territoriale, premesso che la fattispecie era regolata ratione temporis dalla L. n. 230 del 1962 e successive modificazioni e integrazioni, riteneva la perdurante validità, pur dopo l’intervenuta emanazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’interpretazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, secondo cui la proroga del contratto a termine è legittima solo in presenza di esigenze contingenti e imprevedibili ed escludeva che nella specie queste fossero ravvisabili, poichè la proroga era stata disposta con esplicito riferimento al protrarsi delle medesime esigenze di carattere temporaneo che avevano dato luogo all’originaria assunzione.

3. La Corte di appello riformava, invece, la statuizione relativa al risarcimento del danno e, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, condannava la società al pagamento dell’indennizzo previsto da tale norma in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in luogo del pagamento delle retribuzioni maturate dall’8 ottobre 1997, come statuito dal Giudice di primo grado. Precisava che la società aveva contestato in appello il risarcimento del danno e che dunque non poteva dirsi formato il giudicato interno ostativo all’applicabilità dello ius superveniens.

4. Per la cassazione di tale decisione Autostrade per l’Italia s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito il C. con controricorso. Il lavoratore ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Sul ricorso incidentale ha resistito Autostrade per l’Italia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 2, per non avere la Corte di appello considerato che i contratti oggetto di proroga erano stati stipulati ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, come introdotto dalla Legge di Conversione n. 79 del 1983, per la necessità di sopperire alle maggiori esigenze del servizio in conseguenza dell’aumento del traffico.

Sostiene la legittimità delle proroghe, disposte in presenza della persistenza dei presupposti che avevano legittimato l’assunzione a termine, in quanto le esigenze contingenti ed imprevedibili non devono essere integrate da un evento diverso, ma possono consistere nel subentrare di una caratterizzazione temporale diversa, riferita all’evento in sè unitario, e nel connesso realizzarsi di una maggiore durata rispetto a quella ragionevolmente prevista nel momento iniziale.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di appello trascurato di considerare le specifiche circostanze dedotte da Autostrade per l’Italia ai fini della dimostrazione in giudizio dei motivi che avevano determinato la necessità di prorogare i contratti a termine. Al riguardo, la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta dal datore di lavoro.

3. Con il terzo motivo la società Autostrade per l’Italia censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Lamenta l’erroneo riconoscimento dell’indennità nella misura massima di dodici mensilità con riguardo all’applicazione dei criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, omettendo di considerare che il C. aveva lavorato per conto della ricorrente per un periodo complessivamente esiguo in un ampio arco temporale; che non aveva impugnato immediatamente l’ultimo contratto di lavoro a termine; che aveva prestato altre attività lavorative nel periodo compreso tra la scadenza dell’ultimo contratto e la proposizione della domanda giudiziale.

4. Con il ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2909 c.c., art. 329 c.p.c. e art. 345 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) per avere la società ricorrente introdotto per la prima volta in appello la questione dell’aliunde perceptum, a fronte della quale l’appellato aveva eccepito l’inammissibilità per novità della questione.

5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

5.1. Questa Corte, proprio in occasione dell’esame di un ricorso proposto da Autostrade per l’Italia in fattispecie in cui era dedotto che il contratto oggetto di proroga era stato stipulato ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, come introdotto dalla Legge di Conversione n. 79 del 1983, ha affermato, con la sentenza n. 19365 del 2010 (in motivazione):

– che, secondo la L. n. 230 del 1962, art. 2, vigente all’epoca della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in esame, “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga è richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo precedente”;

– che costituisce orientamento giurisprudenziale di questa Corte l’affermazione di principio secondo cui la regola di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2, è applicabile anche all’ipotesi di proroga del termine di un contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 (cfr. ad es. Cass. 26 gennaio 2008 n. 645) o a norma della L. n. 18 del 1978, di conversione del D.L. n. 876 del 1977, prorogata con la L. n. 737 del 1978 e la L. n. 598 del 1979, infine ulteriormente prorogata ed estesa ad ogni settore dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, come introdotto dalla Legge di Conversione n. 79 del 1983 (cfr. Cass. 12 luglio 2002 n. 10189);

– che le norme citate si limitano infatti a prevedere nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro oltre a quelle tassativamente elencate dalla L. n. 230 del 1962, ma non derogano per il resto alla disciplina in essa prevista, in particolare quanto alla possibile proroga del termine;

– che dunque va ribadito, come ripetutamente affermato, che a norma della L. n. 230 del 1962, art. 2, la proroga del termine è consentita unicamente in presenza di esigenze contingenti e imprevedibili ontologicamente diverse da quella che avevao.c giustificato l’originaria apposizione del termine (cfr., per tutte, Cass. 16 aprile 2008 n. 9993 e 23 novembre 2006n. 24886) e tale regola deve pertanto trovare applicazione anche nel caso in esame.

5.2 Tale principio va ribadito in questa sede, non essendovi ragioni per discostarsene. Va pure aggiunto che in fattispecie analoga a quella in esame questa Corte ha recentemente rigettato analogo motivo di ricorso della società Autostrade per l’Italia (Cass. n. 2677 del 2015).

6. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

6.1. La società ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale intesa a dimostrare, quanto alla proroga del contratto del 1995, che la stessa era da attribuire alla “improvvisa rinuncia da parte del sig. Co.Ag. alla stipulazione del contratto a termine previsto per la stessa stazione nel periodo 1.8.30.9.95” e che “proprio per sopperire a tale improvvisa situazione” si era deciso di prorogare il contratto del sig. C.. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla società ricorrente quanto alla proroga del contratto del 1996 che sarebbe stata disposta per sostituire, presso la stazione di Nola, “l’esattore M., assunto anche egli a tempo determinato fino al 30 settembre…si aggiunga che nello stesso periodo (dal 16 agosto) un esattore (Cornacchia) ha mutato mansioni, lasciando scoperti i propri turni ed altro ( B.E.) è stato in malattia”. Deduce di avere chiesto, sin dal primo grado, di essere ammessa alle prove in merito a tali circostanze e di avere reiterato l’istanza in appello.

6.2. Tale censura, innanzitutto, è inammissibile per difetto di decisività della prova cui fa riferimento il motivo di ricorso. L’allegazione di parte convenuta circa il sopravvenire delle circostanze indicate nei capitoli di prova non si confronta con la ratio decidendi, avendo la sentenza specificamente dato atto che, secondo il tenore testuale dei provvedimenti di proroga, gli stessi erano motivati unicamente sulla persistenza dei presupposti che avevano determinato l’originaria assunzione a termine e “senza comunque precisare alcunchè in ordine al sopraggiungere di eventuali nuovi fatti rilevanti al riguardo…” (v. pag. 9, primo capoverso).

6.3. Affinchè possa ritenersi la decisività della prova di cui si lamenta la mancata ammissione è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (cfr. ex plurimis, Cass. n. 14973 del 2006 e, tra le più recenti, Cass. 21223 del 2018). Tale presupposto è del tutto insussistente nella specie, poichè il contenuto della prova non potrebbe comunque invalidare il decisum.

7. Le censure mosse alla sentenza impugnata con il terzo motivo del ricorso principale attengono alla concreta liquidazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 – e dunque vertono su una questio facti -, per non avere la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine a tutti i parametri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

7.1. Anche nella fattispecie in esame, al pari di quanto più volte affermato da questa Corte con riguardo all’indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (v. Cass. n. 107 del 2001, Cass. n. 11107 e 13732 del 2006), la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il motivo di ricorso, incentrato su violazione di legge, risulta dunque inammissibile.

8 E’ infondato anche il ricorso incidentale.

8.1. Innanzitutto, va richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 21691 del 2016, secondo cui il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente.

Con la stessa pronuncia si è affermato che la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.

8.2. Recentemente, è stato precisato da questa Corte che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, è applicabile anche nel caso di un’impugnazione relativa alla illegittimità del termine proposta prima della sua entrata in vigore, poichè lo ius superveniens rende proponibile una domanda nuova in secondo grado quando la regolamentazione sopravvenuta investa una situazione di fatto dedotta già in primo grado, dovendosi escludere che in un giudizio in corso la disciplina della indennità in questione incida su diritti acquisiti del lavoratore (Cass. n. 1552 del 2017).

8.3. Si è così ribadito il principio, già precedentemente espresso, secondo cui la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come interpretata autenticamente dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti acquisiti dal lavoratore poichè è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine. Nè può ritenersi che l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso, realizzi una violazione dell’art. 6 CEDU, poichè il legislatore ha recepito, nel proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza del diritto a fronte di obbiettive ambiguità dell’originaria formulazione della norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU operata dalla Corte EDU (sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia) – l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti (Cass. n. 6735 del 2014).

9. In conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale sia quello incidentale. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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