Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23915 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12044/2015 proposto da:

AURORA IMMOBILIARE SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9420/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 24/10/2014, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Chiara Todini (delega avvocato Livia Salvini)

difensore della ricorrente che si riporta ai motivi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Aurora Immobiliare srl impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso di liquidazione e rettifica con cui l’Agenzia aveva rettificato il valore del complesso immobiliare acquistato dalla società da Euro 550.000 ad Euro 1.095.000, liquidando altresì imposte di registro ed ipo-catastali. La CTP, in accoglimento parziale del ricorso, riduceva l’imponibile ad Euro 817.872, allineandosi al valore attribuito da altra sezione della CTR di Napoli nella sentenza emessa nell’ambito del ricorso proposto dal venditore del complesso anzidetto, condebitore solidale d’imposta, avverso l’Agenzia creditrice. La società proponeva appello, e la CTR Campania, con sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l’impugnazione, riducendo il valore del complesso immobiliare ad Euro 750.000, in considerazione di vincoli ambientali e paesaggistici ritenuti erroneamente inesistenti dal fisco.

La società propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio, costituitosi, non ha esposto difese scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere deciso con le forme della motivazione semplificata.

Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, 1292 e 2909 c.c., in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso, in subordine, la società deduce la violazione degli stessi articoli di cui al primo motivo, in relazione, all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, con riferimento alla congruità dei valori attribuiti dall’Ufficio in sede di accertamento. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono infondati.

La CTR non ha, invero, esteso alla contribuente un giudicato esterno sfavorevole, bensì ha ritenuto di doversi adeguare alla valutazione che, dello stesso complesso immobiliare, aveva dato altro giudice di merito, nell’ambito di una diverso processo, la cui sentenza non ha valore di cosa giudicata.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai concorde nel ritenere che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; laddove la sentenza va giudicata priva di motivazione qualora contenga un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo (Cass., n. 28113/2013).

Nella fattispecie in esame, la decisione impugnata non è affetta da nullità. Invero, la CTR, se, da una parte, ha condiviso la decisione dei giudici di prime che, in sentenza, avevano condiviso e ponderato criticamente i risultati valutativi mutuati dalla sentenza n. 157/28/12 della CTR di Napoli, dall’altra ha spiegato ed argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di dover ridurre ulteriormente il valore del complesso immobiliare ad Euro 750.000, ossia la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici non presi in considerazione dalla CTP.

Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, la CTR, nel caso di specie, ha tralasciato di esaminare la condizione di degrado del complesso immobiliare alla quale aveva fatto riferimento la perizia di parte, in tal modo viziando la decisione del giudice di merito in ordine alla congruità del valore del cespite determinato dall’Ufficio.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, disattesi il primo, il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il quarto motivo, rigettando gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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