Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23916 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23916 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 22/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 30265-2007 proposto da:
MALARA DIEGO,

VALLERIANI ANGELA,

elettivamente

domiciliati ex lege in ROMA, presso lo studio la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato LANCIAPRIMA GIUSEPPE in 64100
TERAMO – Via G. Milli 15 giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
contro

1652

FIRS ASSICURAZIONI IN LCA 03221460581, in persona del
Commissario

ligluidatore

Dott.

MARIO

PERRONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

1

T’

62, presso lo studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

F.LLI DI PIETRO S.N.C., ASSITALIA S.P.A., MILANO

– intimati –

avverso la sentenza n. 719/2006 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 06/10/2006 R.G.N. 1272/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LANCIAPRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

ASSICURAZIONI S.P.A. , SERRANI GIANCARLO;

Svolgimento del processo

In data 26 giugno 1990 l’autocarro Renault di proprietà
della F.11i Di Pietro s.n.c., guidato da Giancarlo Serrani e
l’autovettura Fiat Uno guidata da Diego Malara con a bordo la
proprietaria Angela Valleriani percorrevano con opposte

All’altezza del chilometro 29 + 600 gli automezzi
entrarono in collisione subendo rilevanti danni mentre Angela
Valleriani e Diego Malara riportarono lesioni alla persona.
L’autovettura risultò assicurata per la responsabilità
verso terzi con la Latina Assicurazioni.
La F.11i Di Pietro s.n.c. convenne dinanzi al Pretore di
Teramo Angela Valleriani, la Latina Assicurazioni e Diego
Malara per sentir accertare e dichiarare l’esclusiva
responsabilità di quest’ultimo in ordine al sinistro di cui
sopra e per sentirlo quindi condannare in solido con le altre
convenute a risarcire i danni all’autocarro indicati in £
3.303.675.
Angela Valleriani e Diego Malara, costituendosi in
– giudizio, dedussero che la responsabilità dell’incidente
andava esclusivamente attribuita al conducente dell’autocarro
della società attrice. Chiesero quindi nei confronti di
quest’ultima e dei coobbligati il risarcimento dei danni a
persona ed a cosa da essi subiti.

3

direzioni di marcia la S.S. 150.

Per effetto di tali domande venne meno la competenza per
valore del Pretore il quale rimise quindi le parti davanti al
Tribunale di Teramo.
Con la relativa riassunzione la domanda venne estesa alla
Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a. che copriva i rischi per

Nelle more del giudizio la Firs venne posta in
liquidazione coatta amministrativa e la causa venne di nuovo
riassunta nei confronti del commissario liquidatore Ludovico
Pazzaglia e delle Assicurazioni d’Italia s.p.a. quale
cessionaria in nome dell’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni – I.N.A. s.p.a. – Gestione autonoma del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada.
Il giudizio fu riassunto anche nei confronti della S.A.I.
quale impresa territoriale designata ai sensi dell’art. 20 l.
990/1969.
Si costituì la Previdente quale società incorporante
della Latina e successivamente intervenne volontariamente la
Milano Assicurazioni quale società a sua volta incorporante
della Previdente.
Con sentenza del 17-18 ottobre 2002, n. 1420 il Tribunale
di Teramo accolse la domanda principale e per l’effetto
condannò Angela Valleriani, Diego Malara e la Milano
Assicurazioni s.p.a., in solido, a pagare alla F.11i Di Pietro
s.n.c. la somma di E 1.294.000 circa, oltre accessori, e a
4

la r.c.a. dell’autocarro della società F.11i Di Pietro.

rimborsare alla stessa le spese del giudizio, liquidate in C
1.858,11 di cui C 50,51 per spese, C 774,69 per diritti di
procuratore ed C 1.032,91 per onorario di avvocato, oltre
i.v.a. e c.a.p. e maggiorazione forfettaria del 10% su
diritti ed onorario per spese generali. Rigettò le domande

Avverso tale sentenza proposero appello Angela Valleriani
e Diego Malara (R.G.N. 1272/2003).
Resistette e propose appello incidentale il commissario
liquidatore della Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a.
Quest’ultima chiese la riforma della decisione sul punto delle
spese processuali del giudizio di primo grado.
Si costituirono altresì e resistettero Remo Di Pietro e
Giacomo Di Pietro nella loro qualità di unici soci della F.11i
Di Pietro s.n.c.
Gli altri appellati rimasero contumaci.
Avverso la suddetta sentenza propose anche appello il
commissario liquidatore della Firs Italiana Assicurazioni
(R.G.N. 1319/2003).
Si costituirono resistendo Angela Valleriani e Diego
Malata.
Con provvedimento del 22 settembre 2004 quest’ultima
causa fu riunita alla n. 1272/2003.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello proposto da
Angela Valleriani e Diego Malara; ha condannato questi ultimi
5

riconvenzionali.

al rimborso delle spese del giudizio

in favore di Remo Di

Pietro e Giacomo Di Pietro liquidandole in complessivi C
3.870,00 di cui C 1.070,00 per diritti di procuratore ed C
2.800,00 per onorario di avvocato, oltre accessori; ha
liquidato le spese in favore del commissario liquidatore della

2.834,00 di cui C 199,00 per spese, C 935,00 per diritti di
procuratore ed C 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre
accessori. Ha accolto l’appello proposto dal commissario
liquidatore della Firs Italiana Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a.
e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza,
ha condannato Angela Valleriani e Diego Malara al rimborso, in
favore dell’appellante, delle spese del giudizio che ha
liquidato in C 2.245,00 di cui C 75,00 per spese, E 670,00 per
diritti di procuratore ed E 1.500,00 per onorario, oltre
accessori.
Propongono ricorso per cassazione Angela Valleriani e
Diego Malara con otto motivi.
Resiste

con

controricorso

la

Firs

Italiana

di

Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «Carenza di
motivazione, sua illogicità ed intrinseca contraddittorietà in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. circa i seguenti fatti
controversi e decisivi per il giudizio:
6

Firs Italiana Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. in complessivi C

A) Sulla rilevanza degli accertamenti dei militi della
strada e delle conclusioni da essi prese nonché sulla loro
valenza probatoria in sede giudiziaria, alla luce e per
effetto di un provvedimento prefettizio di archiviazione nel
merito, quale unica fonte di prova.

quella resa dal giudice di primo grado senza indicazione delle
valutazioni che si condividono e omettendo di esaminare le
censure ad essa mosse in sede di gravame.»
Quanto al punto A), secondo parte ricorrente, la
motivazione dell’impugnata sentenza non è idonea a
giustificare la decisione per la incompatibilità fra la stessa
e il provvedimento di archiviazione da parte del Prefetto
degli atti relativi al verbale di contestazione per la
violazione dell’art. 104, l ° comma del C.d.S. Infatti, le
risultanze degli accertamenti della Polstrada sono state
riesaminate dallo stesso Prefetto che, alla luce degli
elementi acquisiti, ha annullato il precedente provvedimento
sanzionatorio.
Quanto al punto B) sostengono i ricorrenti che non può
ritenersi sufficiente ed adeguata la motivazione della Corte
del gravame nel punto in cui afferma che le testimonianze
assunte in istruttoria sono state correttamente valutate dal
Tribunale, senza tuttavia esaminare le censure da essi stessi
formulate in appello riguardo a tali testimonianze. La Corte
7

B) Sulla completezza di una motivazione per relationem a

infatti si è soffermata soltanto sulle testimonianze di Di
Tizio e Di Carlo, osservando che nessuno dei due ha assistito
all’incidente.
I ricorrenti osservano invece che Di Tizio e Di Carlo
avevano riferito circostanze di fatto afferenti alla fase

consentire la ricostruzione dello stesso. Su tali circostanze
la Corte di merito avrebbe dovuto motivare mentre non ha
svolto alcuna considerazione al riguardo.
Il motivo è anzitutto inammissibile perché in esso non
sono state riportate le dedotte testimonianze e perché la
valutazione in merito alle risultanze probatorie, il giudizio
sull’attendibilità dei testi, la scelta tra le varie
acquisizioni istruttorie di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito e per questo non sindacabili in
sede di legittimità.
La Corte non era comunque vincolata dal provvedimento
amministrativo del Prefetto ed ha congruamente motivato
affermando che la ricostruzione dell’incidente è stata
effettuata dagli agenti della Polizia stradale sulla base di
dati obiettivi e dal significato irL.pquivoco, quali le tracce
di frenata lasciate dall’autovettura, l’andamento delle
stesse da destra verso sinistra, la collocazione del punto

8

antecedente ed a quella susseguente il sinistro, idonee a

d’urto là dove finivano dette tracce, all’interno della
carreggiata percorsa dall’autocarro.
La Corte ha in particolare chiarito che a suo avviso il
suddetto provvedimento fu dovuto ad una non adeguata
considerazione delle risultanze istruttorie ed osserva che Di

soltanto una sua dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da cui risulta che egli arrivò sul luogo
dell’incidente dopo che lo stesso si era verificato. Anche Di
Carlo si trovò sul luogo del sinistro dopo che lo stesso era
accaduto.
Le argomentazioni dei ricorrenti non dimostrano in ogni
caso vizi della sentenza impugnata inquadrabili nel n. 5
dell’art. 360 c.p.c., ma si sostanziano nella critica del
contenuto decisorio della medesima sentenza.
Con il secondo motivo si denuncia «Error in procedendo,
nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 112
e 277 c.p.c. in relazione agli artt. 156 co. 2 e 161 c.p.c.
nonché all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di 2 °
grado omesso di pronunciarsi in ordine alla specifica domanda
con cui l’appellante aveva invocato, in via subordinata,
l’applicazione dell’art. 2054 co. 2 cod. civ.»
Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello non ha
affatto affrontato il problema della applicabilità alla
fattispecie in esame dell’art. 2054, 2 ° comma, c.c. nonostante
9

-,›

Tizio non fu sentito quale teste, essendo presente agli atti

la stessa fosse stata oggetto di specifica, autonoma domanda
formulata in via subordinata.
Con il terzo motivo si denuncia «In via subordinata
mancanza o quantomeno insufficienza di motivazione circa
l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2054 co. 2 c.c. in

Anche in questo motivo i ricorrenti deducono violazione
dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. in
quanto «neppure una parola è stata spesa a margine delle
problematiche connesse al superamento della presunzione di
pari responsabilità stabilita dall’art. 2054 co. 2 cod. civ.»
Proseguono i ricorrenti che, anche se dovesse ritenersi
non

necessaria

dell’applicazione

la

suddetta

dell’art.

112

trattazione
c.p.c.,

tale

ai

fini

omissione

rileverebbe quantomeno in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il quarto motivo si denuncia «Violazione dell’art.
2054 co. 2 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»
In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui si
dovesse ritenere sufficiente la motivazione resa a margine
della suddetta questione, secondo i ricorrenti dovrà comunque
ritenersi la violazione dell’art. 2054, co. 2 c.c.
Osservano i ricorrenti che i giudici di secondo grado
hanno posto a fondamento della loro decisione soltanto la
condotta di guida di Diego Malara e gli elementi di prova ad
essa riferibili, omettendo ogni verifica in ordine alla
10

v2–

relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»

condotta di guida di Giancarlo Serrani che pure era necessaria
per poter ritenere superata la presunzione di pari
responsabilità.
Con il quinto motivo si denuncia «Omessa motivazione
circa l’efficienza causale della condotta di guida del sig.

relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»
Sostengono i ricorrenti che l’impugnata sentenza ha
omesso ogni motivazione in ordine ai fatti che, a loro avviso,
avrebbero assunto efficienza causale assorbente nella
determinazione del sinistro per cui è causa. Essa infatti si è
limitata a dare conto (in limiti estremamente ristretti e
insufficienti) delle ragioni su cui il Tribunale ha fondato
l’affermazione della esclusiva responsabilità di Diego Malara,
ma nulla ha detto in ordine alla efficienza causale assorbente
della condotta di guida di quest’ultimo.
I motivi, che per la stretta connessione devono essere
trattati congiuntamente, devono essere accolti.
E infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte di
legittimità che, nel caso di scontro tra veicoli, la
presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054
c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto
nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado
di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno
11

Malara Diego nella causazione del sinistro per cui è causa in

dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non
dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento
dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a
sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale
ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale

colpa concorrente (Cass., 12 giugno 2012, n. 9528; Cass., 13
febbraio 2013, n. 3543).
La sentenza impugnata è sul punto apodittica e non
risponde alle censure dei motivi di appello, poiché esamina il
comportamento di uno solo dei conducenti senza spiegare quale
sia stato il comportamento di Giancarlo Serrani che guidava
l’autocarro della ditta Fratelli Di Pietro e da quali elementi
abbia tratto la convinzione che costui abbia fatto tutto il
possibile per evitare il sinistro, accertamento indispensabile
per poter ritenere superata la presunzione di legge e, quindi,
escludere la responsabilità del Serrani

ex

art. 2054, 2 °

comma, c.c.
Con il sesto motivo si denuncia «Violazione ed erronea
applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 75
disp. att. c.p.c. nonché della legge 07.11.1957 n. 1051 e del
R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 in relazione al D.M. 08.04.2004 n.
127 ed alle specifiche disposizioni tariffarie appresso
specificate ed all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa
motivazione con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. circa le
12

inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una

ragioni

che hanno indotto una liquidazione degli onorari

superiore al limite stabilito dal legislatore.»
Con il settimo motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 19
D.P.R. 26.10.1972 n. 633 con riferimento all’art. 360 n. 3

Con l’ottavo motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c.
nonché della legge 07.11.1957 n. 1051, del R.D.L. 27.11.1933
n. 1578 in relazione al D.M. 127/2004 nonché difetto di
motivazione in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»
L’accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo
comporta l’assorbimento dei motivi sesto, settimo e ottavo.
La Corte di rinvio dovrà infatti imputare le spese
secondo l’esito del giudizio.
In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo;
devono essere accolti il secondo, il terzo, il quarto ed il
quinto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e
con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa
composizione, affinché determini, ai sensi dell’art. 2054, 20
comma, c.c., se Giancarlo Serrani che guidava l’autocarro dei
fratelli Di Pietro, assicurato con la Firs, ha provato di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di
escludere il concorso di colpa a suo carico.
Rimangono assorbiti gli altri motivi.
13

vP›-

c.p.c.»

La Corte d’Appello di L’Aquila deciderà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie per quanto di
ragione il secondo, terzo, quarto e quinto motivo; dichiara

accolti e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 17 settembre 2013.

assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione ai motivi

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