Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23913 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25007-2018 proposto da:

Z.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ANGELINI;

– ricorrente –

contro

CASSA RURALE DI TRENTO BCC SOC. COOP., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO ZANONI;

– controricorrente –

contro

Q.S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2014, la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC soc. coop. (ora Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop., a seguito di fusione per incorporazione), convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Trento, Z.U. e Q.S.M. chiedendo di accertarsi e dichiararsi l’inefficacia, nei confronti della predetta cassa rurale, dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 24 giugno 2009, Rep. (OMISSIS) Racc. (OMISSIS) per notaio G. di (OMISSIS) (TN) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 c.c. e ss., ordinando le conseguenti iscrizioni e cancellazioni tavolari.

L’attrice rappresentava di aver ottenuto nell’anno 2014, nei confronti dello Z., quale garante della Eurofin Immobiliare s.n.c. e della Edilcervara S.r.l. in liquidazione, due decreti ingiuntivi, di cui il primo di Euro 310.328,08, ed il secondo di Euro 300.000,00, e che il residuo patrimonio, rimasto nella disponibilità del convenuto, non assicurava il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Si costituì in giudizio il solo Z.U. contestando la domanda proposta ex adverso.

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 1109/2016 del 17 novembre 2016, in accoglimento della domanda, dichiarò l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell’attrice, dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale decisione Z.U. propose impugnazione chiedendo la riforma della sentenza appellata, cui si oppose la Cassa Rurale di Trento BCC soc.coop. (già Cassa Rurale di Aldeno e Cadine BCC soc. coop.).

Venne disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Q.S.M., che non si costituì neppure in secondo grado.

La Corte di appello di Trento, con sentenza n. 110/2018, pubblicata il 15 maggio 2018, rigettò l’appello e, per l’effetto, confermò integralmente la sentenza impugnata, condannò l’appellante alle spese di quel grado in favore dell’appellata costituita e diede atto della ricorrenza dei presupposti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Avverso la sentenza della Corte di merito Z.U. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui la Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop. ha resistito con controricorso.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Q.S.M., sollecitata nella memoria (v. p. 3) dal ricorrente, il quale evidentemente ha voluto così far riferimento all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord., 20/06/2019, n. 16601; Cass., ord., 21/02/2019, n. 5077; ma v. contra, Cass., ord., 30/01/2019, n. 2638 e Cass., ord., 10/03/2017, n. 6242), secondo cui, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa, precisandosi che nella specie tale avviso non risulta depositato.

Ed invero, questa Corte ha, comunque, più volte affermato che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. p. 5), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nella specie), la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Q., atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106).

2. Con il primo motivo, lamentando “violazione per erronea applicazione dell’art. 2901 c.c.”, il ricorrente sostiene (come sinteticamente dallo stesso indicato a p. 2 del ricorso) che la Corte di merito avrebbe “erroneamente ritenuto circostanza integrante requisito per la revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. la mera conoscenza dei propri debiti da parte del disponente; (avrebbe) cioè ritenuto che detta mera conoscenza configuri di per sè la sc(i)entia damni, senza ricercare elementi di fatto dai quali evincere la consapevolezza del debitore che l’atto di disposizione diminuiva la garanzia patrimoniale del creditore”.

2.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte e secondo cui “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. 30/06/2015, n. 13343; Cass., 7/07/2007, n. 15310; Cass. 17/01/2007, n. 966;).).

A tale principio la Corte di appello si è, infatti, attenuta, evidenziandosi che, nel caso (come quello in esame) di costituzione di fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, la prova della mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero della previsione di un mero danno potenziale può essere fornita anche tramite presunzioni (secondo un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione: Caso., 7 ottobre 2008, n. 24757; v. anche Cass. 8/08/2007, n. 17418; v. anche Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n. 17327).

E nella specie la valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale sulla concreta sussistenza della scientia damni è sorretta da ampia motivazione (v. sentenza impugnata p. 4 e 5) nè risultano ammissibili le doglianze circa “l’illogicità” e “la contraddittorietà” di parte di tale motivazione (v. ricorso p. 8), alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e della giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. 12/10/2017, n. 23940), essendo peraltro ben comprensibili le ragioni poste a base della decisione.

3. Con il secondo motivo, lamentando “Ulteriore violazione per erronea applicazione dell’art. 2901 c.c.”, il ricorrente, come dallo stesso sintetizzato (v. ricorso p. 2), sostiene che la Corte territoriale “ha omesso di prendere in esame la doglianza relativa all’affermazione del Tribunale di irrilevanza dell’entità del reddito dello Z. per la “facile occultabilità del denaro”” e che, “poichè questi era ed in grado di far fronte alle proprie obbligazioni verso la banca con tali redditi, indipendentemente dalla costituzione del fondo patrimoniale, la circostanza è rilevante anche con riguardo alla sussistenza o meno della sua scientia damni, indispensabile per poter applicare l’art. 2901 c.c.”.

3.1. Il motivo è inammissibile, attenendo ad una circostanza (la disponibilità di redditi da parte del debitore dalla quale si doveva ritenere che questi era in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, sicchè il requisito soggettivo di cui all’art. 2901 c.c. doveva ritenersi insussistente) alla quale il Giudice del merito, nell’autonomia del suo giudizio di fatto, non ha dato rilevanza. Si evidenzia, peraltro, che lo stesso ricorrente ha dedotto in ricorso (v. p. 10) di aver censurato l’affermazione del Tribunale circa la “facile occultabilità del denaro” nell’ambito del primo motivo di appello, che risulta di ben più ampio respiro (v. sentenza impugnata in questa sede p. 4) e complessivamente esaminato dalla Corte di merito, evidenziandosi che, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., ord., 2/12/2014, n. 25509).

4. Con il terzo motivo, lamentando “violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c.”, il ricorrente sostiene quanto segue: “La Corte d’Appello ha rigettato l’istanza dello Z. di c.t.u, sul valore degli immobili rimasti di sua proprietà dopo la costituzione del fondo patrimoniale, affermando che egli non ha fornito prova delle proprie residualità patrimoniali, quando la stessa banca aveva prodotto in I grado l’estratto tavolare relativo a detti beni immobili, con conseguente prova della loro esistenza e consistenza. Inoltre, nel caso in esame la c.t.u. è l’unico mezzo per accertare il valore degli stessi”.

4.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207).

Va però evidenziato che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., ord., 15/12/2017, n. 30218; Cass., ord., 12/04/2019, n. 10373).

Nella specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati. Peraltro, si evidenzia che non vale all’attuale ricorrente – peraltro a fronte della deduzione di controparte, già in citazione, dell’irrisorio valore delle residue quote di proprietà immobiliari in capo allo Z. rimarcata dalla Corte di merito trincerarsi dietro la natura di mera allegazione difensiva di una eventuale consulenza tecnica di parte (v. memoria p. 3), per sottrarsi ai doveri di allegazione e prova sullo stesso incombenti.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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