Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23915 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16620/2010 proposto da:

B.I. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LEVATO Rosario giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI;

intinta –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato

l’08/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha conclusol per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- B.I., cittadino del (OMISSIS), propose opposizione innanzi al Tribunale di Bari avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale che era stato adottato dalla Commissione Territoriale ma il Tribunale adito con sentenza del 21.9.2010 rigettò il ricorso.

Avverso tale diniego il B. ha quindi proposto reclamo alla Corte di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, ma la Corte adita, alla fissata udienza dell’8.6.2010, sul rilievo della mancata comparizione di alcuno ha, con provvedimento a verbale, dichiarato non luogo a provvedere.

Il decreto, definitivo del giudizio di reclamo e non suscettibile di altri gravami, è ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, nel testo vigente dopo le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. n. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009, ed è stato tempestivamente impugnato con deposito del ricorso entro i trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di non luogo a provvedere.

Per la cassazione del predetto decreto il B. ha proposto ricorso lamentando la violazione di legge commessa adottando un decreto camerale di improcedibilità pur essendo mancata la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. Deduce, altresì, la sussistenza delle condizioni per la restituzione nel termine ex art. 184 bis c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

2.- Il motivo nel quale si articola il ricorso appare manifestamente fondato, alla stregua del costante orientamento di questa Corte quale emergente da pronunzie rese con riguardo alla mancata comparizione della parte in procedimento camerale di immigrazione (Cass. n. 27080/05 in tema di ricongiungimento familiare, Cass. n. 27392/06 in tema di espulsione) od afferente la filiazione (Cass. n. 284/09), indirizzo che si condivide appieno.

Ritiene il Collegio, infatti, che debba essere applicato alla concreta fattispecie il principio per il quale “in tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all’udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere” (Sez. 6, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010).

I procedimenti quale quello in esame sono caratterizzati dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominati dal costante impulso officioso (come attestato dall’assunzione in capo all’ufficio degli oneri notificatori, dalla piena disponibilità di ogni mezzo prova da parte del giudice, dalla brevità dei termini fissati per la decisione, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009). Talchè in difetto di comparizione della parte interessata alla udienza in Camera di consiglio, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, il giudice deve comunque decidere nel merito il reclamo restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o alcuna decisione di rinvio della trattazione, salvo che si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni.

Sulla base di siffatto principio, pertanto, si cassa il provvedimento impugnato, che ha indebitamente optato per un non consentito non liquet, e si rinvia alla stessa Corte in diversa composizione perchè provveda a nuovo giudizio sul reclamo proposto dal ricorrente, in tal sede regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio ed anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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