Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23913 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8415/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5798/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 9/07/2014, depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l’assoggettabilità della Dott.ssa C.A., ad IRAP per gli anni dal 2006 al 2009.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

La causa può essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

La censura esposta dall’Agenzia con la quale si contesta la decisione impugnata sul presupposto che la CTR aveva tralasciato il dato, pacifico tra le parti, dell’esistenza di un dipendente non occasionale della professionista che integrava ex sè il presupposto per l’assoggettamento ad IRAP è manifestamente fondata. Questa Corte a S.U. – sent. n. 9451/2016 – ha chiarito che solo l’esistenza di un collaboratore addetto a mansioni esecutive esclude la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

A tale indirizzo non si è uniformato il giudice di appello, avendo genericamente escluso l’esistenza di collaborazioni esterne del professionista che l’Agenzia delle entrate aveva, per converso, dettagliatamente indicato come esistenti fin dal primo grado di giudizio. Erra, ancora, la CTR nel ritenere che l’onere di provare l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione incombeva sull’Agenzia, tenuto conto che l’onere di comprovare l’assenza del detto presupposto ricadeva sul soggetto che aveva formulato l’istanza di rimborso delle somme corrisposte al fisco.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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