Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23912 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25610/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SPALATO 11, presso lo studio dell’avvocato

D’AGOSTINO BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato CALI’

Carmelo giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 131 in data 29-9-2008, depositata in pari data, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermativa della sentenza della CTP di Siracusa che in accoglimento del ricorso del contribuente F.E.F. aveva annullato la cartella di pagamento con la quale la Agenzia delle Entrate ufficio di Lentini aveva applicato sanzioni al contribuente per tardività dei versamenti mensili dell’IVA dell’anno 1995 ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, nella formulazione vigente ratione temporis.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo motivo, la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27 e 33, vigenti ratione temporis asserendo che detta disposizione di legge contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, non autorizza coloro che affidano a terzi la gestione della contabilità di slittare i pagamenti mensili in ragione di un mese, come operato dal contribuente, ma al contrario impone il pagamento di ciascun mese entro il giorno 18 del mese successivo, consentendo solo di calcolare la imposta non sulle registrazioni del mese precedente, ma sulla annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente.

Con il secondo motivo sostiene violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che le violazioni contestate non fossero sanzionabili, trattandosi di violazioni meramente formali, ai sensi del comma 3 della disposizione citata, laddove in primo luogo la legge citata era entrata in vigore dopo la iscrizione a ruolo delle sanzioni avvenuta nel novembre 2000, ed in secondo luogo che si trattava di violazioni sostanziali e non formali.

Il primo motivo è inammissibile perchè estraneo alla ratio decidendi della Commissione, che, sia pure con qualche incertezza terminologica, non ha negato la validità dell’assunto dell’Ufficio.

La sentenza si fonda infatti non già sulla inesistenza delle violazioni contestate, bensì sulla natura meramente formale delle medesime, per cui non sarebbero applicabili le sanzioni. L’assunto porta all’esame del secondo motivo. Questo è errato ove afferma che lo statuto dei contribuente (L. n. 212 del 2000) è entrato in vigore dopo la iscrizione a ruolo della sanzioni (novembre 2000) posto che la legge in oggetto è entrata in vigore il 1 agosto 2000. E’ invece fondato ove afferma che le violazioni hanno carattere sostanziale, e non formale. Rettamente infatti è stata citata la sentenza di questa Corte n. 21192 del 2008, che in analoga fattispecie ha ritenuto che i ritardi nei versamenti periodici dell’imposta possono dar luogo ad accertamento d’ufficio o in rettifica della dichiarazione del contribuente, per cui trattasi di violazioni sostanziali, che non rientrano, quindi, tra le violazioni formali senza alcun debito d’imposta di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10.

Non essendovi motivi per discostarsi da tale opinamento giurisprudenziale che si condivide, il ricorso appare palesemente fondato, e pertanto si propone la trattazione in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si compensano le spese delle fasi di merito per il recente affermarsi della giurisprudenza citata.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna lo stesso alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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