Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23913 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18256-2019 proposto da:

CONSORZIO SASSI ROSSI SOCIETA’ CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDGARDO VERNA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 807/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 807/2018 la CTR delle Marche respingeva l’appello proposto dal Consorzio Sassi Rossi avverso la pronuncia della CTP di Ancona con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al recupero di Iva per l’anno 2012.

Rilevava per quel che attiene all’eccezione della illegittima modificazione del petitum e della causa petendi da parte dell’Amministrazione l’infondatezza della censura.

Sosteneva infatti che i primi giudici non avevano l’onere di rispondere ad una argomentazione che era volta a ” distogliere l’attenzione dalle scritture contabili della Società che attestano la compensazione nel 2012 sulla base di crediti certi liquidi ed esigibili.

Sottolineava che la CTP aveva ritenuto che” le scritture eseguite non potevano essere una mera ipotesi contabile per la redazione di una bozza di bilancio ma trovavano conferma nell’ultimo bilancio del 2011 regolarmente approvato”. La CTR confermava il ragionamento seguito nella sentenza impugnata evidenziando che le scritture contabili del 2012 che trovavano piena rispondenza in quelle dell’anno precedente regolarmente approvate dall’assemblea e quindi vincolanti per tutti i soci ex art. 2377 c.c., esponevano una compensazione sulla base di crediti certi liquidi ed esigibili.

Riteneva pertanto corretto l’operato dell’Ufficio che aveva considerato sussistente l’obbligo di fatturare nel caso in cui i rapporti di dare/avere siano stati definiti mediante compensazione e la fattura deve essere emessa alla data in cui si verifica l’estinzione del credito.

Avverso tale pronuncia il Consorzio Sassi Rossi propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione sub specie di motivazione apparente in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Lamenta in particolare che la CTR non avrebbe fornito alcuna motivazione in merito alla puntuale doglianza di mutatio libelli che si sarebbe concretizzata nella retrocessione del periodo di imposta dal 2012 al 2011.

Sostiene che il Giudice di appello non avrebbe in alcun modo spiegato la ragione giuridica per la quale il Collegio abbia ritenuto di giustificare e lasciare indenne da censure la retrodatazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1241,1242 e 1243 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Sostiene che la decisione impugnata contrasterebbe con i principi di diritto desumibili dagli art. 1241,1242 e 1243 c.c. in virtù dei quali la compensazione opera di diritto tra crediti omogenei nel momento in cui vengono ad coesistenza e quello rappresenterebbe il termine ultimo per le parti per emettere fattura e dunque provvedere ai successivi incombenti tra cui i pagamenti dell’Iva.

Osserva pertanto che è stato lo stesso Ufficio a riconoscere che i crediti in oggetto sono venuti ad esistenza prima del 1.1.2012 per cui l’obbligo di emettere fattura e pagare l’Iva sarebbe sorto prima del gennaio 2012 ma risalirebbe al più all’anno 2011.

Il primo motivo è infondato.

Occorre innanzitutto rilevare che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta semplicemente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).

Va poi ricordato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424).

L’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’art. 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).

Orbene, tali essendo i consolidati principi operanti nella materia, è del tutto evidente che la CTR ha ritenuto che tale eccezione fosse nella sostanza un mero espediente per confondere la questione centrale tutta incentrata sulle risultanze delle scritture contabili della società attestanti la compensazione nell’anno 2012 che era stata operata sulla base dei crediti certi, liquidi ed esigibili.

Va peraltro ricordato che si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (così Cass. n. 12621 del 20/07/2012; conf., ex multis, Cass. n. 1585 del 28/01/2015; Cass. n. 20716 del 13/08/2018);

nel caso di specie, il quadro fattuale descritto nell’atto impositivo e posto all’attenzione della CTP e, quindi, della CTR non è mutato.

L’avviso di accertamento con cui è stato preteso il recupero dell’Iva ha posto a fondamento della domanda le scritture contabili del 2012 costituite essenzialmente dal bilancio 2012 e dal libro giornale e ritenendo che l’anno di maturazione dell’imposta fosse 2012.

Fondamento che non appare per nulla modificato nel corso del giudizio.

L’ufficio come del resto riporta il ricorso ha ritenuto che i crediti certi, liquidi ed esigibili, già indicati nel bilancio 2011 erano stati compensati con la scrittura contabile del 2012.

Con la conseguenza che, non essendo stato introdotto alcun nuovo tema di indagine ed essendo chiamati i giudici di merito alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti con l’atto impositivo, non può configurarsi, in ipotesi, alcuna mutatio libelli, nè, tantomeno, una integrazione giudiziale della motivazione dell’atto impositivo.

In ordine al secondo motivo se ne deve rilevare inammissibilità.

In questa censura le norme invocate nella rubrica costituiscono lo schermo – di agevole rimozione – di un diretto riesame degli esiti dell’istruttoria, così da perseguire, inammissibilmente, una revisione della cognizione di merito da parte del giudice di legittimità.

La CTR ha rilevato, sulla scorta della documentazione acquisita in atti,la sussistenza sin dal bilancio del 2011 di situazioni debitorie e creditorie fra il Consorzio e le consorziate ed ha ritenuto che tali posizioni fossero confluite senza soluzione di continuità nella contabilità 2012 per rapporto maturati prima del 2012.

La riproposizione delle suddette posizioni nel bilancio 2012 comprova che nessun effetto estintivo si fosse verificato prima di tale data non avendo il Consorzio, odierno ricorrente, manifestato la volontà di definire i reciproci debiti e crediti con le consorziati attraverso l’istituto della compensazione. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione; se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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