Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23912 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7755/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5289/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 24/06/2014,

depositata il 21/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Fausto Tarsitano (delega avvocato Giuseppe

Naccarato) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

B.G. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, contro la sentenza della CTR Lazio n. 5289/2014/40, depositata il 21.8.2014, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di rimborso dell’IRAP corrisposta dal contribuente per il periodo 1999/2004, esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il ssn.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

La causa può essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Questa Corte ha ritenuto che il requisito dell’autonoma organizzazione non sussiste per il solo fatto che il professionista medico, convenzionato con il servizio sanitario, utilizzi una pluralità di studi – cfr. Cass. n. 2967/2014; a tali principi la CTR non si è uniformata, omettendo di compiere una valutazione complessiva concernente l’esistenza di ulteriori beni strumentali e personale al servizio di dette strutture al fine di valutare la sussistenza del requisito anzidetto secondo le coordinate ribadite anche di recente da Cass. S.U. n. 9451/2016.

L’accoglimento del motivo di ricorso assorbe l’esame delle censure formulate rispetto alla motivazione della sentenza.

Il ricorso, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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