Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23912 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23912 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

ORDINANZA

sui ricorso iscritto ai

n. 28723 del R.G. anno 2012

proposto da:
ISLA ROBERT ,

domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della

Cassazione con l’Avvocato Salvatore Stroscio del Foro di Messina che lo
rappresenta e difende per procura speciale in atti

ricorrente –

contro
Prefetto e Questore di Messina

intimato –

avverso il decreto in data 16.11.2012 del Giudice di Pace di Messina;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; udito l’avv. Stroscio; presente il P.M., in persona del
Sost.Proc. Gen.Dott. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso:
Il cittadino delle Filippine Robert IRA in data 24.10.2012 venne espulso
con decreto del Prefetto di Messina adottato ex art. 13 c. 2 lett. C del
d.lgs. 286 del 1998 ed il Questore – stante l’esclusione nel decreto del
Prefetto della ipotesi della concessione di termine per la partenza volontaria – ritenuta l’impossibilità di procedere al disposto accompagnamento coattivo, impartì l’ordine di allontanamento entro sette giorni.
Robert ISLA ebbe ad impugnare l’espulsione deducendo svariate ragioni
di doglianza .

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Data pubblicazione: 22/10/2013

Il Giudice di Pace di Messina , da un canto ha considerato che
l’espulsione era motivata sulla pericolosità dell’espulso ed immune da
vizi, che era stato correttamente negato il termine per la partenza volontaria e, dall’altro canto ha valutato come conforme all’art. 13 c. 7 del
T.U. l’attestazione di indisponibilità di interprete e comunque la comprensione della lingua italiana; su tali basi con decreto 16.11.2012 ha
rigettato l’opposizione.
Robert ISLA con ricorso ritualmente notificato il 05.12.2012 ha impu-

opposto difese. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La relazione – non fatta segno ad alcun rilievo critico del ricorrente – merita piena condivisione.
Primo motivo: inconsistente è la censura afferente la violazione del termine di cui all’art. 13 c. 8 T.U. (oggi art. 18 c. 7 del d.lgs. 150/2011),
dovendosi dare seguito, anche per la conforme previsione del nuovo procedimento sommario di cognizione, alla giurisprudenza adottata
sull’ordinario procedimento di espulsione (da ultimo Cass. 3841/2006 e
12953/2004).
Secondo motivo: è infondata la doglianza di violazione dell’art. 19 del
T.U. posto che la affermazione di assenza di prova della convivenza con
la sorella ISLA Geraldine è contestata con la deduzione di aver prodotto
documenti anagrafici attestanti una “variazione” di residenza al fine di
regolarizzare la pregressa convivenza e stato di famiglia del 14.11.2012,
documenti attestanti una situazione o affatto in fieri o posteriore alla data della espulsione e quindi palesemente irrilevante ai fini del decidere
(stante la evidente strumentalità).
Il terzo motivo è affatto inammissibile perché prospetta una implausibile
perenzione della convalida dell’accompagnamento coattivo che né è stato disposto (avendo il Questore adottato l’intimazione di allontanamento) né sarebbe stato sindacabile in via diretta, essendone la contestazione esperibile solo in sede di ricorso avverso la convalida data dal Giudice di Pace.
Il quarto motivo, in tesi rilevante alla luce del più recente indirizzo di
questa Corte (Cass. 7201, 3676 e 3678 del 2012), avendo errato il
GdP nell’omettere di valutare se fosse “impossibile” la traduzione del
decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, potendosi
procedere all’uso della lingua “veicolare”, fatta salva l’ipotesi di accertata
conoscenza dell’italiano, le volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predi-

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gnato il decreto e né l’intimato Prefetto di Messina né il Questore hanno

sposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione
della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia
reperibile nell’immediato un traduttore, resta peraltro immune da censure nella seconda autonoma ratio decidendi. Il GdP ha infatti affermato
che la legalità era assicurata perché il ricorrente ha dichiarato di parlare
e comprendere la lingua italiana. Siffatta autonoma ratio non è stata impugnata per vizi logici o carenza di indagine ed essa, comunque conforme a diritto, rende inattaccabile il decisum.

nel decreto risposto con l’argomento errato della conclusione del procedimento penale: di contro ad avviso del ricorrente era stato adottato il
24.09.2012 ordine di esecuzione dal PG presso la Corte di Messina ed
era pendente richiesta al T.S. per affidamento in prova. L’argomento è
inconsistente posto che il n.o. condizionante l’espulsione, nel testo
dell’art. 13 c. 3 rimodellato dall’art. 12 legge 189/2002, è correlato alle
esigenze processuali dell’accertamento in sede di cognizione della responsabilità per quel fatto o per reati connessi, a nulla rilevando la fase
della esecuzione successiva alla irrevocabilità (come nella specie) della
condanna.
Sesto motivo: accusa di sommarietà la condivisione operata dal GdP della valutazione prefettizia di pericolosità sociale dell’espulso. Il motivo è
inconsistente posto che è lo stesso ricorrente a produrre copia del decreto espulsivo dal quale emerge la condanna a pena detentiva di anni tre
per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/1990 e per l’assenza di prospettazioni di una idoneità a condurre vita regolare.
Settimo motivo: lamenta genericamente la omessa pronunzia su eccezioni e questioni che manca totalmente di indicare specificamente. Il
motivo è pertanto inammissibile.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, si dispone il rigetto del ricorso
senza che sia luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 24.09.2013.

Quinto motivo: lamenta che alla violazione dell’art. 13 c. 3 T.U., si sia

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