Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23916 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. I, 03/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 03/09/2021), n.23916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12993/2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tirone n. 1113,

presso lo studio dell’avvocato Bianchi Daniela, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sez.

Frosinone;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 6630/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il cittadino nigeriano C.A. propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza del 4.11.2019 con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, da lui invocate per essere fuggito dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri del gruppo “Niger Delta Avangers”, al quale si era rifiutato di aderire;

2. le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2.1. il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per mancanza di motivazione sulla non credibilità del richiedente e mancata pronuncia sul corrispondente motivo di appello, nonché sulla domande di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e di protezione umanitaria; 2.2. il secondo mezzo lamenta il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, nonché l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo alla acquisizione delle COI per la protezione sussidiaria e alla valutazione della documentazione prodotta ai fini della protezione umanitaria; (art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4).

2.3. il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e la conseguente nullità della decisione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), in riferimento all’utilizzo di fonti informative non identificate e non aggiornate;

2.4. il quarto mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (art. 360 c.p.c., n. 3), stante la presenza di conflitti armati nell’area del delta del Niger;

2.5. il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e della giurisprudenza di legittimità (art. 360 c.p.c., n. 3) “per erronea valutazione della c.d. vulnerabilità del ricorrente”;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti quattro;

3.1. invero, la motivazione della sentenza impugnata non raggiunge la soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019), tanto più in difetto di un compiuto esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 14674/2020, 19716/2018, 26921/2017), ai fini della protezione internazionale e con possibili riflessi anche sull’invocata protezione umanitaria;

3.2. in particolare: la valutazione do non credibilità compiuta dal primo giudice, oggetto dei motivi di appello, è stata ribadita con una motivazione per relationem priva di qualsivoglia riferimento alla vicenda narrata dal ricorrente, alle esposte ragioni di impugnazione e persino alle argomentazioni addotte dal tribunale, che la corte del merito si è limitata a dichiarare “non scalfite” dalle censure dell’appellante, mentre la statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria è fondata su una motivazione palesemente illogica, con la quale la documentazione medica prodotta dal richiedente è stata ritenuta irrilevante in ragione della inattendibilità del suo racconto;

4. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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