Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23913 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9374/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA –

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CARAPELLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca contro la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da L.L., aveva condannato il Ministero a pagare alla parte ricorrente le differenze retributive conseguenti all’accertamento del suo diritto alla progressione stipendiale attribuita ai docenti di ruolo, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, come sancito dall’art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

la parte intimata resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il MIUR ha depositato rinuncia al ricorso notificata alla controparte;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la rinuncia al ricorso è stata notificata alla controparte costituita, ma non risulta accettata: tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo; la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

nella specie, ritiene la Corte che alla declaratoria di estinzione del processo non debba seguire la condanna alle spese, le quali devono invece essere compensate in considerazione della novità e della complessità delle questioni non ancora risolte, al momento dell’introduzione del giudizio di cassazione, da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016;

infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560), e la qualità della parte ricorrente, che in quanto Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo atteso il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo – unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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