Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23915 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18349-2019 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO DI

MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10403/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

Con sentenza n. 10403/6/2018, depositata il 3.12.2018 non notificata, la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Ischia nei confronti di T.V. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente su avviso di accertamento relativo a Ici per l’anno di imposta 2015 sul presupposto che l’avvenuta notifica in data 10.7.2012 di un recente avviso per precedenti annualità di imposta assume un valore equipollente alla notifica dell’atto direttamente attributivo o modificativo della rendita catastale

Vincenzo T. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.

Il Comune di Ischia si è costituito con controricorso.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, della circolare 4 luglio 2005, n. 7/T e della circolare 13 marzo 2001, n. 4/FL del Ministero delle Finanze in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare l’interpretazione data dalla CTR alla L. n. 342 del 2000, art. 74 rilevando che nella previsione in questione sono differenziati due distinte ipotesi a seconda che gli atti attribuitivi o modificativi della rendita siano intervenuti prima o dopo il primo gennaio 2000.

Osserva che la fattispecie in esame rientra nel comma 1 del richiamato articolo in quanto la modifica della rendita è derivata da una variazione Docfa presentata in data 1.4.2011 e che la rettifica dell’Agenzia del Territorio risalente al 27.12.2011 avrebbe dovuto ai sensi del testo di legge essere notificata al contribuente sicchè in assenza della stessa avrebbe dovuto essere applicata la rendita proposta dal medesimo contribuente.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 2003, art. 2, comma 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Censura in particolare la decisione sia sotto il profilo dell’interpretazione delle norme di legge che sotto il profilo della motivazione per non aver correttamente valutato l’effettiva portata del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi dai quali aveva preso il via la procedura Docfa intrapresa dal contribuente cui aveva fatto seguito la rettifica delle rendite catastali poste a base dell’accertamento impugnato.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che la rettifica del valore,da parte dell’allora Agenzia del Territorio, rispetto a quello dichiarato dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1 gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dalla citata L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031). La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento, non ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente” (Vedi Cass. Cass. 2019 nr 7801; n. 21505 del 2010 e n. 15719 del 2009).

Tuttavia, il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui per la liquidazione del tributo venga utilizzata la stessa rendita proposta dal contribuente in sede di procedura DOCFA, per l’ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l’ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda sulla base di una rendita diversa da quella indicata, perchè in precedenza rettificata dalla competente Agenzia del Territorio, e ove pertanto diviene nuovamente indispensabile che il contribuente abbia avuto preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile;

Il principio della impossibilità giuridica di utilizzazione di una rendita prima della sua notifica è stato più volte ribadito in numerose pronunzie di questa Corte laddove è affrontato anche il problema della utilizzabilità ai fini impositivi della rendita stessa, una volta notificata, anche per annualità di imposta anteriori (annualità “sospese”) ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso (ex multis: sent. n. 12323/16; n. 23600/11).

Va ribadita come la necessità della preventiva notifica non possa ritenersi superata dalla eventuale conoscenza delle rendite in data antecedente non solo all’atto di accertamento, ma anche al maturare del debito stesso, a nulla rilevando, nei caso in esame, il dato secondo cui il contribuente a partire dal 2012 avesse avuto conoscenza della rendita modificata in conseguenza della notifica degli atti di accertamento ICI recante i dati della rendita rettificata: con la entrata in vigore della normativa introdotta con la L. n. 342 del 2000, è necessario, come già riferita, uno specifico e autonomo atto di notifica ad opera del competete Ufficio del territorio ella nuova rendita.

La sentenza va pertanto cassata con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente non essendo necessario ulteriore accertamento in fatto.

Le spese del merito vanno compensate.

Le spese di leggittimità vanno a carico del Comune di Ischia e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge vigente.

PQM

Ka corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito; condanna il Comune di Ischia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di leggittimità che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessorie di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA