Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23913 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23913 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 29685-2007 proposto da:
DI FRANCESCO EMILIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CRATI 20, presso lo studio dell’avvocato
SABATINI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MACERA ANTONINO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

INA ASSITALIA S.P.A., in prsona del suo procuratore
speciale Amministratore Delegato p.t. Avv. MAURIZIO
FUGGITTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
VALENTE SERGIO QUIRINO giusta procura speciale
notarile del Dott. Notaio FRANCESCO MARIA SIROLLI
MENDARO PULIERI in Civitavecchia del 10/04/2009 rep.
n. 22818;

avverso la sentenza n. 89/2007 del TRIBUNALE DI
TERAMO SEDE DISTACCATA DI ATRI, depositata il
09/06/2007 R.G.N. 455/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato PAOLO MUZZIOLI per delega;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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– resistente con procura –

Svolgimento del processo

Emilio

Di

Francesco,

alla

guida

della

propria

autovettura, fu coinvolto in un incidente stradale con il
mezzo condotto da Graziano Corradetti, di proprietà di Sabina
Corradetti.

dichiarazione di suo pugno attestante, fra l’altro, che
l’autovettura da lui condotta era assicurata con la Assitalia
– Le Assicurazioni d’Italia.
Con raccomandata del 9 novembre 1999 il legale del Di
Francesco formulò alla direzione sinistri della compagnia di
assicurazioni formale richiesta di risarcimento danni.
La Assitalia istruì il sinistro ma non provvide al
risarcimento avendo effettuato una valutazione dei danni
nettamente inferiore a quanto richiesto dal danneggiato.
Per tale ragione Emilio Di Francesco instaurò il giudizio
per il risarcimento dinanzi al Giudice di Pace di Atri.
Si costituì la Assitalia che contestò sia la dinamica del
sinistro rappresentata da parte attrice, sia il

quantum della

domanda.
A distanza di quasi un anno e mezzo dal sinistro il
difensore della compagnia di assicurazione depositò deduzioni
scritte tese ad affermare il difetto di legittimazione passiva
della Assitalia.

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Al momento del sinistro Graziano Corradetti rilasciò una

Il

procuratore

dell’attore

dedusse

la

tardività,

inammissibilità ed irritualità delle avverse richieste ed
eccezioni.
Venne espletata c.t.u.

ed ammesso l’interrogatorio

formale del legale rappresentante della Assitalia

accolse la domanda attrice condannando i convenuti Corradetti
al pagamento della somma di E 3.653,68, oltre accessori;
dall’altro, in accoglimento della eccezione formulata dalla
compagnia di assicurazione, dichiarò la carenza di
legittimazione della stessa.
Avverso tale sentenza propose appello Emilio Di Francesco
chiedendo l’estensione della condanna nei confronti della
Assitalia Assicurazioni in quanto non era stata provata in
primo grado l’eccezione di carenza di legittimazione passiva
sollevata da quest’ultima.
Dedusse inoltre il Di Francesco: che l’eccezione de qua
era stata soltanto formulata ma non provata poiché il
documento interno della compagnia non costituisce prova
documentale; che è irrilevante, ai fini dell’uso
dell’ordinaria diligenza per la richiesta di risarcimento ex
art. 22 1. 990/1969, la circostanza che il danneggiato,
all’atto del sinistro, abbia mancato di rilevare i dati
forniti dal contrassegno assicurativo esposto sul veicolo del
danneggiante.
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Con sentenza n. 155/2002 il Giudice di pace, da un lato,

La compagnia convenuta,

costituendosi

in appello,

sostenne che non vi era stata preclusione alla proposizione
dell’eccezione accolta dal primo giudice e che non sussisteva
comunque la polizza assicurativa a far data dal 1996 mentre il
sinistro si era verificato nel 1999.

rigettato l’appello e confermato l’impugnata sentenza.
Propone ricorso per cassazione Emilio Di Francesco con
cinque motivi.
Parte intimata non svolge attività difensiva ma ha
presentato procura speciale dell’Avv. Maurizio Fuggitti nella
qualità di procuratore speciale dell’Amministratore Delegato
p.t. dell’Ina Assitalia s.p.a., in virtù di atto di fusione
per incorporazione di ma Vita s.p.a. e Assitalia Le
Assicurazioni d’Italia s.p.a. nella Fata Assicurazioni s.p.a.
che ha assunto la nuova denominazione di ma Assitalia s.p.a.
(con tale procura speciale l’Avv. Fuggitti ha nominato l’Avv.
Sergio Quirino Valente a rappresentarlo e difenderlo nel
procedimento dinanzi a questa Corte di cassazione, r.g.
29685/07, ed a partecipare alla discussione orale in relazione
al ricorso di Emilio Di Francesco).
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Falsa
applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
3, c.p.c.»
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Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, ha

Sostiene il ricorrente che sono erronee sia la
motivazione della decisione di primo grado che quella della
decisione di secondo grado in quanto i giudici, senza che
nessuna eccezione, se non tardiva, fosse stata sollevata dalla
società convenuta in ordine alla titolarità del rapporto per

legittimazione al processo da parte della Assitalia.
Ad avviso di Emilio Di Francesco è errato in specie
l’assunto con cui il giudice di secondo grado ha qualificato
la suddetta eccezione come difetto di legittimazione passiva,
mentre la titolarità del diritto o dell’obbligo in relazione
al rapporto controverso è stata confusa con la

legitimatio ad

causam.
Emerge infatti dalla stessa motivazione dell’impugnata
sentenza come il giudice d’appello, parlando di difetto di
legitimatio ad causam della Assitalia con riferimento alla sua
posizione processuale, non abbia in realtà esaminato la
qualità di titolare o meno del diritto fatto valere in seno al
processo dalla convenuta.
Nel caso in esame, prosegue parte ricorrente, l’eccezione
doveva essere quindi formulata in comparsa di costituzione e
risposta o, al più tardi, all’udienza ex art. 320 c.p.c.,
mentre essa è stata avanzata quando l’attività istruttoria era
già stata espletata; secondo il ricorrente essa è comunque
inammissibile perché la compagnia di assicurazione ha tenuto
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cui è causa, hanno rilevato una inesistente questione di

un

comportamento

processuale

tale

da

il

integrare

riconoscimento della propria qualità sostanziale.
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione dell’art.
320 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.»
Sostiene il ricorrente che l’eccezione di carenza di

solo all’udienza del 6 febbraio 2001 ed il contestuale
deposito del documento relativo alla “notizia” fornita dal
sistema informativo informatico (Sita), dopo aver accettato
il contraddittorio

sull’an

e sul

quantum,

è

tardiva ed

inammissibile poiché sollevata oltre l’udienza fissata per
l’ammissione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c.
Si ritiene che nel caso in esame l’eccezione

de

qua

doveva essere formulata e il documento Sita prodotto non più
tardi della seconda udienza di trattazione dell’il luglio 2000
(nella quale le parti hanno articolato i rispettivi mezzi
istruttori sull’an e sul quantum).
Ne consegue, secondo il Di Francesco, che l’eccezione e
la produzione documentale sono tardive e quindi inammissibili

legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicuratrice

e che la Assitalia ha tenuto un comportamento processuale
integrante il riconoscimento della propria qualità di parte
sostanziale; il giudice di secondo grado avrebbe quindi dovuto
rilevare d’ufficio le preclusioni e non tener conto né della
eccezione sul difetto di legittimazione, né del documento
prodotto.
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4Z

i

I due motivi, che per la stretta connessione devono
essere trattati congiuntamente, sono infondati, anche se la
motivazione della sentenza impugnata deve essere / emendata.
È giurisprudenza consolidata infatti che la
ad causam,

legitimatio

attiva e passiva (che si ricollega al principio di

inutiliter data), è

istituto processuale riferibile al

soggetto che ha il potere di esercitare l’azione in giudizio
ed a quello nei cui confronti tale azione può essere
esercitata, con conseguente dovere del giudice di verificarne
l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione
giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è
consentito alcun esame d’ufficio poiché la contestazione della
titolarità del rapporto controverso si configura come una
questione che attiene al merito della lite e rientra nel
potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della
parte interessata. (Cass., 18 novembre 2005, n. 24457.)
Nella sentenza in esame il Giudice ha indebitamente
sovrapposto i concetti di

legitimatio ad causam

(rilevabile

d’ufficio) e di titolarità effettiva del diritto controverso
(che attiene al merito della lite), ma nonostante tale errore

A4

ha comunque correttamente deciso in quanto, pur avendo

erroneamente qualificato la fattispecie

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de qua

ed avendole

cui all’art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza

attribuito un nome errato, si è poi, di fatto, riferito alla
carenza sostanziale di titolarità del rapporto.
Occorre premettere che il Di Francesco ha agito ai sensi
dell’art. 18 Legge 24 dicembre 1969, n. 990; a mente di tale
norma il danneggiato in un sinistro stradale ha azione diretta

che grava sul danneggiato un primo onere: la necessità di
individuare correttamente l’assicuratore del danneggiato cioè
la impresa assicuratrice con la quale il danneggiante ha
stipulato l’assicurazione e che, quindi, si è contrattualmente
impegnata a risarcire i sinistri da costui cagionati.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la denuncia da parte
dell’Assitalia di tale carenza non sia tardiva e risulti
ammissibile in quanto l’impresa si è limitata a prospettare
una mera tesi difensiva, come precisato dalla sentenza a p. 3,
alla prima udienza successiva rispetto al momento in cui è
venuta a conoscenza dell’assenza di copertura assicurativa.
Infatti, con accertamento fattuale non sindacabile, il
Tribunale ha spiegato, in particolare, che l’Assitalia eccepì
la carenza di legittimazione sostanziale non appena ne ebbe
specifica cognizione.
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che non
ricorre una violazione dell’art. 100 c.p.c., norma che regola
l’interesse ad agire e a resistere in giudizio, interesse

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nei confronti dell’assicuratore del danneggiante; ne consegue

certamente sussistente da parte dell’Assitalia, per cui anche
la rubrica è incongrua rispetto al vizio denunciato.
In ogni caso i due motivi in esame non rispettano l’art.
366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso,
poiché i quesiti sono comunque astratti, non criticano la

ratio decidendi dell’impugnata sentenza e non sono pertinenti
con la motivazione della sentenza, mentre manca il momento di
sintesi afferente / il vizio di motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia «Insufficiente o omessa
motivazione; art. 360 n. 5 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza del
giudice di merito che abbia copiato integralmente nei motivi
della decisione, punto per punto, parola per parola, la tesi
prospettata da una delle parti in comparsa di costituzione,
senza alcuna critica motivazione sui motivi di appello ?»
Il motivo è inammissibile.
Il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366

bis

c.p.c., applicabile al ricorso in esame ratione temporis, non
è infatti congruo perché postula l’enunciazione di un
principio di diritto mentre, essendo stato denunciato un vizio
di motivazione, sarebbe stato necessario un momento di sintesi
che lo circoscrivesse e specificasse in quali parti e per
quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli,
rispettivamente, insufficiente e omessa.
10
•-•

91

Con il quarto motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c. in riferimento alle norme del codice civile che
regolano la prova documentale ed all’art. 115 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

della stessa parte costituisce idoneo documento probatorio
delle circostanze ivi dedotte? La mera allegazione di un fatto
impeditivo dell’accoglimento della domanda è sufficiente a
contrastare l’accoglimento della domanda stessa ?»
Il motivo è inammissibile.
Il quesito di diritto di cui all’art. 366

bis

c.p.c.,

deve infatti compendiare:
a)

la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto

sottoposti al giudice di merito;
b)

la sintetica indicazione della regola di diritto

applicata da quel giudice;
c)

la diversa regola di diritto che, ad avviso del

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Nel caso in esame il quesito non presenta i suddetti
requisiti ed è meramente valutativo, mentre non postula
l’enunciazione di un principio di diritto.
Deve peraltro rilevarsi che è affidata alla competenze
esclusiva del giudice di merito la valutazione della rilevanza
probatoria dei documenti prodotti.
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«Un atto formato attraverso un sistema informativo interno

Con il quinto motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione della L. 24.12.1969 n. 990 e succ. mod. ed int.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. che impone alla
compagnia di assicurazioni, nello

“spatium deliberandi”

ad

essa assegnato per la istruttoria del sinistro, di comportarsi

Ad avviso del Di Francesco manca, nel caso in esame, la
prova della presunta carenza di copertura assicurativa, a
nulla rilevando un atto interno che, di fatto, si sostanzia in
una mera affermazione sfornita di prova.
La compagnia assicurativa, secondo il ricorrente, doveva
comunicare al danneggiato l’eventuale carenza del rapporto
assicurativo nello

spatium deliberandi

ad essa assegnato,

ovvero entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della
raccomandata del 9 novembre 1999. Essa invece non ha
effettuato tale comunicazione, ha istruito il sinistro anche
sul quantum e non lo ha definito esclusivamente per contrasto
sulla dinamica e sullo stesso

quantum.

La compagnia pertanto

non si è comportata secondo l’ordinaria diligenza e
correttezza, neppure nel corso del giudizio, avendo proposto
l’eccezione dopo aver fatto espletare tutta la fase
istruttoria.
Il motivo è inammissibile in quanto propone una domanda
nuova, non trattata nei precedenti gradi e non attinente al
risarcimento del sinistro stradale.
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secondo ordinaria diligenza e correttezza.»

Tale motivo presuppone, in particolare, una domanda a
titolo diverso, con diversa

causa petendi e petitum,

domanda

fondata non più sulla responsabilità derivante dal sinistro
stradale, ma sul comportamento dell’assicurazione.
Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la

del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono
proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione
diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che
si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito
delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi
nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti
(Cass., 26 marzo 2012, n. 4787).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi C 800,00, di cui C 600 per compensi, oltre
accessori di legge.
Roma, 17 settembre 2013

revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale

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