Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23915 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.11/10/2017), n. 23915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10545/2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – C.F.
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO
SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 894/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 28/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca contro la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna parte intimata, aveva condannato il Ministero a pagare alla questa ultima le differenze retributive conseguenti all’accertamento del suo diritto alla progressione stipendiale attribuita ai docenti di ruolo, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, come sancito dall’art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
la parte intimata ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della stessa: l’atto invero risulta spedito con lettera raccomandata ma non vi è prova dell’avvenuta sua ricezione da parte del destinatario), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma;
invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;
la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017